Art. 19 
 
         Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti 
             non conformi ai requisiti di accessibilita' 
 
  1. Se, all'esito della procedura di  salvaguardia  dell'Unione  cui
all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE)  882/2019,  la
misura di cui all'articolo 18, comma 5, e'  ritenuta  ingiustificata,
il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se la
misura adottata da un altro Stato membro, all'esito  della  procedura
di cui al primo periodo, e' ritenuta giustificata, il Ministero dello
sviluppo economico adotta le misure necessarie  a  garantire  che  il
prodotto non conforme sia  ritirato  dal  mercato  e  ne  informa  la
Commissione europea. 
 
          Note all'art. 19: 
              - La  Direttiva  (UE)  del  Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio, del 17 aprile 2019, n.  882,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE), e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  7  giugno
          2019, n. L 151.