(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                     ESECUZIONE DELLE RICHIESTE 
 
1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte  le  misure  atte  a
   garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 
2. L'Autorita' competente richiedente viene informata  immediatamente
   di  qualsiasi  circostanza  che   impedisce   l'esecuzione   della
   richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 
3. Se  l'esecuzione  della  richiesta  non  rientra  tra   i   poteri
   dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima provvede a darne
   immediata notifica all'autorita' competente richiedente. 
4. L'Autorita'  competente   richiesta   puo'   chiedere   tutte   le
   informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della
   richiesta. 
5. L'Autorita'  competente  richiesta  informa   -al   piu'   presto-
   L'Autorita'  competente   richiedente   dei   risultati   relativi
   all'esecuzione della richiesta.