Articolo 6 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE 1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. 5. L'Autorita' competente richiesta informa -al piu' presto- L'Autorita' competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.