(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                                SPESE 
 
1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta  nei
   termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta,
   salvo diversamente concordato per  iscritto  dalle  Parti.  Se  la
   richiesta include spese notevoli  o  straordinarie,  le  Parti  si
   consultano  per  stabilire  i  termini  e  le  condizioni  per  la
   trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le
   spese. 
2. Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla
   Parte ricevente, mentre  le  spese  di  viaggio  ed  alloggio  dei
   delegati sono sostenute dalla Parte inviante.