(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                    MODALITA' DELLA COOPERAZIONE 
 
Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni  dell'articolo
2,  in  conformita'  alla  legislazione  nazionale  e  agli  obblighi
internazionale dei rispettivi Paesi, collaborano tramite: 
 
   a) Lo scambio sistematico e dettagliato su richiesta o di  propria
      iniziativa di informazioni, di notizie ed esperienze  attinenti
      alle varie forme  di  criminalita'  organizzata  e  alla  lotta
      contro di essa; 
   b) Il costante e reciproco  aggiornamento  sulle  attuali  minacce
      della criminalita' organizzata, nonche' sulle tecniche e  sulle
      strutture  organizzative  predisposte  per  combatterle,  anche
      attraverso scambi di  esperti  e  la  programmazione,  nei  due
      Paesi,  di  seminari  e  corsi  di  addestramento   comuni   in
      specifiche tecniche investigative e operative; 
   c) Lo scambio delle informazioni  sugli  strumenti  legislativi  e
      scientifici al fine di  combattere  il  crimine,  compresse  le
      informazioni sull'analisi della minaccia criminale; 
   d) Lo scambio delle informazioni sulla formazione  dei  funzionari
      di polizia e sull'utilizzo di tecniche  specialistiche  per  il
      contrasto della criminalita', ivi compreso l'impiego di  unita'
      cinofile antidroga; 
   e) Lo  scambio  delle  informazioni  su  nuovi  tipi  di  sostanze
      stupefacenti  e  psicotrope,  sui  luoghi  e  sui   metodi   di
      produzione, sui canali e mezzi usati dai  trafficanti  e  sulle
      tematiche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette
      sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi; 
   f) L'adozione  delle  misure  necessarie  al  fine  di  coordinare
      l'attuazione  di  speciali  tecniche  investigative,  come   le
      consegne controllate,  l'acquisto  controllato,  le  operazioni
      sottocopertura e di sorveglianza; 
   g) Lo scambio delle  informazioni  sui  metodi  impiegati  per  il
      contrasto al traffico di migranti  e  alla  tratta  di  persone
      attraverso le frontiere; 
   h) Lo  scambio  delle  informazioni  per  l'identificazione  degli
      stranieri in posizione irregolare ai  fini  dell'emissione  del
      lasciapassare; 
   i) Lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti
      di viaggio, visti, timbri di ingresso ed  uscita,  al  fine  di
      individuare falsi documenti; 
   j) L'esecuzione   delle   richieste   di    assistenza    previste
      nell'articolo  4;  anche  attraverso  l'utilizzo   del   canale
      INTERPOL; 
   k) La possibilita'  di  concordare  lo  scambio  di  Ufficiali  di
      collegamento; 
   l) Lo scambio di altre informazione che l'autorita' competente  di
      una Parte ritenga siano di interesse per l'autorita' dell'altra
      Parte.