Art. 17 
 
Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo
                    nazionale, regionale o locale 
 
  1.  L'aspettativa  e'  obbligatoria   per   l'intero   periodo   di
svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale  che
regionale o  locale  e  comporta  il  collocamento  fuori  ruolo  del
magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58,  secondo
comma, del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi
diversi da quelli indicati all'articolo  81  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  i  magistrati  in  aspettativa
conservano il trattamento economico in godimento, senza  possibilita'
di cumulo con l'indennita' corrisposta in ragione  della  carica.  E'
comunque fatta salva la possibilita' di optare per la  corresponsione
della sola indennita' di  carica.  Restano  fermi  i  limiti  di  cui
all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3,
comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21  maggio  2013,  n.
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Il periodo trascorso in aspettativa e' computato a tutti gli  effetti
ai fini pensionistici e dell'anzianita' di servizio. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 58 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato): 
                «Art.  58  (Presupposti   e   procedimento).   -   Il
          collocamento  fuori  ruolo  puo'  essere  disposto  per  il
          disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
          attinenti  agli  interessi  dell'amministrazione   che   lo
          dispone e  che  non  rientrino  nei  compiti  istituzionali
          dell'amministrazione stessa. 
                L'impiegato collocato fuori ruolo  non  occupa  posto
          nella qualifica del ruolo organico  cui  appartiene;  nella
          qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
          posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. 
                Al collocamento fuori ruolo si provvede  con  decreto
          dei ministri competenti di concerto con il ministro per  il
          Tesoro, sentito l'impiegato. 
                Al  collocamento  fuori  ruolo   dell'impiegato   con
          qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
          conformita' al quarto comma dell'articolo 56. 
                I  casi  nei  quali  gli  impiegati  possono   essere
          collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  81  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 81 (Aspettative). - 1. I sindaci, i  presidenti
          delle  province,  i  presidenti  dei  consigli  comunali  e
          provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei
          comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti  delle
          comunita' montane e  delle  unioni  di  comuni,  nonche'  i
          membri  delle  giunte  di  comuni  e  province  che   siano
          lavoratori dipendenti possono essere collocati a  richiesta
          in aspettativa non  retribuita  per  tutto  il  periodo  di
          espletamento del mandato.  Il  periodo  di  aspettativa  e'
          considerato come servizio effettivamente prestato,  nonche'
          come legittimo impedimento per il compimento del periodo di
          prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se  a
          domanda collocati in  aspettativa  non  retribuita  per  il
          periodo di espletamento del  mandato,  assumono  a  proprio
          carico  l'intero  pagamento  degli   oneri   previdenziali,
          assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo
          86.».