(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
   LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI 
 
1. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel
   quadro del presente Accordo sono  utilizzati  unicamente  per  gli
   scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni  contenute
   nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. 
2. I dati personali e le  informazioni  sensibili  scambiati  fra  le
   Parti sono conformemente al diritto interno delle  Parti  relativo
   ai dati ed alle  informazioni  protetti  in  virtu'  degli  stessi
   standard che si applicano ai dati nazionali. 
3. Le informazioni ed i documenti pervenuti conformemente al presente
   Accordo non possono essere utilizzati -per  finalita'  diverse  da
   quelle per le quali sono  stati  richieste  e  forniti-  senza  il
   consenso dell'autorita' competente che li fornisce. 
4. Le informazioni ed i documenti forniti da un'autorita'  competente
   conformemente al presente Accordo non possono essere  divulgati  a
   terzi se non previo  consenso  dell'autorita'  competente  che  li
   fornisce.