IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121; 
  Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto  2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2014,
n. 146, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
359,  recante  il  «Regolamento  che  stabilisce  i  criteri  per  la
determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione  della
pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che  espleta
funzioni di polizia»; 
  Ritenuta la necessita' di aggiornare le disposizioni  del  predetto
regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento
e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato
che sia adeguato e rispondente alle  mutate  esigenze  operative,  in
linea con l'evoluzione tecnologica nel settore; 
  Considerato  che,  in  tale  prospettiva,  occorre  aggiornare   le
caratteristiche sia  dell'armamento  individuale  sia  dell'armamento
ordinario  e  speciale  di   reparto,   oltre   che   il   rispettivo
munizionamento; 
  Acquisito il parere del  Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       5 ottobre 1991, n. 359 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  1991,  n.
359, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  8,  comma  2,  dopo  le   parole   «il   fucile
mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la  pistola  ad  impulsi
elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»; 
    b) all'articolo 11, comma 1: 
      1) le  parole  «anello  in  lamierino  con  doppia  campanella,
moschettone e cinturino di cuoio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con anello e cinturino»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nei  servizi
svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialita'
Polizia ferroviaria della Polizia di  Stato  la  lunghezza  non  puo'
essere inferiore a cm. 28.»; 
    c) all'articolo 13, comma 1: 
      1)  dopo  la  parola  «ripetizione:»,  le  parole  «manuale   o
semiautomatica;»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «manuale   o
semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»; 
      2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria  e/o
d'impugnatura;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «automatica   o
ordinaria o d'impugnatura, ovvero piu' di  uno  dei  tre  sistemi  di
sicura;»; 
      3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non  inferiore
a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»; 
    d) all'articolo 14, comma 1: 
      1) dopo la parola «ripetizione:», le parole  «semiautomatica  e
automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica  o
semiautomatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;»; 
      2) dopo le parole «sicura o sicure:», le  parole  «ordinaria  o
d'impugnatura;»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ordinaria   o
automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno  dei  tre  sistemi  di
sicura;»; 
      3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili,  ottiche  o
notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse  o  registrabili  o
ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»; 
    e) all'articolo 15, comma 1: 
      1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole  «ordinaria  o
d'impugnatura;»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ordinaria   o
d'impugnatura o automatica, ovvero piu' di uno  dei  tre  sistemi  di
sicura;»; 
      2) dopo la parola  «mire:»,  le  parole  «fisse,  registrabili,
ottiche  o  notturne;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fisse  o
registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu'  di  uno  dei  quattro
sistemi di mira;»; 
    f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola  «mire:»,  le  parole
«registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite  dalle  seguenti:
«fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu'  di  uno  dei
quattro sistemi di mira;»; 
    g) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
    «Art. 16-bis (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La  pistola
ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in  dotazione
di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime: 
      scarica  elettrica  erogata  a  distanza:  tensione  di   picco
(scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di  picco  (con  carico
tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva  ≤
125 µs; 
      durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s; 
      scarica  elettrica  dopo  aver  attinto   il   bersaglio:   non
reiterabile in modalita' automatica; 
      grilletto: protetto da ponticello; 
      sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le  aree
di impatto del bersaglio; 
      capacita': almeno due coppie di elettrodi; 
      sicura o sicure: manuale o automatica o  d'impugnatura,  ovvero
piu' di uno dei tre sistemi di sicura. »; 
    h) all'articolo 20, comma 1: 
      1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o  9  NATO;»
sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»; 
      2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono
sostituite dalle seguenti:  «singola  o  doppia,  ovvero  entrambi  i
sistemi di azione;»; 
      3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono
sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero  entrambi  i
sistemi di sicura;»; 
    i) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  21  (Armamento  in  dotazione  ai   reparti   speciali   e
specializzati). - 1.  L'arma  in  dotazione  ai  reparti  speciali  e
specializzati quale armamento  di  reparto  deve  avere  le  seguenti
caratteristiche: 
      calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o
calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338; 
      chiusura: stabile o metastabile o a massa; 
      ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero piu'
di uno dei tre sistemi di ripetizione; 
      alimentazione: serbatoio mobile o a nastro; 
      capacita': non inferiore a 5 cartucce; 
      sicura o sicure: manuale o automatica o  d'impugnatura,  ovvero
piu' di uno dei tre sistemi di sicura; 
      mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di
uno dei quattro sistemi di mira; 
      lunghezza canna: non inferiore a 20 cm; 
      lunghezza totale: non superiore a 165 cm; 
      peso in ordine di impiego: non  superiore  a  60  kg,  compreso
l'affusto.»; 
    l) all'articolo 30, comma  3,  dopo  la  parola  «montagna»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' per  i  reparti  speciali  e  per  i
reparti specializzati»; 
    m) all'articolo 37 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  si  prescinde
solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessita' ed  urgenza,
nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma  1  sia
stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 30, primo comma,  della
          legge  1°  aprile  1981,   n.   121:   «Nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»: 
                «Art. 30. (Armamento e divise). 
