Art. 5 
 
Modifiche alla Parte Prima,  Titolo  I,  Capo  II,  Sezione  IV,  del
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Attribuzione della giurisdizione). - 1.  Fatte  salve  le
convenzioni internazionali e la  normativa  dell'Unione  europea,  la
giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a  uno  strumento  di
regolazione della crisi  e  dell'insolvenza  o  a  una  procedura  di
insolvenza disciplinati  dalla  presente  legge  sussiste  quando  il
debitore ha in Italia il centro  degli  interessi  principali  o  una
dipendenza. 
  2.  Avverso  il  provvedimento  di  accesso  a  uno  strumento   di
regolazione della crisi  e  dell'insolvenza  o  a  una  procedura  di
insolvenza e' ammessa impugnazione per difetto  di  giurisdizione  da
chiunque vi abbia  interesse.  Si  applica  il  procedimento  di  cui
all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione. 
  3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste  anche  per
le azioni che derivano direttamente dalla procedura.».