Allegato IV Informazioni sui servizi che soddisfano i requisiti di accessibilita' 1. Il fornitore di servizi include nelle condizioni generali, o in un documento equivalente, informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma 2. Tali informazioni precisano i requisiti applicabili e includono, se necessario ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento del servizio. Oltre agli obblighi di informazione per i consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE, le informazioni contengono, laddove applicabile, gli elementi seguenti: a) una descrizione generale del servizio in formati accessibili; b) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio; c) una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i pertinenti requisiti di accessibilita' di cui all'allegato I. 2. Per conformarsi al punto 1 del presente allegato il fornitore di servizi puo' applicare in tutto o in parte le norme armonizzate e altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. Il fornitore di servizi fornisce le informazioni che dimostrano che il processo di fornitura del servizio e il relativo monitoraggio garantiscono la conformita' del servizio al punto 1 del presente allegato e ai requisiti applicabili della presente direttiva.