(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
        Procedura di valutazione della conformita' - Prodotti 
 
1. Controllo interno della produzione 
    Il  controllo  interno  della  produzione  e'  la  procedura   di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e  garantisce
e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  il  prodotto
interessato soddisfa i pertinenti requisiti della presente direttiva. 
2. Documentazione tecnica 
    Il  fabbricante   compila   la   documentazione   tecnica.   Tale
documentazione  tecnica  consente  di  valutare  la  conformita'  del
prodotto  ai  pertinenti   requisiti   di   accessibilita'   di   cui
all'articolo 4 e, nel caso in  cui  il  fabbricante  si  sia  avvalso
dell'articolo  14,  di  dimostrare  che  i  pertinenti  requisiti  di
accessibilita'   introdurrebbero   una   modifica    sostanziale    o
imporrebbero un onere sproporzionato. La documentazione tecnica  deve
specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se  necessario
ai fini  della  valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il
funzionamento del prodotto. 
    La documentazione tecnica deve  contenere,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
      a) una descrizione generale del prodotto; 
      b) un elenco delle norme  armonizzate  e  di  altre  specifiche
tecniche, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte,  e
descrizioni delle soluzioni  adottate  per  soddisfare  i  pertinenti
requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 4 qualora tali  norme
armonizzate o specifiche tecniche non siano state applicate. In  caso
di applicazione parziale delle norme armonizzate o  delle  specifiche
tecniche, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate. 
3. Fabbricazione 
    Il fabbricante prende  i  provvedimenti  necessari  affinche'  il
processo di fabbricazione e di controllo  garantisca  la  conformita'
dei prodotti alla documentazione  tecnica  di  cui  al  punto  2  del
presente allegato e ai requisiti  di  accessibilita'  della  presente
direttiva. 
    4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
    4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui  alla  presente
direttiva  a  ogni  singolo  prodotto  che   soddisfa   i   requisiti
applicabili della presente direttiva. 
    4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per un  modello  del  prodotto.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il prodotto per il quale e' stata redatta. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
5. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante di cui al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per suo conto  e  sotto
la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.