Art. 3 
 
Modifiche alla Parte Prima,  Titolo  I,  Capo  II,  Sezione  II,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Alla parte prima, titolo I, capo II del decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita  dalla
seguente: «Pubblicazione delle  informazioni  ed  economicita'  delle
procedure». 
  2. Nella parte prima, titolo I, capo II,  sezione  II  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 6  e'  anteposto  il
seguente: 
  «Art.  5-bis  (Pubblicazione  delle   informazioni   e   lista   di
controllo). - 1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia
e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni
pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la  anticipata  emersione
della  crisi,  sugli  strumenti  di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza e  sulle  procedure  di  esdebitazione  previsti  dal
presente  codice  e  dalle  leggi  speciali  dettate  in  materia  di
amministrazione straordinaria delle grandi  imprese  in  crisi  e  di
liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui  al  primo
periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet  dedicata
alla  crisi  d'impresa,   facilmente   accessibile   e   di   agevole
consultazione. 
  2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 e' altresi' disponibile
una  lista  di  controllo  particolareggiata,  adeguata  anche   alle
esigenze  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,   che   contiene
indicazioni operative per la redazione dei piani di  risanamento.  Il
contenuto della  lista  di  controllo  e'  definito  con  il  decreto
dirigenziale di cui all'articolo 13.». 
  3. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Prededucibilita' dei crediti). - 1. Oltre ai crediti cosi'
espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: 
    a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni  rese
dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; 
    b) i crediti professionali sorti in  funzione  della  domanda  di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano
di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta  delle
misure protettive, nei limiti del  75%  del  credito  accertato  e  a
condizione che gli accordi o il piano siano omologati; 
    c) i crediti professionali sorti in funzione della  presentazione
della domanda di concordato preventivo  nonche'  del  deposito  della
relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75%  del
credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi
dell'articolo 47; 
    d) i crediti legalmente sorti durante  le  procedure  concorsuali
per la gestione  del  patrimonio  del  debitore  e  la  continuazione
dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti  e  le
prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 
  2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito  delle  successive
procedure esecutive o concorsuali.».