Articolo 3 MODALITA' DELLA COOPERAZIONE Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, in conformita' alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionale dei rispettivi Paesi, collaborano tramite: a) Lo scambio sistematico e dettagliato su richiesta o di propria iniziativa di informazioni, di notizie ed esperienze attinenti alle varie forme di criminalita' organizzata e alla lotta contro di essa; b) Il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalita' organizzata, nonche' sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per combatterle, anche attraverso scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di seminari e corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; c) Lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, compresse le informazioni sull'analisi della minaccia criminale; d) Lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', ivi compreso l'impiego di unita' cinofile antidroga; e) Lo scambio delle informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tematiche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi; f) L'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, l'acquisto controllato, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza; g) Lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta di persone attraverso le frontiere; h) Lo scambio delle informazioni per l'identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare; i) Lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare falsi documenti; j) L'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; anche attraverso l'utilizzo del canale INTERPOL; k) La possibilita' di concordare lo scambio di Ufficiali di collegamento; l) Lo scambio di altre informazione che l'autorita' competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'autorita' dell'altra Parte.