Art. 40 
 
         Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento 
 
  1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  due  anni  dalla
scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo
1 della presente legge, uno o piu' decreti legislativi,  su  proposta
del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in materia
di  ordinamento  giudiziario  militare  e  per  il  riassetto   della
disciplina  recata  dagli  articoli   da   52   a   75   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e  sostanziale
di tali disposizioni con le previsioni  dell'ordinamento  giudiziario
ordinario,  come  riordinate  e  riformate  nei  decreti  legislativi
attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonche' con le  modifiche
introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge,  in  quanto
compatibili. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1 il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura
militare,  di  stato  giuridico,  compreso  quello  del   procuratore
generale  militare  presso  la  Corte  suprema  di   Cassazione,   di
conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonche'  di
progressione nelle valutazioni  di  professionalita',  a  quella  dei
magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile; 
    b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari
e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di  tre
e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli; 
    c) prevedere che le  circoscrizioni  dei  tribunali  militari  di
Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate  in  funzione  dei  carichi
pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di
enti e reparti militari nel territorio nazionale; 
    d) prevedere l'introduzione, in ciascuna  procura  militare,  del
posto  di   procuratore   militare   aggiunto,   con   corrispondente
soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto  procuratore
militare; 
    e) prevedere che al  Consiglio  della  magistratura  militare  si
applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore  della
magistratura, in quanto compatibili, e che il numero  dei  componenti
eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza  di  tale
componente elettiva; 
    f)  mantenere,  per  quanto  compatibile,   l'equiparazione   dei
magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari. 
  3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  l  sono
trasmessi alle Camere affinche' su di essi  sia  espresso  il  parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione. Decorso il  predetto  termine,  anche  in  assenza  dei
prescritti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono  essere
adottati, sentito il Consiglio della magistratura  militare,  che  si
esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi.
Qualora il termine per l'espressione dei  pareri  parlamentari  scada
nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto  per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. 
  4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma  3,  entro
due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della  delega  di
cui al comma 1 e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
previsti dal  comma  2,  puo'  adottare  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi adottati. 
  5. I decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma  1
del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento  delle
disposizioni vigenti con le  disposizioni  introdotte  in  attuazione
della  medesima  delega,  anche  modificando  la  formulazione  e  la
collocazione delle disposizioni vigenti  in  materia  di  ordinamento
giudiziario militare, prevedendo eventualmente  rinvii  espliciti  ai
decreti legislativi di cui agli articoli 1,  2  e  3  della  presente
legge, alle disposizioni  dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  dei  decreti  legislativi  20
febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006,  n.
160, nonche' alle norme contenute in leggi speciali non  direttamente
investite dai principi e criteri direttivi di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, in modo da renderle a essi conformi,  operando  le
necessarie  abrogazioni  e  adottando   le   opportune   disposizioni
transitorie. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo degli articoli da  52  a  75  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
                «Art. 52 (Magistrati militari).  -  1.  I  magistrati
          militari sono distinti secondo  le  funzioni  esercitate  e
          sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 
                2. Le funzioni giudicanti sono: 
                  a) di primo  grado  (giudice  presso  il  Tribunale
          militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); 
                  b)  di  secondo  grado  (giudice  presso  la  Corte
          militare di appello); 
                  c) semidirettive  di  primo  grado  (presidente  di
          sezione presso il Tribunale militare); 
                  d) semidirettive di secondo  grado  (presidente  di
          sezione della Corte militare di appello); 
                  e)  direttive  di  primo  grado   (presidente   del
          Tribunale militare); 
                  f) direttive elevate di primo grado (presidente del
          Tribunale militare di sorveglianza); 
                  g) direttive di  secondo  grado  (presidente  della
          Corte militare di appello). 
                3. Le funzioni requirenti sono: 
                  a) di primo grado (sostituto procuratore militare); 
                  b) di secondo grado (sostituto procuratore generale
          militare presso la Corte militare di appello); 
                  c) di legittimita' (sostituto procuratore  generale
          militare presso la  Procura  generale  militare  presso  la
          Corte di Cassazione); 
                  d)  semidirettive  di   secondo   grado   (avvocato
          generale militare presso la Corte militare di appello); 
                  e) direttive di primo grado  (procuratore  militare
          della Repubblica presso il Tribunale militare); 
                  f) direttive di secondo grado (procuratore generale
          militare presso la Corte militare di appello); 
                  g) direttive superiori requirenti  di  legittimita'
          (procuratore  generale  militare   presso   la   Corte   di
          Cassazione). 
                4. Lo stato giuridico,  le  garanzie  d'indipendenza,
          l'avanzamento e il  trattamento  economico  dei  magistrati
          militari sono regolati dalle disposizioni in vigore  per  i
          magistrati  ordinari,  in  quanto  applicabili.   Ai   fini
          dell'anzianita', e' valutato  anche  il  servizio  prestato
          presso altre magistrature.». 
                «Art. 53 (Requisiti e  criteri  per  il  conferimento
          delle funzioni). - 1. Per il conferimento delle funzioni di
          cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) e'
          richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni
          giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio. 
                2.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettera  b)
          e'  richiesto  il  conseguimento   almeno   della   seconda
          valutazione di professionalita'. 
                3.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 52, commi 2, lettera e) e  3,  lettera  e)  e'
          richiesto il conseguimento almeno della  terza  valutazione
          di professionalita'. 
                4.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c)
          e d), e' richiesto il  conseguimento  almeno  della  quarta
          valutazione di professionalita'. 
                5.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 52, commi 2, lettera g) e  3,  lettera  f)  e'
          richiesto il conseguimento almeno della quinta  valutazione
          di professionalita'. 
                6.  Per  il  conferimento  delle  funzioni   di   cui
          all'articolo 52, comma  3,  lettera  g),  e'  richiesto  il
          conseguimento   almeno   della   sesta    valutazione    di
          professionalita'; il magistrato, alla  data  della  vacanza
          del posto da coprire, deve  avere  esercitato,  per  almeno
          quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di
          primo  o  di  secondo  grado  o  funzioni   requirenti   di
          legittimita'.». 
                «Art. 54 (Tribunale  militare).  -  1.  Il  Tribunale
          militare e' formato: 
                  a)  da  un  magistrato  militare  in  possesso  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  53,  comma  3,  che  lo
          presiede; 
                  b) da piu'  magistrati  militari  in  possesso  dei
          requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e  da  almeno
          un magistrato militare in possesso dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 53, comma 2. 
                2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento: 
                  a) del presidente  del  Tribunale  militare  o  del
          presidente  di  sezione  del  Tribunale  militare  che   lo
          presiedono; in caso di impedimento del  presidente  giudica
          con l'intervento di un magistrato militare in possesso  dei
          requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con  funzioni
          di presidente; 
                  b)  di  un  magistrato  militare  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di
          giudice; 
                  c) di un  militare  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare, dell'Aeronautica militare,  dell'Arma  dei
          Carabinieri o della Guardia di  finanza  di  grado  pari  a
          quello dell'imputato e comunque non inferiore al  grado  di
          ufficiale, estratto  a  sorte,  con  funzioni  di  giudice.
          Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed  esercitare
          le  funzioni  di  giudice.  Non  possono  comunque   essere
          destinati a tali funzioni: 
                    1)  gli  ufficiali  che  svolgono  incarichi   di
          Ministro o Sottosegretario di Stato; 
                    2) il Capo di stato maggiore della difesa; 
                    3) il Segretario generale della difesa; 
                    4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate  e
          i Comandanti generali dell'Arma  dei  carabinieri  e  della
          Guardia di finanza; 
                    5)  il  Direttore  generale  per   il   personale
          militare. 
                3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui  al  comma
          2, lettera c), si effettua tra  gli  ufficiali,  aventi  il
          grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione
          del Tribunale militare. 
