(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                       RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 
 
1. L'Assistenza prevista nel presente Accordo  puo'  essere  respinta
   totalmente o in parte se l'Autorita' competente richiesta  ritiene
   che  l'esecuzione   della   richiesta   possa   compromettere   la
   sovranita', la sicurezza,  l'ordine  pubblico  o  altri  interessi
   fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto  con
   la legislazione nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri
   obblighi internazionali. 
2. Qualora possibile,  l'Autorita'  competente  richiesta,  prima  di
   prendere  una  decisione  sul  rifiuto  dell'assistenza  richiesta
   nell'ambito del presente  Accordo,  si  consulta  con  l'Autorita'
   competente richiedente al fine di stabilire se  l'assistenza  puo'
   essere  fornita  alle  condizioni  che  possono   essere   imposte
   dall'Autorita'   competente   richiesta.    Qualora    l'Autorita'
   competente  richiedente  accetti  di  ricevere  l'assistenza  alle
   condizioni proposte, essa dovra' ottemperare a dette condizioni. 
3. L'Autorita' competente richiedente  riceve  notifica  scritta  sul
   totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad  una
   descrizione dei motivi di tale rifiuto.