Art. 19 Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilita' 1. Se, all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 882/2019, la misura di cui all'articolo 18, comma 5, e' ritenuta ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se la misura adottata da un altro Stato membro, all'esito della procedura di cui al primo periodo, e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea.
Note all'art. 19: - La Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, n. 882, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151.