Articolo 5 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. L'Assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere respinta totalmente o in parte se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali. 2. Qualora possibile, l'Autorita' competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorita' competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni che possono essere imposte dall'Autorita' competente richiesta. Qualora l'Autorita' competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovra' ottemperare a dette condizioni. 3. L'Autorita' competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.