Art. 36 Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. Alla parte prima, titolo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo». 2. All'articolo 289, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza».
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 289 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 289 (Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione). - 1. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le societa' e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.».