(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
 
                                  E 
 
                       LA COMMISSIONE EUROPEA 
 
        SULLA SEDE DEL CENTRO DI CONTROLLO GALILEO IN ITALIA 
 
                Il Governo della Repubblica italiana 
                       (lo «Stato ospitante») 
             e La Commissione europea (la «Commissione») 
 
    Visto il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  in
particolare  il  protocollo  n.  7  sui  Privilegi  e  le   immunita'
dell'Unione  europea  (di  seguito  il  «Protocollo»),  allegato   al
Trattato  sull'Unione  europea,   al   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea ed al Trattato istitutivo della Comunita' europea
dell'energia atomica; 
    Visto regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2013   relativo   all'attuazione   e
all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e
che  abroga  regolamento  (CE)  n.  876/2002  del  Consiglio   e   il
regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
(di seguito «Regolamento GNSS») (1) ; 
    Visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dei 22 settembre 2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS
europeo, che abroga il regolamento (CE) n.  1321/2004  del  Consiglio
sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione
via  satellite  e  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  683/2008  dei
Parlamento europeo e del Consiglio (2) ; 
    Vista la Decisione di esecuzione (EU) 2016/413 della  Commissione
del 18 marzo 2016, che fissa la  sede  dell'infrastruttura  terrestre
del sistema nato nel quadro del programma Galileo, prevede le  misure
necessarie a  garantirne  il  funzionamento  e  abroga  la  Decisione
esecuzione 2012/117/UE (3) (di seguito la «Decisione di esecuzione»). 
Laddove 
    il Regolamento GNSS prevede che il sistema istituito  nel  quadro
dei programma Galileo sia un sistema civile sotto controllo civile  e
un'infrastruttura  autonoma  del  sistema  globale   di   navigazione
satellitare («GNSS»), comprendente una costellazione di  satelliti  e
una rete globale di stazioni di terra,  Prevede  anche  che  l'Unione
europea sia proprietaria di tutti  i  beni  materiali  e  immateriali
creati o messi a punto nell'ambito del programma Galileo, Inoltre, ai
sensi  dell'articolo  12(1)  del  Regolamento  GNSS,  la  Commissione
detiene la responsabilita' generale del programma Galileo. 
    La rete  globale  di  stazioni  di  terra  in  quanto  parte  del
programma Gailleo include due Centri di controllo Galileo (di seguito
i «GCC»), il ruolo dei GCC e' controllare funzionamento generale  dei
sistemi istituiti nel quadro dei programma Galileo. 
    La Decisione di esecuzione prevede che i GCC siano  realizzati  a
Oberpfaffenhofen (Germania) e nel Fucino (Italia). 
    Ai sensi dell'articolo 14(2) del Regolamento GNSS, la Commissione
ha affidato all'Agenzia del GNSS europeo compiti di  gestione  legati
alla fase operativa del programma Galileo, inclusi l'esercizio  e  la
manutenzione del GCC. 
    Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento GNSS, gli Stati  membri
devono adottare tutte le  misure  necessarie  ad  assicurare  il buon
funzionamento del programma Galileo, tra cui misure atte a  garantire
la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro  territorio  e
la continuita' operativa delle  infrastrutture.  Tali  misure  devono
essere almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione  delle
infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE
del Consiglio (4) . 
    In linea con la Decisione di esecuzione, dovrebbe essere concluso
un accordo dettagliato, per assicurare migliori termini e le migliori
condizioni possibili per lo stabilimento ed il corretto funzionamento
dei GCC nel territorio della Repubblica Italiana. 
    L'Agenzia del GNSS europeo, cui il Protocollo si applica ai sensi
dell'articolo 17 dei regolamento (UE) n. 912/2010, dovrebbe parimenti
godere, nei limiti  delle  proprie  responsabilita',  di  determinati
diritti stabiliti da tale accordo dettagliato. 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
1. Definizioni 
    Ai  fini  del  presente  Accordo   si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
      1.1  per  «Agenzia»  si  intende  l'Agenzia  del  GNSS  europeo
istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 (5) ; 
      1.2 per «Sito ospitante» si intende il Centro  spaziale  Pietro
Fanti, presso il Fucina, Italia; 
      1.3 per «Ente ospitante» si intende Telespazio S.p.a., con sede
legale in via Tiburtina n. 965 - 00156 Roma - Italia  -  partita  IVA
04812701003, che ha in uso il Centro spaziale Pietro Fanti sulla base
della «Convenzione per la realizzazione  di  infrastrutture  di  base
presso il  centro  spaziale  Pietro  Fanti  del  Fucino  tra  Regione
Abruzzo, Telespazio S.p.a. e Consorzio per lo sviluppo industriale di
Avezzano» fatta il 16 gennaio 2007  e  del  «Contratto  di  Comodato»
fatto il 7 luglio 2009, ossia l'ente  autorizzato  e  delegato  dallo
Stato ospitante a fornire, per conto dello Stato ospitante,  la  sede
del GCC per l'utilizzo del GCC; 
      1.4 per  «GCC»  si  intende  il  Centro  di  controllo  Galileo
richiamato  nella  Decisione  di  esecuzione,  istituito  al  Fucino,
Italia, comprendente le Apparecchiature del GCC e ospitato nella sede
del GCC messa a disposizione dallo Stato ospitante; 
      1.5 per «Sede del GCC» si intendono tutti i  beni  immobili,  i
locali e le dotazioni messi a disposizione dallo Stato  ospitante  in
relazione al GCC, inclusi i terreni, gli edifici e le  infrastrutture
definite nell'Allegato 1; 
      1.6   per   «Apparecchiature   del   GCC»   si   intendono   le
apparecchiature  necessarie  al  funzionamento  del   GCC   collocate
all'interno della sede del GCC e  finanziate  attraverso  le  risorse
assegnate dall'Unione europea al programma Galileo; 
      1.7 per «Enti delegati» si intendono uno o piu' enti,  pubblici
o privati, delegati dalla Commissione o dall'Agenzia allo svolgimento
di specifici incarichi connessi con l'operativita' del  GCC,  la  cui
denominazione e le cui responsabilita' saranno notificate allo  Stato
ospitante dalla Commissione o dall'Agenzia; 
      1.8 per «Parti» si intendono la Commissione ed il Governo della
Repubblica italiana. 
 
