Art. 45 
 
                  Modifiche alla Parte Seconda del 
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 381, comma 2, del decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «la nomina del collegio o del commissario  per
la composizione assistita della crisi stessa o» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  381  del  citato
          decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  381  (Disposizioni  in  materia  di   societa'
          cooperative  ed  enti  mutualistici).  -  1.   All'articolo
          2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il  secondo
          periodo e' sostituito dal  seguente:  "Le  cooperative  che
          svolgono  attivita'  commerciale  sono  soggette  anche   a
          liquidazione giudiziale". 
                2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo  comma,  del
          codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
          "Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies,  in
          caso   di   irregolare   funzionamento    della    societa'
          cooperativa, l'autorita' di  vigilanza  puo'  revocare  gli
          amministratori e i  sindaci,  affidare  la  gestione  della
          societa' a un  commissario,  determinando  i  poteri  e  la
          durata, al fine di sanare le irregolarita'  riscontrate  e,
          nel caso di crisi o insolvenza,  autorizzarlo  a  domandare
          l'accesso a una delle procedure  regolatrici  previste  nel
          codice della crisi e dell'insolvenza.".».