Art. 3 Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. Alla parte prima, titolo I, capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Pubblicazione delle informazioni ed economicita' delle procedure». 2. Nella parte prima, titolo I, capo II, sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 6 e' anteposto il seguente: «Art. 5-bis (Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo). - 1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione. 2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 e' altresi' disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo e' definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.». 3. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Prededucibilita' dei crediti). - 1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.».