Art. 22. Trattamento economico per varie prestazioni 1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell'art. 9 e alla lettera r) dell'art. 26 del presente Accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale: a) visita a bordo di nave in porto: euro 18,35; b) visita a bordo di nave in rada: euro 47,12; c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 100,97.