2 Oggetto 
    Il presente Accordo definisce, da un lato, i termini  dettagliati
per l'applicazione del Protocollo e, dall'altro, le condizioni per lo
stabilimento e l'uso del GCC. 
 
3 Sede del GCC 
    Il GCC e' ospitato presso il «Centro spaziale Pietro  Fanti»  nel
Fucino. La sede del GCC e' chiaramente identificata  e  separata  dal
resto delle strutture del sito ospitante. 
    L'esatta collocazione e le planimetrie della sede  dei  GCC  sono
indicate nell'Allegato 2. 
 
4 Obblighi delle Parti 
    4.1  Lo  Stato  ospitante,  attraverso  l'ente  ospitante,  rende
disponibile alla Commissione, a titolo gratuito, la sede del GCC e la
mantiene in buono stato in linea con l'Allegato 1. Lo Stato ospitante
copre i costi di manutenzione della sede del GCC  non  inclusi  nella
lista di cui alla sezione  5.5  dell'Allegato  1,  attraverso  i  due
accordi con l'ente ospitante menzionati al precedente articolo 1(3). 
    4.2 La Commissione  detiene  la  responsabilita'  generale  della
gestione del programma  Galileo.  La  Commissione,  o  l'Agenzia  nei
limiti  delle  responsabilita'  delegatele  dalla   Commissione,   e'
responsabile della gestione degli appalti, del dispiegamento e  della
certificazione delle Apparecchiature del GCC, del  funzionamento  del
GCC e  della  fornitura  dei  relativi  servizi  di  ospitalita'.  La
Commissione copre i costi relativi a queste attivita'. 
    4.3 L'Autorita' nazionale  di  sicurezza  dello  Stato  ospitante
assicura   che   l'Ente   ospitante   salvaguardi   le   informazioni
classificate UE gestite all'interno della sede del GCC in conformita'
con le norme europee e nazionali. 
    4.4 Quando cio' sia richiesto per  le  necessita'  operative  del
GCC, la Commissione puo' chiedere allo Stato ospitante di  modificare
o estendere la superficie della sede del GCC. Lo Stato  ospitante  fa
il possibile per  soddisfare  tale  richiesta  e  la  Commissione  ne
finanzia i relativi costi. 
 
5 Responsabilita' 
    5.1 La responsabilita'  dell'Unione  europea  e  dell'Agenzia  e'
regolata  rispettivamente  dall'articolo   340   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del  regolamento
(UE) n. 912/2010. 
    5.2 La Repubblica italiana non  e'  considerata  responsabile  in
nessuna circostanza per  eventuali  danni  o  perdite  causate  dalle
attivita' del GCC, salvo nel caso in cui essi siano attribuibili allo
Stato ospitante o all'Ente ospitante. 
 
6 Proprieta' 
    6.1 La Regione Abruzzo della Repubblica italiana e'  proprietaria
dei locali presso i quali il GCC e' sito. 
    6.2 L'Unione europea e' proprietaria  delle  Apparecchiature  del
GCC. 
 
7 Uso e accesso 
    7.1   La   Commissione   e,   nei   limiti    delle    rispettive
responsabilita', l'Agenzia e  gli  enti  delegati  hanno  il  diritto
esclusivo di utilizzare la sede del GCC. 
    7.2 Lo  Stato  ospitante  assicura  l'accesso  continuo  e  senza
impedimenti verso e dalla sede del GCC da parte di  persone,  beni  e
apparecchiature autorizzati dalla Commissione  e,  nei  limiti  delle
rispettive responsabilita', dall'Agenzia e dagli enti delegati. 
    7.3 Lo Stato ospitante adotta tutte  le  misure  necessarie  alla
protezione della Sede del GCC ed al  mantenimento  dell'ordine  nelle
sue vicinanze,  incluso,  ove  appropriato,  la  mobilitazione  delle
autorita' di sicurezza. Tali misure sono almeno equivalenti a  quelle
richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee  ai
sensi  della  direttiva   2008/114/CE   del   Consiglio,   ai   sensi
dell'articolo 28 dal Regolamento GNSS. 
 
8 Applicazione dei Protocollo 
    8.1 Il Protocollo si applica al GCC. 
    8.2 Ove la Commissione decida di  svolgere  tutti  o  alcuni  dei
propri compiti connessi con il  funzionamento  del  GCC  con  proprio
personale distaccato nello Stato ospitante, si concludera' un accordo
addizionale tra lo Stato ospitante e la Commissione al fine  di  dare
applicazione alle previsioni del Protocollo. 
    Tale accordo addizionale definira' i diritti  del  personale  per
cio' che riguarda le immunita' e le esenzioni fiscali, come  anche  i
diritti del personale e dei loro  familiari  per  cio'  che  riguarda
l'entrata e il  soggiorno  nello  Stato  ospitante,  l'esenzione  dai
contributi per la sicurezza sociale e la concessione di una carta  di
identita' speciale. Conterra' anche  previsioni  specifiche  per  gli
esperti nazionali che dovessero essere distaccati presso il GCC. 
    8,3 Un analogo accordo addizionale sara' concluso  anche  tra  lo
Stato ospitante, la Commissione e l'Agenzia ove la Commissione decida
di delegare tutti  o  alcuni  dei  propri  compiti  connessi  con  il
funzionamento del GCC all'Agenzia e l'esecuzione  di  tali  incarichi
richieda il distacco di personale dell'Agenzia nello Stato ospitante.
In questo caso, l'accordo addizionale assicurera' che l'Agenzia e  il
suo  personale  godano  degli  stessi  diritti  di  cui   godono   la
Commissione e il suo personale ai sensi dell'Accordo concluso tra  lo
Stato ospitante e la Commissione. 
 
9 Inviolabilita' 
    9.1 La sede del GCC e' inviolabile a norma  dell'articolo  1  del
Protocollo. Essa e' esente da perquisizioni, requisizioni,  confische
espropriazioni. Le proprieta' e beni dell'Unione europea connessi con
il funzionamento del GCC non sono soggetti ad alcun provvedimento  di
coercizione amministrativa o legale, ne' attraverso azioni esecutive,
ne' attraverso azioni amministrative, giudiziarie o legali, senza  la
previa autorizzazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea. 
    9.2 In  linea  con  l'articolo  2  del  Protocollo,  gli  archivi
dell'Unione europea  connessi  con  il  funzionamento  dei  GCC  sono
inviolabili. 
    9.3 La sede  del  GCC  e'  sotto  il  controllo  esclusivo  della
Commissione  e,  nei   limiti   delle   rispettive   responsabilita',
dell'Agenzia e degli  enti  delegati.  Nessuna  persona  fisica  puo'
entrare nella sede del GCC senza l'approvazione della Commissione  o,
nei limiti delle rispettive  responsabilita',  dell'Agenzia  e  degli
Enti delegati. Tale approvazione sara' presunta nel caso di una grave
emergenza (incendio o altro  disastro)  che  potrebbe  costituire  un
pericolo per la salute pubblica, l'incolumita' e la sicurezza. 
    9.4 Ferme  restando  le  previsioni  di  cui  sopra,  l'Autorita'
nazionale di sicurezza dello Stato ospitante conduce le attivita'  di
valutazione   e   supervisione   connesse   alla   protezione   delle
informazioni  classificate  UE  gestite  dall'organo   di   sicurezza
dell'ente ospitante. La Commissione e' informata  dell'intenzione  di
condurre tali  attivita'  con  congruo  anticipo.  La  Commissione  o
l'Agenzia possono essere  presenti  durante  la  conduzione  di  tali
attivita'. 
    9.5 Fermi restando i termini del presente Accordo,  la  sede  del
GCC non deve divenire rifugio dalla giustizia per persone destinatane
di provvedimenti di estradizione o di espulsione o che si sottraggono
all'arresto o al giudizio secondo la legge dello Stato ospitante. 
 
10 Comunicazioni ufficiali 
    Lo Stato ospitante consente e  protegge,  senza  restrizioni,  le
comunicazioni connesse  con  funzionamento  del  GCC,  in  linea  con
l'articolo 5 del Protocollo. 
 
11 Bandiera 
    La bandiera dell'Unione  europea  e'  esposta  all'esterno  degli
edifici della sede del GCC. 
 
12 Trattamento fiscale e doganale 
    12.1 In linea con l'articolo 3 dei Protocollo, i beni, le rendite
e le altre proprieta' dell'Unione europea e dell'Agenzia,  usati  per
l'installazione ed il funzionamento del GCC sono esenti da  qualsiasi
imposta diretta. 
    12.2 in linea con l'articolo 3 del Protocollo, l'Unione europea e
l'Agenzia sono esenti dal pagamento di tasse indirette e delle  tasse
sulla  vendita  compresi  nei  prezzi  di  beni  e  servizi,  inclusa
l'imposta sul valore  aggiunto  (IVA),  laddove  effettuino,  per  il
funzionamento del GCC, acquisti di rilevante importo  il  cui  prezzo
comprenda tasse di tale natura. Ai fini  del  presente  Accordo,  per
«acquisti di rilevante importo» si  intendono  gli  acquisti  per  un
importo totale  superiore  al  limite  stabilito  dalla  legislazione
nazionale (articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633/1972 e successive modifiche e integrazioni) per le organizzazioni
internazionali in Italia. 
    12.3 Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le tasse e
i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilita'
pubblica. 
    12.4 In linea con l'articolo 4 del Protocollo, l'Unione europea e
l'Agenzia sono esenti da ogni dazio doganale, divieto  e  restrizione
all'importazione   e   all'esportazione   di   beni   destinati    al
funzionamento del GCC. I beni acquistati o importati in esenzione non
possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o  gratuito  senza  il
preventivo accordo dalle Autorita' italiane  competenti  e  senza  il
pagamento delle relative imposte, commissioni  e  tariffe.  Se  dette
imposte, commissioni e tariffe sono fissati in  funzione  del  valore
dei beni, essi  sono  calcolati  su  tale  valore  al  momento  della
cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 
    12.5 L'Unione europea e l'Agenzia sono anche esenti da ogni dazio
doganale  e  da  ogni  divieto  e  restrizione   all'importazione   e
all'esportazione per cio' che riguarda le loro pubblicazioni relative
al GCC. 
 
13 Rappresentanti degli Stati membri che prendono parte ai lavori del
GCC. 
    I rappresentanti degli Stati membri che prendono parte ai  lavori
del  GCC,  nonche'   i   loro   consiglieri   ed   esperti   tecnici,
nell'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio verso  o  dal
luogo della riunione, godono dei privilegi, delle immunita'  e  delle
facilitazioni d'uso. 
 
14 Servizi pubblici 
    14.1 Lo Stato ospite fa quanto possibile per  assicurare  che  il
GCC  sia  fornito  dei  servizi  pubblici  necessari   per   il   suo
funzionamento. In caso di interruzione o di minaccia di  interruzione
di tali servizi, lo  Stato  ospitante  intraprende  ogni  ragionevole
iniziativa  per  assicurare  che  l'operativita'  del  GCC  non   sia
pregiudicata. 
    14.2 Ai fini del presente Accordo, i servizi pubblici  includono,
in particolare, l'elettricita',  l'acqua,  il  sistema  fognario,  la
protezione antincendio, la raccolta dei rifiuti, il  gas,  la  posta,
internet e il telefono, e la frequenza radio utilizzata dal GCC. 
 
