Art. 8 Obblighi dell'importatore 1. L'importatore immette sul mercato solo prodotti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3. 2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l'importatore verifica che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformita' stabilita all'allegato III. Esso assicura che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato III, che il prodotto rechi marcatura CE e sia accompagnato dall'ulteriore documentazione prescritta dal presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6. 3. L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, ne informa il fabbricante e l'autorita' di vigilanza competente e non immette il prodotto sul mercato finche' esso non sia stato reso conforme. 4. L'importatore indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa e l'indirizzo al quale puo' essere contattato oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana e in lingua inglese per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza competenti. 5. L'importatore garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. 6. L'importatore garantisce che, fino a quando prodotto e' sotto la propria responsabilita', le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili. 7. L'importatore tiene una copia della dichiarazione UE di conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato e provvede affinche', su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale autorita'. L'importatore che accerti, ovvero abbia motivo di ritenere, che un prodotto che ha immesso sul mercato non e' conforme ai requisiti di accessibilita', adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, l'importatore informa immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, l'importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili e dei relativi reclami. 8. L'importatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorita' nazionali competenti degli Stati membri, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto, nella lingua italiana ovvero in inglese. L'importatore ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero ovvero dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.