Allegato III Procedura di valutazione della conformita' - Prodotti 1. Controllo interno della produzione Il controllo interno della produzione e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il prodotto interessato soddisfa i pertinenti requisiti della presente direttiva. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica. Tale documentazione tecnica consente di valutare la conformita' del prodotto ai pertinenti requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 4 e, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso dell'articolo 14, di dimostrare che i pertinenti requisiti di accessibilita' introdurrebbero una modifica sostanziale o imporrebbero un onere sproporzionato. La documentazione tecnica deve specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione generale del prodotto; b) un elenco delle norme armonizzate e di altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i pertinenti requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 4 qualora tali norme armonizzate o specifiche tecniche non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate. 3. Fabbricazione Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e di controllo garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti di accessibilita' della presente direttiva. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformita' UE identifica il prodotto per il quale e' stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per suo conto e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.