Articolo 2 SETTORI DI COOPERAZIONE 1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagine sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: a) Crimine organizzato transnazionale; b) Produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; c) Tratta di persone e traffico di migranti; d) Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico; e) Ricerca di latitanti e responsabili di fatti delittuosi; f) Identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare; g) Traffico illecito di beni culturali; h) Riciclaggio di denaro; i) Criminalita' informatica. 2. Le Parti collaborano, inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.