Articolo 7 LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI 1. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. 2. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali. 3. Le informazioni ed i documenti pervenuti conformemente al presente Accordo non possono essere utilizzati -per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati richieste e forniti- senza il consenso dell'autorita' competente che li fornisce. 4. Le informazioni ed i documenti forniti da un'autorita' competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'autorita' competente che li fornisce.