Art. 3 Responsabilita' 1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilita' dell'ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ente ospitante. 2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilita' attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.