Art. 6 
 
Modifiche alla Parte Prima, Titolo II,  del  decreto  legislativo  12
                         gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Il titolo II  della  parte  prima  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: 
  «Titolo II (Composizione negoziata della crisi,  piattaforma  unica
nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per  la  anticipata
emersione della crisi) - Capo I (Composizione negoziata della  crisi)
- Art. 12  (Composizione  negoziata  per  la  soluzione  della  crisi
d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e agricolo puo'  chiedere
la nomina di un  esperto  al  segretario  generale  della  camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  nel  cui  ambito
territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in
condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che  ne
rendono probabile la crisi o l'insolvenza e  risulta  ragionevolmente
perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina  avviene  con  le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. 
  2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i  creditori
ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di  individuare  una
soluzione per il superamento delle condizioni  di  cui  al  comma  1,
anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. 
  3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38.  Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti  di  cui  agli
articoli 19 e 22. 
  Art. 13  (Istituzione  della  piattaforma  telematica  nazionale  e
nomina dell'esperto). - 1. E' istituita  una  piattaforma  telematica
nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel  registro  delle
imprese attraverso  il  sito  istituzionale  di  ciascuna  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.  La  piattaforma  e'
gestita dal sistema delle camere di  commercio,  per  il  tramite  di
Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia  e  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Sulla  piattaforma  sono  disponibili  una  lista  di  controllo
particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro,  piccole
e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la  redazione
del piano di risanamento, un  test  pratico  per  la  verifica  della
ragionevole  perseguibilita'  del  risanamento  e  un  protocollo  di
conduzione  della  composizione  negoziata   accessibili   da   parte
dell'imprenditore e dei professionisti dallo  stesso  incaricati.  La
struttura della piattaforma, il contenuto della  lista  di  controllo
particolareggiata, le modalita' di esecuzione del test pratico  e  il
contenuto del protocollo sono definiti dal decreto  dirigenziale  del
Ministero della giustizia  adottato  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. 
  3.  Presso  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui  al  comma
5, un elenco di  esperti  nel  quale  possono  essere  inseriti:  gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti  e
degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano  di
aver maturato precedenti esperienze nel campo della  ristrutturazione
aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni
all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso,
almeno in tre casi, alla conclusione di accordi  di  ristrutturazione
dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o  di
avere concorso  alla  presentazione  di  concordati  con  continuita'
aziendale omologati.  Possono  inoltre  essere  inseriti  nell'elenco
coloro che, pur non iscritti in albi  professionali,  documentano  di
avere svolto funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  in
imprese interessate da operazioni di  ristrutturazione  concluse  con
piani di  risanamento  attestati,  accordi  di  ristrutturazione  dei
debiti e concordati preventivi con continuita'  aziendale  omologati,
nei confronti delle quali non sia stata  successivamente  pronunciata
sentenza di apertura della  liquidazione  giudiziale  o  sentenza  di
accertamento dello stato di insolvenza. 
  4.  L'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  3   e'   altresi'
subordinata al possesso della specifica formazione  prevista  con  il
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 
  5. La domanda di iscrizione all'elenco e'  presentata  agli  ordini
professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i
soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio
del capoluogo di regione e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda e' corredata
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui  ai
commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli
obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta  oggetto  di
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dal quale risulti ogni altra esperienza  formativa  in  materia,
anche  nelle  tecniche  di  facilitazione  e  mediazione,  valutabile
all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda  contiene
il consenso dell'interessato al trattamento dei  dati  comunicati  al
momento della presentazione  dell'istanza  di  iscrizione,  ai  sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  anche   ai   fini   della
pubblicazione di  cui  al  comma  9.  Ciascun  ordine  professionale,
valutata la domanda e verificata la completezza della  documentazione
allegata, comunica alla  camera  di  commercio  del  capoluogo  della
regione in cui si trova o alla camera  di  commercio  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei  professionisti  in
possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda
sintetica contenente le informazioni utili  alla  individuazione  del
profilo dell'esperto,  per  l'inserimento  nell'elenco  previsto  dal
comma 3. La scheda e' compilata sulla base  di  un  modello  uniforme
definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di
cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei
rispettivi iscritti, e le camere di  commercio,  con  riferimento  ai
soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili
della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento  dei  dati  degli
iscritti all'elenco unico e del trattamento  dei  dati  medesimi  nel
rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano  la  veridicita'  delle
dichiarazioni  rese   dai   richiedenti   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 71 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda  e'  respinta
se non e' corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo  e
puo'  essere  ripresentata.  I  consigli   nazionali   degli   ordini
professionali  disciplinano   con   regolamento   le   modalita'   di
formazione, tenuta e aggiornamento dei  dati  raccolti  dagli  ordini
professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione
dell'elenco di cui al comma 3. La  comunicazione  di  cui  al  quarto
periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. Gli ordini  professionali  comunicano
tempestivamente alle camere di commercio  l'adozione,  nei  confronti
dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari piu'  gravi  di  quella
minima  prevista  dai  singoli  ordinamenti   nonche'   l'intervenuta
cancellazione  dei  professionisti  dagli   albi   professionali   di
appartenenza perche' vengano cancellati  dall'elenco.  Le  camere  di
commercio, ricevute  le  comunicazioni  di  competenza  degli  ordini
professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco
unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti
di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche  stabilite
nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione  ove
sia intervenuta una causa di ineleggibilita' ai  sensi  dell'articolo
2382 del codice civile. 
