Art. 28 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 166, comma 3, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera e), dopo le parole «posti in essere in esecuzione
del concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «, del piano di
ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato»; 
    b) alla lettera g), le  parole  «alle  procedure  di  regolazione
della  crisi  e  dell'insolvenza  previste»  sono  sostituite   dalle
seguenti:   «agli   strumenti   di   regolazione   della   crisi    e
dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  166  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  166  (Atti  a   titolo   oneroso,   pagamenti,
          garanzie). - 1. Sono  revocati,  salvo  che  l'altra  parte
          provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
                  a) gli atti a titolo oneroso in cui le  prestazioni
          eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore  sorpassano
          di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso,
          se compiuti dopo il deposito della domanda cui  e'  seguita
          l'apertura  della  liquidazione  giudiziale   o   nell'anno
          anteriore; 
                  b) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti
          ed esigibili non effettuati con danaro o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti dopo  il  deposito  della
          domanda  cui  e'  seguita  l'apertura  della   liquidazione
          giudiziale o nell'anno anteriore; 
                  c) i pegni, le anticresi e le  ipoteche  volontarie
          costituiti dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita
          l'apertura  della  liquidazione  giudiziale   o   nell'anno
          anteriore per debiti preesistenti non scaduti; 
                  d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
          volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'
          seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei  sei
          mesi anteriori per debiti scaduti. 
                2. Sono altresi' revocati, se il curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati, se compiuti dal debitore  dopo  il  deposito  della
          domanda  cui  e'  seguita  l'apertura  della   liquidazione
          giudiziale o nei sei mesi anteriori. 
                3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
                  a)  i  pagamenti  di  beni  e  servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
                  b) le  rimesse  effettuate  su  un  conto  corrente
          bancario  che  non  hanno  ridotto  in   maniera   durevole
          l'esposizione del debitore nei confronti della banca; 
                  c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti
          ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad
          oggetto immobili ad uso abitativo, destinati  a  costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
          affini entro il terzo grado, ovvero  immobili  ad  uso  non
          abitativo  destinati  a  costituire  la   sede   principale
          dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
          dell'apertura della liquidazione giudiziale tale  attivita'
          sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati  compiuti
          investimenti per darvi inizio; 
                  d) gli atti, i pagamenti effettuati e  le  garanzie
          concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione
          del piano  attestato  di  cui  all'articolo  56  o  di  cui
          all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera
          in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo  o
          colpa grave del debitore, quando  il  creditore  ne  era  a
          conoscenza  al  momento  del  compimento   dell'atto,   del
          pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione
          opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; 
                  e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni  del
          debitore posti  in  essere  in  esecuzione  del  concordato
          preventivo,  del   piano   di   ristrutturazione   di   cui
          all'articolo   64-bis   omologato   e    dell'accordo    di
          ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche'  gli
          atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere
          dal debitore dopo il deposito della domanda di  accesso  al
          concordato preventivo o  all'accordo  di  ristrutturazione.
          L'esclusione   opera   anche   con   riguardo    all'azione
          revocatoria ordinaria; 
                  f) i pagamenti eseguiti dal debitore  a  titolo  di
          corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate  da  suoi
          dipendenti  o   altri   suoi   collaboratori,   anche   non
          subordinati; 
                  g) i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili
          eseguiti  dal  debitore  alla  scadenza  per  ottenere   la
          prestazione  di  servizi   strumentali   all'accesso   agli
          strumenti di regolazione della crisi  e  dell'insolvenza  e
          alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice. 
                4.  Le  disposizioni  di  questo  articolo   non   si
          applicano all'istituto di  emissione,  alle  operazioni  di
          credito su pegno e di  credito  fondiario;  sono  salve  le
          disposizioni delle leggi speciali.».