Art. 18 Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilita' 1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all'operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformita', da esso stabilito. Qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Qualora ritenga che la non conformita' non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all'operatore economico. 4. L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti non conformi che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione. 5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e i requisiti di accessibilita' ai quali il prodotto non e' conforme, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se la non conformita' sia dovuta: a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti di accessibilita' applicabili; b) alle carenze del prodotto con riferimento al rispetto delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 che conferiscono la presunzione di conformita'. 7. Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non vengano sollevate obiezioni ne' dalla Commissione ne' da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura e' da ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche' siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato. 8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Note all'art. 18: - Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si vedano le note all'articolo 16.