15 Cooperazione da parte delle autorita' dello Stato ospitante 
    Le  competenti  autorita'  dello  Stato   ospitante   collaborano
costantemente con la Commissione e, nei limiti delle loro  rispettive
responsabilita', con l'Agenzia e gli enti  delegati,  per  facilitare
l'applicazione del presente Accordo. 
 
16 Allegati 
    I  seguenti  allegati  formano  parte  integrante  del   presente
Accordo: 
      ALLEGATO 1: Requisiti tecnici applicabili al sito ospitante; 
      ALLEGATO 2: Planimetrie del sito ospitante. 
 
17 Comunicazioni 
    17.1  Tutte  le  comunicazioni  relative  al   presente   Accordo
avvengono per iscritto tra i rappresentanti autorizzati delle Parti. 
    17.2 Le Parti designano il proprio punto di contatto responsabile
per l'applicazione della presente Intesa  e  se  ne  danno  reciproca
informazione. 
 
18 Diritto applicabile 
    Al presente Accordo si applica il  diritto  dell'Unione  europea,
integrato dal diritto dello Stato  ospitante  laddove  non  vi  siano
apposite disposizioni del diritto dell'Unione europea. 
 
19 Soluzione delle controversie 
    19.1  Tutte   le   controversie   relative   all'applicazione   e
all'interpretazione del presente Accordo e  dei  suoi  allegati  sono
risolte, ove  possibile,  in  modo  amichevole  attraverso  negoziato
diretto tra le Parti. 
    19.2 Ogni controversia non risolta  tramite  il  negoziato  viene
esaminata da un apposito gruppo che include  un  membro  nominato  da
ciascuna delle Parti. 
    19.3 Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia
secondo la procedura descritta nei commi precedenti, le Parti possono
deferire la controversia alla Corte di giustizia dell'Unione europea,
dopo aver dato all'altra Parte notizia dell'intenzione  di  procedere
in tal senso con un anticipo di due mesi. 
 
20 Previsioni finali 
    20.1 Nulla nel presente Accordo deve essere interpretato come una
restrizione o una limitazione del diritto  dello  Stato  ospitante  a
prendere le precauzioni necessarie alla propria sicurezza. Qualora lo
Stato ospitante intenda prendere simili precauzioni,  ne  informera',
non appena le circostanze.  lo  consentano,  la  Commissione  e,  nei
limiti  delle  rispettive  responsabilita',  l'Agenzia  e  gli   enti
delegati, allo scopo di  determinare  di  comune  accordo  le  misure
necessarie a proteggere gli interessi dei GCC e dell'Unione europea. 
    20.2 L'Agenzia e' considerata  terzo  beneficiario  del  presente
Accordo ed ha diritto a fare affidamento sulle  disposizioni  che  la
riguardano e a farle applicare direttamente. 
    20.3 presente Accordo entra in vigore  alla  data  della  seconda
delle  due  notifiche  con  le  quali  le  Parti  si  comunicano   il
completamento delle procedure richieste  dai  rispettivi  ordinamenti
interni per essere vincolate dal presente Accordo. 
    20.4 presente Accordo resta in vigore sino al 31  dicembre  2035.
Le Parti si consulteranno circa i termini  e  le  Condizioni  per  il
rinnovo del presente Accordo due anni prima della sua scadenza. 
    20.5 presente  Accordo  puo'  essere  emendato  con  il  consenso
scritto delle Parti. Gli emendamenti entrano in vigore alla data  cui
entrambe le Parti notificarlo  reciprocamente  il  completamento  dei
rispettivi adempimenti giuridici interni. 
    20,6 Il presente Accordo puo' essere risolto per comune  volonta'
delle Parti, oppure, con preavviso di almeno dodici  mesi,  nei  casi
previsti dal diritto applicabile. 
 
    Fatto in due originati, ognuno  in  lingua  inglese  e  italiana,
ciascun testo facente ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
__________ 

(1) GU L 347, 20 dicembre 2013, p.1 

(2) GU L 276, 20 ottobre 2010, p.11 

(3) GU L 74, 19 marzo 2016, p.45 

(4) GU L 345, 23 dicembre 2008, p.75 

(5) GU L 276, 20 ottobre 2010, p. 11