Art. 7 
 
Modifiche alla pianta organica e  alle  competenze  dell'ufficio  del
  massimario e del ruolo della Corte di cassazione 
 
  1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 115 Magistrati destinati all'ufficio del massimario  e  del
ruolo della Corte di cassazione. - 1.  Della  pianta  organica  della
Corte di cassazione fanno parte  sessantasette  magistrati  destinati
all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto  ufficio  possono
essere designati magistrati che  hanno  conseguito  almeno  la  terza
valutazione di professionalita' e con almeno otto anni  di  effettivo
esercizio delle funzioni  giudicanti  o  requirenti  di  primo  o  di
secondo grado, previa valutazione della capacita'  scientifica  e  di
analisi delle norme da parte della commissione di cui  all'  articolo
12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
    2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento  fuori  del
ruolo della magistratura non  puo'  essere  equiparato  all'esercizio
delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai
fini di cui al comma 1. 
    3. Il primo presidente della Corte  di  cassazione,  al  fine  di
assicurare la celere definizione dei  procedimenti  pendenti,  tenuto
conto delle esigenze  dell'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  e
secondo i criteri previsti  dalle  tabelle  di  organizzazione,  puo'
applicare la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del  massimario
e del ruolo  alle  sezioni  della  Corte  per  lo  svolgimento  delle
funzioni giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano  conseguito
almeno  la  quarta  valutazione   di   professionalita'   e   abbiano
un'anzianita' di servizio nel predetto ufficio non  inferiore  a  due
anni. 
    4. A ciascun collegio  non  puo'  essere  applicato  piu'  di  un
magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo».