Art. 39. Doveri e compiti del professionista 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, il professionista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: a) collabora con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) si attiene alle disposizioni che l'ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; c) esegue le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. n. 458/98; d) partecipa ai programmi e ai progetti finalizzati; e) si attiene alle disposizioni contenute nel presente Accordo; f) rispetta l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico; g) comunica tempestivamente all'USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno su incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il professionista e' tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal professionista; h) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale. 2. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall'ufficio USMAF-SASN; b) annotare i dati diagnostici nell'ambito dell'NSIASN; c) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto b); d) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano dell'affidabilita' le prestazioni di competenza; e) usare le attrezzature fornite dall'ufficio SASN comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; f) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche; g) partecipare alle attivita' formative programmate dall'ufficio USMAF-SASN; h) svolgere tutte le attivita' di prevenzione e sicurezza degli alimenti propri della professione.