Art. 36 
 
                Modifiche in materia di sostituzione 
                dei componenti eletti dai magistrati 
 
  1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 39 (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) - 1.
Il componente eletto  dai  magistrati  che  cessa  dalla  carica  per
qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore  della
magistratura e' sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito
dello stesso collegio, lo segue per numero di voti ovvero,  nel  caso
in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo
27, comma 4, secondo periodo, e' sostituito dal magistrato non eletto
che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo  27,
comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto disposto  dall'articolo
27, comma 5. Le stesse regole si  applicano  in  caso  di  cessazione
dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la  possibilita'  di
subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio  o
dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente
da sostituire sono indette  elezioni  suppletive,  con  le  modalita'
previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove
sia rimasto vacante un solo seggio».