                4. Le estrazioni a sorte, previo  avviso  affisso  in
          apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta
          al pubblico, dal presidente,  alla  presenza  del  pubblico
          ministero, con l'assistenza di un  ausiliario,  che  redige
          verbale. 
                5. I giudici estratti a sorte durano in funzione  due
          mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni  sino  alla
          conclusione dei dibattimenti in corso. 
                6.  L'estrazione  a  sorte  avviene  ogni  sei  mesi,
          distintamente per  ognuno  dei  bimestri  successivi.  Sono
          estratti, per ogni giudice, due supplenti.». 
                «Art.  55  (Circoscrizioni  territoriali).  -  1.   I
          Tribunali militari e le Procure militari sono tre  e  hanno
          sede in Verona, Roma e Napoli. 
                2. Il Tribunale militare e  la  Procura  militare  di
          Verona  hanno  competenza  in  ordine  ai  reati   militari
          commessi nelle regioni Valle  d'Aosta,  Piemonte,  Liguria,
          Lombardia,    Trentino    Alto-Adige,    Veneto,     Friuli
          Venezia-Giulia, Emilia-Romagna. 
                3. Il Tribunale militare e  la  Procura  militare  di
          Roma hanno competenza in ordine ai reati militari  commessi
          nelle regioni Toscana, Umbria,  Marche,  Lazio,  Abruzzo  e
          Sardegna. 
                4. Il Tribunale militare e  la  Procura  militare  di
          Napoli  hanno  competenza  in  ordine  ai  reati   militari
          commessi   nelle   regioni   Molise,   Campania,    Puglia,
          Basilicata, Calabria e Sicilia.» 
                «Art.   56   (Tribunale   e   Ufficio   militare   di
          sorveglianza). - 1. Il Tribunale militare di  sorveglianza,
          con sede in Roma e giurisdizione  su  tutto  il  territorio
          nazionale, si compone di tutti  i  magistrati  militari  di
          sorveglianza e di  esperti  nominati  dal  Consiglio  della
          magistratura militare, su proposta motivata del  presidente
          del Tribunale militare di sorveglianza. 
                2.  I  provvedimenti  del   Tribunale   militare   di
          sorveglianza sono adottati: 
                a) da un collegio composto dal presidente, magistrato
          militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo  53,
          comma 4, o, in sua assenza o  impedimento,  dal  magistrato
          militare di sorveglianza che lo segue  per  anzianita'  nel
          ruolo; 
                b) da un magistrato militare di  sorveglianza  almeno
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1; 
                c) da due fra gli esperti di cui al comma 1. 
                3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma
          e ha giurisdizione su tutto  il  territorio  nazionale;  al
          suddetto Ufficio  sono  assegnati  magistrati  militari  di
          sorveglianza, in  possesso  almeno  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 53, comma 1. 
                4. I magistrati militari che esercitano  le  funzioni
          di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni
          giudiziarie. 
                5. Con decreto del presidente  della  Corte  militare
          d'appello   puo'   essere   temporaneamente   destinato   a
          esercitare  le  funzioni   del   magistrato   militare   di
          sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in
          possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma
          1.». 
                «Art. 57 (Corte militare di appello). - 1.  La  Corte
          militare d'appello, con sede in Roma, giudica  sull'appello
          proposto  avverso  i  provvedimenti  emessi  dai  Tribunali
          militari. 
                2. La Corte militare d'appello e' formata: 
                  a)  da  un  magistrato  militare  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede; 
                  b) da magistrati militari in possesso dei requisiti
          di cui all'articolo 53, comma 4; 
                  c) da magistrati militari in possesso dei requisiti
          di cui all'articolo 53, comma 2. 
                3. Le sezioni della Corte sono formate: 
                  a) da un magistrato militare in possesso almeno dei
          requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede; 
                  b) da magistrati militari in  possesso  almeno  dei
          requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 
                4.  La   Corte   militare   d'appello   giudica   con
          l'intervento: 
                  a) del presidente della Corte militare di appello o
          della sezione o, in caso di impedimento, di  un  magistrato
          militare  almeno  in  possesso   dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; 
                  b) di due magistrati militari  in  possesso  almeno
          dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni
          di giudice; 
                  c) di due militari  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare, dell'Aeronautica militare,  dell'Arma  dei
          Carabinieri o della Guardia di finanza,  di  grado  pari  a
          quello dell'imputato e, comunque, non inferiore  a  tenente
          colonnello, estratti a  sorte,  con  funzioni  di  giudice.
          Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed  esercitare
          le  funzioni  di  giudice.  Non  possono  comunque   essere
          destinati a tali funzioni: 
                    1)  gli  ufficiali  che  svolgono  incarichi   di
          Ministro o Sottosegretario di Stato; 
                    2) il Capo di stato maggiore della difesa; 
                    3) il Segretario generale della difesa; 
                    4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate  e
          i Comandanti generali dell'Arma  dei  carabinieri  e  della
          Guardia di finanza; 
                    5)  il  Direttore  generale  per   il   personale
          militare. 
                5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione  dei
          giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate  dalle
          norme stabilite per i Tribunali militari.». 
                «Art. 58 (Uffici del pubblico  ministero).  -  1.  La
          Procura generale militare presso la Corte di Cassazione  e'
          composta: 
                  a)  dal   procuratore   generale   militare   della
          Repubblica,  magistrato  militare  con  funzioni  direttive
          superiori  requirenti  di  legittimita',   scelto   tra   i
          magistrati in possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo
          53, comma 6; 
                  b) da due sostituti procuratori generali  militari,
          magistrati  militari  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 53, comma 4. 
                2. La  Procura  generale  militare  presso  la  Corte
          militare di appello e' composta: 
                  a)  da  un  procuratore  generale  militare   della
          Repubblica, magistrato militare in possesso  dei  requisiti
          di cui all'articolo 53, comma 5; 
                  b) da un  avvocato  generale  militare,  magistrato
          militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo  53,
          comma 4; 
                  c)  da  sostituti  procuratori  generali  militari,
          magistrati  militari  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 53, comma 2. 
                3. La Procura militare presso il  Tribunale  militare
          e' composta: 
                  a) da un  procuratore  militare  della  Repubblica,
          magistrato  militare  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 53, comma 3; 
                  b)  da   sostituti   procuratori   militari   della
          Repubblica, magistrati militari in possesso  dei  requisiti
          di cui all'articolo 53, comma 1.». 
                «Art. 59 (Ruolo organico dei magistrati militari).  -
          1. Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato  in
          cinquantotto unita'. 
                2.  Alla  formazione  delle  piante  organiche  degli
          uffici giudiziari militari  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro della difesa,  su  proposta  del  Consiglio  della
          magistratura militare.». 
                «Art.   60   (Composizione   del   Consiglio    della
          magistratura   militare).   -   1.   Il   Consiglio   della
          magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da: 
                  a) il primo presidente della Corte  di  Cassazione,
          che lo presiede; 
                  b) il procuratore generale militare presso la Corte
          di Cassazione; 
                  c) due componenti eletti dai magistrati militari; 
                  d)  un  componente   estraneo   alla   magistratura
          militare,  scelto  d'intesa  tra  i  Presidenti  delle  due
          Camere, fra professori ordinari di universita'  in  materie
          giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
          professionale, che assume le funzioni  di  vice  presidente
          del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo'  esercitare
          attivita' professionale suscettibile di interferire con  le
          funzioni della magistratura militare  ne'  puo'  esercitare
          attivita' professionale nell'interesse o per conto,  ovvero
          contro l'amministrazione militare. 
                2.  Ferma  restando  la  dotazione  organica  di  cui
          all'articolo 59,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello  Stato,  i  magistrati  militari  componenti
          elettivi del Consiglio  della  magistratura  militare  sono
          collocati fuori ruolo per la durata del mandato e il  posto
          di organico e' reso indisponibile per la medesima durata. 
                3. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del
          Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso
          di impedimento, dal vice presidente.». 
                «Art.   61   (Principi   generali   in   materia   di
          attribuzioni   e   funzionamento   del   Consiglio    della
          magistratura  militare).  -  1.  Il  Consiglio  ha,  per  i
          magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il
          Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle
          concernenti  i  procedimenti  disciplinari,  sostituiti  al
          Ministro della giustizia e al procuratore  generale  presso
          la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro  della
          difesa e il procuratore generale militare presso  la  Corte
          di Cassazione. 
                2. Le deliberazioni del  Consiglio  sono  adottate  a
          maggioranza e  per  la  loro  validita'  e'  necessaria  la
          presenza di almeno tre componenti, di cui uno  elettivo.  A
          parita' di voti prevale il voto del presidente. 
                3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.». 
                «Art. 62 (Attribuzioni generali del  Consiglio  della
          magistratura   militare).   -   1.   Il   Consiglio   della
          magistratura militare delibera: 
                  a) sulle assunzioni  della  magistratura  militare,
          sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti,
          sulle promozioni e su ogni  altro  provvedimento  di  stato
          riguardante i magistrati militari; 
                  b)  sulle  sanzioni  disciplinari  a   carico   dei
          magistrati militari, in esito a procedimenti  promossi  dal
          Ministro della difesa o dal procuratore  generale  militare
          presso la Corte di Cassazione; 
                  c)  sul  conferimento  ai  magistrati  militari  di
          incarichi extragiudiziari; 
                  d) su ogni altra materia a  esso  attribuita  dalla
          legge. 
                2. Tutti i  provvedimenti  riguardanti  i  magistrati
          militari sono adottati, in conformita' delle  deliberazioni
          del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  1,  lettera  f),  della
          legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
                3. Il Consiglio, inoltre: 
                  a) esprime pareri e puo' far proposte  al  Ministro
          della  difesa  sulle  modificazioni  delle   circoscrizioni
          giudiziarie militari e  su  tutte  le  materie  riguardanti
          l'organizzazione o il funzionamento  dei  servizi  relativi
          alla giustizia militare; 
                  b) da' pareri su disegni di  legge  concernenti  le
          materie di cui ai commi 1 e  3  e  su  ogni  altro  oggetto
          concernente tali materie; 
                  c) verifica i titoli di ammissione  dei  magistrati
          eletti e decide sui reclami e  sui  ricorsi  relativi  alla
          eleggibilita' e  alle  operazioni  elettorali.  Verifica  i
          requisiti  di  ammissione   del   componente   scelto   dai
          Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa  la  mancanza,
          ne  da'  comunicazione  ai  Presidenti  stessi,   salvi   i
          provvedimenti interni di competenza del Consiglio; 
                  d) disciplina con regolamento  interno  il  proprio
          funzionamento. 
                4. Sulle materie  di  competenza  del  Consiglio,  il
          Ministro della difesa puo'  avanzare  proposte  o  proporre
          osservazioni. 
                5. Il Ministro della  difesa  puo'  intervenire  alle
          adunanze del Consiglio se ne e' richiesto dal presidente  o
          se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o  per  dare
          chiarimenti. Egli, tuttavia, non puo' essere presente  alle
          deliberazioni.». 
                «Art. 63 (Attribuzioni del Consiglio  in  materia  di
          assunzioni nella magistratura militare). - 1. Il  Consiglio
          della magistratura militare provvede  alle  assunzioni  dei
          magistrati militari  avvalendosi  di  commissioni  da  esso
          nominate. Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  per
          uditore giudiziario militare formano  le  graduatorie,  che
          sono pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero
          della  difesa  e   comunicate   agli   interessati.   Delle
          commissioni di concorso possono far parte anche  magistrati
          componenti del Consiglio. 
                2. Il Consiglio, esaminati gli atti e  gli  eventuali
          reclami  proposti  dal  Ministro  della  difesa   e   dagli
          interessati entro  trenta  giorni,  rispettivamente,  dalla
          pubblicazione o dalla  comunicazione  predette,  approva  o
          modifica la graduatoria.». 
                «Art. 64 (Attribuzioni del Consiglio  in  materia  di
          conferimento di  uffici  direttivi  e  valutazione  per  la
          nomina). - 1. Sul conferimento  degli  uffici  direttivi  e
          sulla  valutazione  per  la   nomina   alle   funzioni   di
          legittimita'  il  Consiglio  della  magistratura   militare
          delibera  su  proposta   di   una   commissione,   nominata
          all'inizio del quadriennio  e  per  l'intera  durata  dello
          stesso, formata da tre dei  suoi  componenti,  di  cui  uno
          elettivo. 
                2. Per il  conferimento  degli  uffici  direttivi  la
          proposta e' formulata dalla commissione di concerto con  il
          Ministro della difesa.». 
                «Art. 65 (Attribuzioni del Consiglio  in  materia  di
          ispezioni). - 1. Il Consiglio della magistratura  militare,
          per accertare l'efficienza e la regolarita' dei  servizi  e
          per esigenze relative all'esercizio delle funzioni  a  esso
          attribuite,  dispone  ispezioni  negli  Uffici   giudiziari
          militari. 
                2. L'incarico ispettivo e'  conferito,  di  volta  in
          volta, con durata determinata, a uno o piu' componenti  del
          Consiglio. Esso  e'  incompatibile  con  l'esercizio  delle
          funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto
          all'ispezione. 
                3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione
          non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su  illeciti
          disciplinari rilevati nell'ispezione. 
                4. Il  Ministro  della  difesa  puo'  in  ogni  tempo
          disporre  ispezioni  negli  uffici   giudiziari   militari,
          richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.». 
                «Art. 66 (Attribuzioni  del  presidente  e  del  vice
          presidente).  -  1.  Il  presidente  del  Consiglio   della
          magistratura militare: 
                  a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle
          quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di
          quelli sospesi dalle funzioni; 
                  b) convoca il  Consiglio  di  sua  iniziativa  o  a
          richiesta di almeno tre componenti, entro  quindici  giorni
          dalla richiesta; 
                  c) comunica al Ministro della  difesa  le  date  di
          convocazione  e  l'ordine  del  giorno  delle  sedute   del
          Consiglio; 
                  d) esercita le altre  attribuzioni  indicate  dalla
          legge. 
                2. Il vice presidente sostituisce  il  presidente  in
          caso di assenza o impedimento.». 
                «Art. 67 (Disposizioni  in  materia  di  procedimento
          disciplinare).  -  1.  Il  procedimento  disciplinare   nei
          confronti dei magistrati militari e' regolato  dalle  norme
          in  vigore  per  i  magistrati  ordinari.  Il   procuratore
          generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le
          funzioni  di  pubblico  ministero  e  non  partecipa   alle
          deliberazioni. 
                2. L'azione disciplinare nei  confronti  dei  giudici
          militari appartenenti alle Forze armate e'  esercitata  dal
          Ministro della difesa o dal procuratore  generale  militare
          presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi
          le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.». 
                «Art. 68 (Stato giuridico del componente non togato).
          - 1. Per quanto concerne lo stato giuridico del  componente
          non  togato  del  Consiglio   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958,  n.
          195.  Il  trattamento  economico  di  tale  componente   e'
          stabilito con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di  lavoro
          e alle indennita' dei componenti  del  Consiglio  superiore
          della magistratura eletti dal Parlamento.». 
                «Art. 69 (Elezioni del Consiglio  della  magistratura
          militare).  -  1.  All'elezione  dei  componenti   di   cui
          all'articolo 60, comma 1, lettera  c),  che  si  svolge  in
          un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati  militari,
          con voto diretto, personale e segreto. 
                2.  Non  sono  eleggibili  e   non   possono   votare
          esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun
          elettore  puo'  votare  per  un  solo  componente.  I  voti
          espressi in eccedenza sono nulli. 
                3. Per l'elezione dei componenti di cui  alla  citata
          lettera  c)  e'  istituito  presso   il   Consiglio   della
          magistratura militare l'ufficio elettorale  presieduto  dal
          procuratore generale presso la Corte militare di appello  e
          composto  dai  due  magistrati  militari  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, piu' anziani
          in ruolo. 
                4.  Le  elezioni  sono  indette   con   decreto   del
          presidente del Consiglio  della  magistratura  militare  da
          pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno  trenta  giorni
          prima della data stabilita. Esse si tengono in  due  giorni
          consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16. 
                5. Le schede elettorali sono preventivamente  firmate
          dai componenti dell'ufficio elettorale e sono  riconsegnate
          chiuse dall'elettore. 
                6.  Ultimate  le  votazioni,   l'ufficio   elettorale
          procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama
          eletti i magistrati che hanno riportato il  maggior  numero
          di voti. A parita' di voti e' eletto  il  piu'  anziano  di
          eta'. 
                7. L'ufficio elettorale decide  a  maggioranza  sulle
          contestazioni sorte durante le operazioni di voto,  nonche'
          su quelle relative alla  validita'  delle  schede,  dandone
          atto nel verbale delle operazioni elettorali. 
                8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono
          proposti al Consiglio della magistratura militare e  devono
          pervenire all'ufficio di segreteria entro  il  quindicesimo
          giorno successivo alla proclamazione  dei  risultati.  Essi
          non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua
          prima seduta. 
                9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio
          di durata del Consiglio della magistratura militare perdono
          i requisiti di eleggibilita' o  cessano  dal  servizio  per
          qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante  periodo,
          dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero
          di suffragi ottenuti.». 
                «Art. 70 (Inizio del funzionamento e  cessazione  del
          mandato del Consiglio). - 1. La durata del Consiglio  della
          magistratura    militare    si    computa    dal     giorno
          dell'insediamento. 
                2. Il Consiglio scade  al  termine  del  quadriennio.
          Tuttavia,  fino  a  quando  non  e'  insediato   il   nuovo
          Consiglio, continua a funzionare quello precedente.». 
                «Art. 71 (Ufficio di segreteria del Consiglio). -  1.
          Presso  il  Consiglio  della   magistratura   militare   e'
          costituito un ufficio di  segreteria  il  cui  organico  e'
          determinato con decreto del Presidente della Repubblica  su
          proposta del Ministero della difesa. 
                2. Presso l'ufficio di segreteria  sono  custoditi  i
          documenti personali riguardanti i magistrati militari. 
                3. I magistrati militari componenti  dell'ufficio  di
          segreteria  continuano  a  esercitare  le   loro   funzioni
          giudiziarie. Se  richiesti,  assistono  alle  riunioni  del
          Consiglio.». 
                «Art. 72 (Applicabilita' di  norme  previste  per  il
          Consiglio superiore della magistratura).  -  1.  Per  tutto
          cio' che non e' diversamente regolato dal presente  codice,
          si osservano, in quanto applicabili, le norme previste  per
          il Consiglio superiore della magistratura,  in  particolare
          sostituiti al Ministro  e  al  Ministero  della  giustizia,
          rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.». 
                «Art. 73 (Concorsi). - 1. Alla magistratura  militare
          si accede mediante concorso  pubblico  per  titoli  per  la
          nomina a magistrato militare, al quale possono  partecipare
          soltanto i magistrati ordinari che non  hanno  superato  il
          quarantesimo anno di eta',  salve  le  elevazioni  previste
          dall'ordinamento. Le modalita' della domanda di ammissione,
          il termine per la sua presentazione, i casi  di  esclusione
          dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da  parte
          della commissione esaminatrice,  nonche'  le  modalita'  di
          approvazione della relativa graduatoria  e  di  nomina  dei
          vincitori sono stabilite con apposito decreto del  Ministro
          della  difesa,  previa   delibera   del   Consiglio   della
          magistratura militare. 
                2. Entro due mesi  dal  termine  di  conclusione  del
          concorso per titoli riservato ai magistrati  ordinari,  nel
          perdurare di vacanze organiche, il Ministro  della  difesa,
          su delibera  del  Consiglio  della  magistratura  militare,
          provvede a  bandire  con  decreto  il  successivo  concorso
          pubblico per esami tra i soggetti di cui alle  lettere  h),
          i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo
          5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto  del  Ministro
          della difesa sono individuati: 
                  a) i punti a disposizione nella  valutazione  delle
          prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della
          commissione degli stessi punti, per ciascuna prova  scritta
          e orale; 
                  b) le ulteriori norme utili  allo  svolgimento  del
          concorso.». 
                «Art. 74 (Concorso per esami). - 1. Il  concorso  per
          esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma. 
                2.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata   dal
          Ministro della difesa,  su  proposta  del  Consiglio  della
          magistratura militare, ed  e'  composta  da  cinque  membri
          scelti  fra  magistrati,  sia  ordinari  sia   militari   e
          professori delle facolta' di giurisprudenza. Con lo  stesso
          decreto   possono   essere   nominati,   altresi',   membri
          supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da  un
          funzionario  di  cancelleria,  appartenente  ai  ruoli  del
          Ministero della difesa. 
                3. L'esame consiste: 
                  a) in una prova scritta su ciascuna delle  seguenti
          materie: 
                    1) diritto penale militare; 
                    2) diritto penale; 
                    3) diritto civile; 
                  b) in una prova orale  su  ciascuna  delle  materie
          indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie: 
                    1) procedura penale e procedura penale militare; 
                    2) diritto romano; 
                    3) diritto amministrativo; 
                    4) diritto costituzionale. 
                4. Per essere ammessi alla prova orale occorre  avere
          riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia  della
          prova scritta. 
                5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno  riportato
          una media non inferiore a sette decimi  nell'insieme  delle
          prove scritte e orali e non meno di sei decimi in  ciascuna
          materia della prova scritta e della prova orale. 
                6. Non sono ammessi al concorso  coloro  che  in  due
          concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei. 
                7.  La  commissione  procede  alla   classifica   dei
          concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati. 
                8. A  parita'  di  voti  sono  preferiti  nell'ordine
          seguente: 
                  a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
                  b) i mutilati o invalidi  di  guerra,  riconosciuti
          idonei al servizio; 
                  c)  i  feriti  in  combattimento  e  i  mutilati  e
          invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio; 
                  d) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra; 
                  e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di
          guerra; 
                  f) coloro che hanno prestato servizio militare come
          combattenti; 
                  g) coloro che hanno prestato lodevole  servizio,  a
          qualunque titolo, presso l'amministrazione militare; 
                  h) i piu' anziani di eta'. 
                9. I primi classificati, entro  i  limiti  dei  posti
          messi a concorso, sono  assunti  in  servizio  con  decreto
          ministeriale, a  titolo  di  prova,  con  la  qualifica  di
          magistrati militari in tirocinio. 
                10. Le ulteriori norme utili per lo  svolgimento  del
          concorso sono stabilite, volta per  volta,  con  lo  stesso
          decreto ministeriale che indice il concorso.». 
                «Art. 75 (Tirocinio e  nomina).  -  1.  I  magistrati
          militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto
          ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi
          il prescritto tirocinio, che non puo'  essere  inferiore  a
          sei mesi. 
                2.  Trascorso  positivamente  il  periodo  minimo  di
          prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in
          ordine alla nomina a magistrato militare e al  conferimento
          delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei  pareri
          formulati dai capi degli uffici dove i magistrati  militari
          hanno prestato il tirocinio.».