(Allegato-art. 11)
                             Articolo 11 
 
            ENTRATA IN VIGORE, CESSAZIONE ED EMENDAMENTI 
 
1. Il presente Accordo entrera' in  vigore  alla  data  di  ricezione
   dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate
   l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 
2. Il presente Accordo avra' una durata illimitata  e  potra'  essere
   denunciato in qualsiasi momento  dalle  Parti,  tramite  i  canali
   diplomatici, con un preavviso scritto di almeno sei mesi. 
3. Il presente  Accordo  potra'  essere  emendato  con  il  reciproco
   consenso delle Parti. Gli emendamenti cosi' concordati  entreranno
   in vigore secondo le procedure a tal fine previste. 
 
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
Fatto a Quito, il 21 luglio 2016, in due  originali,  ciascuno  nelle
lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico