Art. 3 
 
                           Responsabilita' 
 
  1. I rapporti sorti in base  all'Accordo  tra  lo  Stato  e  l'ente
ospitante di cui  all'articolo  1,  paragrafo  3,  dell'Accordo,  ivi
inclusi le responsabilita' dell'ente ospitante di cui agli articoli 4
e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'ente ospitante a  fornire  la  sede
del Centro di controllo Galileo  per  l'intera  durata  dell'Accordo,
sono regolati da apposita  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili   e   l'ente
ospitante. 
  2.  Agli   oneri   eventualmente   derivanti   da   responsabilita'
attribuibili allo Stato italiano ai sensi  dell'Accordo  si  provvede
mediante apposito provvedimento legislativo.