                I criteri per  la  determinazione  dell'armamento  in
          dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al
          personale dei  ruoli  della  suddetta  Amministrazione  che
          svolge  funzioni  di  polizia  sono  stabiliti,  anche   in
          difformita' alle vigenti norme  in  materia  di  armi,  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  della
          difesa e  delle  finanze,  sentito  il  Comitato  nazionale
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  8,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 22  agosto  2014,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  ottobre  2014,  n.   146:
          «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
          illegalita'  e  violenza  in  occasione  di  manifestazioni
          sportive,    di     riconoscimento     della     protezione
          internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del
          Ministero dell'interno»: 
                «Art.  8  (Misure  per  l'ammodernamento  di   mezzi,
          attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco). 
                Omissis. 
                1-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'Amministrazione della pubblica sicurezza  avvia,  con  le
          necessarie cautele per la salute e l'incolumita' pubblica e
          secondo principi di precauzione  e  previa  intesa  con  il
          Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma  comune
          ad impulsi elettrici per le  esigenze  dei  propri  compiti
          istituzionali, nei limiti di spesa previsti  dal  comma  1,
          lettera a). 
                Omissis.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          1991,  n.  359,  recante:  «Regolamento  che  stabilisce  i
          criteri per la determinazione dell'armamento  in  dotazione
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale
          della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
          1991. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 11, 13, 14, 15,
          16, 20, 30, e 37, del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 1991,  n.  359,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 8.  (Armamento  ordinario  di  reparto).  -  1.
          L'armamento ordinario di reparto e' costituito  dalle  armi
          per  l'uso  delle  quali   e'   impartito   l'addestramento
          obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla  Polizia
          di Stato che espletano funzioni di polizia. 
                2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonche' il
          fucile ad anima liscia,  il  fucile  o  carabina  ad  anima
          rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore,
          la pistola ad impulsi elettrici,  arma  comune  ad  impulsi
          elettrici ed i dispositivi di  lancio  corrispondenti  alle
          caratteristiche  di  cui  agli  articoli  da   11   a   18,
          specificamente individuate per tipo e modello  con  decreto
          del Capo della polizia.» 
                «Art. 11.  (Sfollagente).  -  1.  Lo  sfollagente  in
          dotazione ordinaria di  reparto  deve  essere  in  gomma  o
          materiale sintetico,  cilindrico,  internamente  cavo,  con
          impugnatura  scanalata,  con  anello  e  cinturino  fissato
          all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm. 3
          e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60. Nei servizi  svolti
          a  bordo  di  convogli  ferroviari  dal   personale   della
          specialita' Polizia Ferroviaria della Polizia di  Stato  la
          lunghezza non puo' essere inferiore a cm. 28.» 
                «Art. 13. (Fucile ad anima liscia). - 1. Il fucile ad
          anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti
          caratteristiche: 
                  calibro: non inferiore a 12; 
                  caricamento: singolo o multiplo; 
                  ripetizione:  manuale  o   semiautomatica,   ovvero
          entrambi i sistemi di ripetizione; 
                  alimentazione: serbatoio mobile o fisso; 
                  capacita': non inferiore a 4 cartucce; 
                  sicura  o  sicure:   automatica   o   ordinaria   o
          d'impugnatura, ovvero  piu'  di  uno  dei  tre  sistemi  di
          sicura; 
                  mire:  fisse  o  registrabili   in   direzione   ed
          elevazione; 
                  lunghezza canna: non inferiore a 20 cm.; 
                  peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.» 
