Art. 52 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso articolo 13, comma 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cartabia, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Cartabia