(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                       RICHIESTE DI ASSISTENZA 
 
1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla
   base  delle  richieste  di  assistenza  da  parte   dell'Autorita'
   competente interessata o su iniziativa  dell'Autorita'  competente
   che ritiene che detta assistenza  sia  di  interesse  per  l'altra
   Autorita' competente. 
2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nelle  due
   lingue ufficiali italiano e spagnolo.  In  caso  di  emergenza  le
   richieste  possono  essere  fatte  oralmente,  ma  devono   essere
   confermate per iscritto entro sette (7) giorni. 
3. Le richieste di assistenza contengono: 
 
a) Informazioni dettagliate sul caso; 
b) Lo scopo e i motivi della richiesta; 
c) Una descrizione dell'assistenza richiesta; 
d) Qualsiasi altra informazione che possa  contribuire  all'effettiva
   esecuzione della richiesta.