                «Art. 14 (Fucile o carabina ad anima rigata). - 1. Il
          fucile o carabina ad anima rigata in dotazione  di  reparto
          deve avere le seguenti caratteristiche: 
                  calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO; 
                  chiusura: stabile o metastabile o a massa; 
                  ripetizione: manuale o automatica o semiautomatica,
          ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione; 
                  alimentazione: serbatoio mobile; 
                  capacita' caricatore: non inferiore a 5 cartucce; 
                  sicura  o  sicure:   ordinaria   o   automatica   o
          d'impugnatura, ovvero  piu'  di  uno  dei  tre  sistemi  di
          sicura; 
                  mire: fisse o registrabili o  ottiche  o  notturne,
          ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira; 
                  lunghezza canna: non inferiore a 30 cm; 
                  peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg; 
                  eventuali accessori esclusi.» 
                «Art. 15 (Pistola mitragliatrice). -  1.  La  pistola
          mitragliatrice  in  dotazione  di  reparto  deve  avere  le
          seguenti caratteristiche: 
                  calibro: 9 mm NATO; 
                  chiusura: stabile o a massa; 
                  ripetizione: semiautomatica e automatica; 
                  alimentazione: serbatoio mobile; 
                  capacita': da 10 a 40 cartucce; 
                  sicura  o  sicure:  ordinaria  o  d'impugnatura   o
          automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura; 
                  mire: fisse o registrabili o  ottiche  o  notturne,
          ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira; 
                  lunghezza canna: da 100 a 250 mm; 
                  peso in ordine di impiego: non superiore  a  4  kg,
          eventuali accessori esclusi.» 
                «Art. 16  (Fucile  mitragliatore).  -  1.  Il  fucile
          mitragliatore  in  dotazione  di  reparto  deve  avere   le
          seguenti caratteristiche: 
                  calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO; 
                  chiusura: stabile o metastabile; 
                  ripetizione: semiautomatica ed automatica; 
                  alimentazione: serbatoio mobile o a nastro; 
                  capacita': minimo 20 cartucce; 
                  sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura; 
                  mire: fisse o registrabili o  ottiche  o  notturne,
          ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira; 
                  lunghezza canna: non inferiore a 45 cm; 
                  peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.» 
                «Art. 20 (Pistola a  tamburo).  -  1.  La  pistola  a
          tamburo in dotazione speciale  di  reparto  deve  avere  le
          seguenti caratteristiche: 
                  calibro: 38 o 357 o 9; 
                  capacita' tamburo: non inferiore a 5 cartucce; 
                  azione: singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi
          di azione; 
                  sicura: manuale o  automatica,  ovvero  entrambi  i
          sistemi di sicura; 
                  mire: fisse o registrabili; 
                  lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da  5  a  15
          cm); 
                  peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4  kg,
          eventuali accessori esclusi.» 
                «Art. 30 (Armi bianche). - 1. L'Amministrazione della
          pubblica  sicurezza  puo'  dotarsi  di  armi  bianche   per
          impieghi operativi o di rappresentanza. 
                2.  Il  personale  dirigente  e  direttivo  porta  la
          sciabola con la divisa di rappresentanza;  la  sciabola  e'
          altresi' armamento ordinario di reparto  per  il  personale
          impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonche'
          per i reparti di servizio a cavallo. 
                3. Il  coltello-pugnale  e'  armamento  ordinario  di
          reparto per il personale in servizio  di  sicurezza  aereo,
          subacqueo e di montagna, nonche' per i reparti  speciali  e
          per i reparti specializzati.» 
                «Art.  37.  (Sperimentazione  di   armi   diverse   e
          aggiornamento tecnologico). -  1.  L'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza puo' essere autorizzata, con decreto del
          Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze  dei
          propri compiti istituzionali,  armi  dalle  caratteristiche
          diverse da quelle previste nel presente regolamento. 
                2. Nel decreto di cui al comma  1  sono  indicate  le
          armi da sperimentare,  le  modalita'  ed  i  termini  della
          sperimentazione. 
                3. In caso di grave necessita' e urgenza, con decreto
          del ministro dell'interno, il personale  della  Polizia  di
          Stato  all'uopo  addestrato  puo'  essere  autorizzato   ad
          impiegare per i propri compiti istituzionali  armi  diverse
          da quelle  in  dotazione,  che  siano  state  adeguatamente
          sperimentate,  purche'  rispondenti  alle   caratteristiche
          d'impiego in servizio di  polizia  stabilite  nel  presente
          regolamento  e  comunque  non  eccedenti  le  potenzialita'
          offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia. 
              3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  si
          prescinde solo dall'esistenza  delle  condizioni  di  grave
          necessita' ed urgenza, nel caso in cui  la  sperimentazione
          delle armi di cui  al  comma  1  sia  stata  effettuata  in
          attuazione di specifiche disposizioni di legge.».