Art. 7 
 
                     Sospensione e cancellazione 
                      su istanza dell'iscritto 
 
  1. L'iscritto  all'albo  puo'  chiedere,  per  gravi  e  comprovate
ragioni  di  salute,  familiari  o  professionali,   la   sospensione
dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi,  prorogabile
una sola volta per ulteriori sei mesi. 
  2. L'iscritto puo' sempre chiedere la cancellazione dall'albo o  da
una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell'articolo  2,
comma 3. 
  3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2,  provvede  il  responsabile
con decreto adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3.