Articolo 11 ENTRATA IN VIGORE, CESSAZIONE ED EMENDAMENTI 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente Accordo avra' una durata illimitata e potra' essere denunciato in qualsiasi momento dalle Parti, tramite i canali diplomatici, con un preavviso scritto di almeno sei mesi. 3. Il presente Accordo potra' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. Gli emendamenti cosi' concordati entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Quito, il 21 luglio 2016, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico