Art. 11 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo  III,  Capo  IV,  Sezione  I,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I e'  sostituita  dalla
seguente: «Iniziativa per l'accesso  agli  strumenti  di  regolazione
della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale». 
  2. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «a una procedura regolatrice della crisi
o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza»; 
    b) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Iniziativa  per
l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
e alla liquidazione giudiziale». 
  3. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  26
ottobre 2020, n. 147, al comma 3, le parole «diretti all'apertura  di
una procedura di regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'accesso   agli   strumenti   di
regolazione della crisi  e  dell'insolvenza  o  a  una  procedura  di
insolvenza.». 
  4. All'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo  26
ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Il debitore che chiede l'accesso a  una
delle procedure di regolazione della crisi  o  dell'insolvenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il debitore che chiede  l'accesso  a  uno
strumento di regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  o  a  una
procedura di insolvenza»; 
    b) al comma 3,  le  parole  «Quando  la  domanda  ha  ad  oggetto
l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma  1,  lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la domanda e'  presentata
ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a)»; 
    c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Obblighi  del
debitore che chiede l'accesso a uno strumento  di  regolazione  della
crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo degli articoli 37, 38  e  39  del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 37 (Iniziativa per l'accesso  agli  strumenti  di
          regolazione  della   crisi   e   dell'insolvenza   e   alla
          liquidazione giudiziale). - 1. La domanda di  accesso  agli
          strumenti di regolazione della crisi e  dell'insolvenza  e'
          proposta con ricorso del debitore. 
              2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale
          e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e  delle
          autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo  e
          di vigilanza sull'impresa, di uno o piu'  creditori  o  del
          pubblico ministero.» 
              «Art. 38 (Iniziativa del pubblico ministero). -  1.  Il
          pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della
          liquidazione giudiziale in ogni  caso  in  cui  ha  notizia
          dell'esistenza di uno stato di insolvenza. 
              2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza  nel
          corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. 
              3. Il pubblico ministero puo' intervenire  in  tutti  i
          procedimenti per l'accesso agli  strumenti  di  regolazione
          della  crisi  e  dell'insolvenza  o  a  una  procedura   di
          insolvenza. 
              4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto
          in uno dei procedimenti  di  cui  al  comma  3,  instaurato
          dinanzi al tribunale di cui all'art. 27, puo'  chiedere  di
          partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto
          del procuratore generale presso la  corte  di  appello.  La
          partecipazione e' disposta dal procuratore generale  presso
          la corte di  appello  qualora  lo  ritenga  opportuno.  Gli
          avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.» 
              «Art. 39 (Obblighi del debitore che chiede l'accesso  a
          uno strumento di regolazione della crisi e  dell'insolvenza
          o a una procedura di insolvenza). 
              1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento  di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura
          di insolvenza deposita presso  il  tribunale  le  scritture
          contabili e  fiscali  obbligatorie,  le  dichiarazioni  dei
          redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero
          l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita'  economica
          o professionale, se questa ha avuto una minore  durata,  le
          dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA  relative
          ai medesimi periodi, i bilanci  relativi  agli  ultimi  tre
          esercizi.  Deve  inoltre  depositare,  anche   in   formato
          digitale,  una  relazione   sulla   situazione   economica,
          patrimoniale   e   finanziaria   aggiornata,   uno    stato
          particolareggiato  ed  estimativo  delle   sue   attivita',
          un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e
          per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e
          l'indicazione dei  rispettivi  crediti  e  delle  cause  di
          prelazione  nonche'  l'elenco  nominativo  di  coloro   che
          vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
          l'indicazione delle cose stesse e del titolo da  cui  sorge
          il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del
          domicilio digitale dei creditori e dei titolari di  diritti
          reali e personali che ne sono muniti. 
              2.  Il   debitore   deve   depositare   una   relazione
          riepilogativa degli atti di  straordinaria  amministrazione
          di cui all'art.  94,  comma  2,  compiuti  nel  quinquennio
          anteriore, anche in formato digitale. 
              3. Quando la domanda e' presentata ai  sensi  dell'art.
          44, comma 1, lettera a), il  debitore  deposita  unitamente
          alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi  tre
          esercizi o, per le  imprese  non  soggette  all'obbligo  di
          redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi  e  le
          dichiarazioni IRAP concernenti i tre  esercizi  precedenti,
          l'elenco nominativo dei  creditori  con  l'indicazione  dei
          rispettivi crediti e delle cause di prelazione,  oltre  che
          con l'indicazione del loro domicilio digitale, se  ne  sono
          muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2
          deve essere depositata nel termine assegnato dal  tribunale
          ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).».