Articolo 4 RICHIESTE DI ASSISTENZA 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nelle due lingue ufficiali italiano e spagnolo. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 3. Le richieste di assistenza contengono: a) Informazioni dettagliate sul caso; b) Lo scopo e i motivi della richiesta; c) Una descrizione dell'assistenza richiesta; d) Qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.