(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                       SETTORI DI COOPERAZIONE 
 
1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri  mezzi,  al  fine  di
   prevenire,  contrastare   e   condurre   indagine   sul   crimine,
   comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: 
 
a) Crimine organizzato transnazionale; 
b) Produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope
   e dei loro precursori; 
c) Tratta di persone e traffico di migranti; 
d) Traffico  illecito  di  armi,  munizioni,   esplosivi,   materiale
   nucleare, radioattivo e tossico; 
e) Ricerca di latitanti e responsabili di fatti delittuosi; 
f) Identificazione degli stranieri in posizione  irregolare  ai  fini
   dell'emissione del lasciapassare; 
g) Traffico illecito di beni culturali; 
h) Riciclaggio di denaro; 
i) Criminalita' informatica. 
 
2. Le Parti collaborano,  inoltre  nella  prevenzione  e  repressione
   degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale
   in  vigore  nei  propri  Paesi  e  agli  obblighi  internazionali,
   comprese le pertinenti Convenzioni  internazionali  e  Risoluzioni
   del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.