Art. 3
Requisiti di accessibilita'
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere
conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni I e,
salvo i terminali self-service, II dell'allegato I.
2. I servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi
ai requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni III e IV
dell'allegato I.
3. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate
dall'osservanza dei requisiti di accessibilita' di cui al comma 2.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
l'Autorita' politica delegata per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, definisce apposite linee guida per facilitare
l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilita'
dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa
consultazione delle stesse.
5. La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo
1, comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di
accessibilita' previsti dalla sezione V dell'allegato I.