Art. 52 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso  articolo
13, comma 10, non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Orlando,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia