Art. 31 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  V,  Capo  VI,   del   decreto
  legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 235, comma 1, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019,  n.  14,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore  deposita
un rapporto riepilogativo finale  redatto  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 130, comma 9.». 
 
          Note all'art. 31: 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  235  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 235 (Decreto di chiusura).  -  1.  La  chiusura
          della procedura di liquidazione  giudiziale  e'  dichiarata
          con decreto motivato del tribunale su istanza del  curatore
          o del debitore ovvero di ufficio,  pubblicato  nelle  forme
          prescritte dall'articolo 45. Unitamente all'istanza di  cui
          al  primo  periodo  il  curatore   deposita   un   rapporto
          riepilogativo  finale  redatto  in  conformita'  a   quanto
          previsto dall'articolo 130, comma 9. 
                2. Quando la chiusura della procedura  e'  dichiarata
          ai sensi dell'articolo 233,  comma  1,  lettera  d),  prima
          dell'approvazione  del  programma   di   liquidazione,   il
          tribunale decide  sentiti  il  curatore,  il  comitato  dei
          creditori e il debitore. 
                3. Contro il decreto che dichiara la  chiusura  o  ne
          respinge  la  richiesta  e'   ammesso   reclamo   a   norma
          dell'articolo  124.  Contro  il  decreto  della  corte   di
          appello, il ricorso per cassazione e' proposto nel  termine
          perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione
          o comunicazione del provvedimento per il curatore,  per  il
          debitore, per il  comitato  dei  creditori  e  per  chi  ha
          proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento;  dal
          compimento della pubblicita' di  cui  all'articolo  45  per
          ogni altro interessato. 
                4. Il decreto di chiusura acquista  efficacia  quando
          e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo  sia
          stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente
          rigettato. 
                5. Con i decreti emessi ai sensi dei  commi  1  e  3,
          sono impartite le disposizioni esecutive volte  ad  attuare
          gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a
          seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca
          della  procedura  di  liquidazione   giudiziale   o   della
          definitivita' del decreto di  omologazione  del  concordato
          proposto nel corso della procedura stessa.».