(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                      RIUNIONI E CONSULTAZIONI 
 
1. Al  fine  di  agevolare  l'esecuzione  del  presente  Accordo,   i
   rappresentanti  delle  Autorita'   competenti   possono,   qualora
   necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine  di
   valutare i progressi  fatti  nei  termini  del  presente  Accordo,
   discutere e migliorare la cooperazione. 
2. Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Ecuador.