  6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una  commissione  che
resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso  le
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   dei
capoluoghi di regione e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale  per  lo  svolgimento
dei suoi compiti, ed e' composta da: 
    a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente,  designati  dal
presidente della sezione specializzata  in  materia  di  impresa  del
tribunale del capoluogo di regione  o  della  provincia  autonoma  di
Trento o di  Bolzano  nel  cui  territorio  si  trova  la  camera  di
commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17; 
    b) due membri, uno  effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal
presidente della camera di commercio presso la quale e' costituita la
commissione; 
    c) due membri, uno  effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal
prefetto del capoluogo di  regione  o  della  provincia  autonoma  di
Trento o di  Bolzano  nel  cui  territorio  si  trova  la  camera  di
commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17. 
  7. Il segretario generale della camera di commercio nel cui  ambito
territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza
di cui all'articolo 17, nei  successivi  due  giorni  lavorativi,  la
comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente
a una nota sintetica contenente l'indicazione  del  volume  d'affari,
del numero dei dipendenti  e  del  settore  in  cui  opera  l'impresa
istante. In caso di incompletezza  dell'istanza  di  nomina  o  della
documentazione, il predetto segretario generale invita l'imprenditore
a integrare le informazioni o la  documentazione  mancante  entro  un
termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza  non
e' esaminata e l'imprenditore puo' riproporla. Entro i cinque  giorni
lavorativi successivi  al  ricevimento  dell'istanza  la  commissione
nomina l'esperto tra gli iscritti  nell'elenco  di  cui  al  comma  3
secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo
cura  che  ciascun  esperto  non  riceva  piu'   di   due   incarichi
contemporaneamente.  La  nomina  puo'  avvenire  anche  al  di  fuori
dell'ambito regionale. La commissione tiene conto  della  complessiva
esperienza formativa risultante dalla  scheda  sintetica  di  cui  al
comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum
vitae,  e  dell'attivita'  prestata  come  esperto   nell'ambito   di
precedenti  composizioni  negoziate.  Se  lo  ritiene  opportuno,  la
commissione  acquisisce,   prima   della   nomina   o   prima   della
comunicazione all'esperto  nominato,  il  parere  non  vincolante  di
un'associazione di categoria sul territorio. 
  8. La commissione, coordinata dal membro  piu'  anziano,  decide  a
maggioranza. Ai  membri  della  commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  9. Gli incarichi  conferiti  e  il  curriculum  vitae  dell'esperto
nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione  del  sito
istituzionale della camera di commercio del luogo  di  nomina  e  del
luogo dove e' tenuto l'elenco presso il quale l'esperto e'  iscritto,
nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   omesso   ogni
riferimento all'imprenditore richiedente. Sono  del  pari  pubblicati
sul sito istituzionale di ciascuna camera di  commercio  gli  elenchi
contenenti i nominativi degli esperti, formati presso  le  camere  di
commercio dei capoluoghi di regione  e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  10. Per la  realizzazione  e  il  funzionamento  della  piattaforma
telematica nazionale di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 700.000 per l'anno 2022 e di  euro  200.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, cui  si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse
rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo  3  del  decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 2021, n. 147, come prevista dalle disposizioni di  attuazione
della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2019. 
  Art. 14 (Interoperabilita' tra la piattaforma telematica  nazionale
per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi  d'impresa
e altre banche di dati). - 1. La piattaforma telematica nazionale  di
cui all'articolo 13 e' collegata alle banche dati dell'Agenzia  delle
entrate,   dell'Istituto   nazionale   della   previdenza    sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro e dell'agente della  riscossione  e  consente  l'accesso  alle
informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia
nel rispetto di quanto  disposto  dall'articolo  7  del  testo  unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13,  comma  6,  accede
alle banche dati e alle  informazioni  di  cui  al  comma  1,  previo
consenso prestato dall'imprenditore ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e del codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui  al
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,   ed   estrae   la
documentazione  e  le  informazioni  necessari  per  l'avvio   o   la
prosecuzione  delle  trattative  con  i  creditori  e  con  le  parti
interessate. Le modalita' di accesso alle banche dati sono  stabilite
dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della  previdenza
sociale,  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e  le  modalita'
di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono
stabilite dalla Banca d'Italia. 
  3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al
comma 1 non modifica la  disciplina  relativa  alla  titolarita'  del
trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 28 del citato regolamento (UE)  2016/679  spettanti  al
soggetto gestore della piattaforma  nonche'  le  responsabilita'  dei
soggetti che trattano i dati in qualita'  di  titolari  autonomi  del
trattamento. 
  Art. 15 (Scambio  di  documentazione  e  di  dati  contenuti  nella
piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la
soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori).  -
1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale
di  cui  all'articolo  13  e  possono  inserire  al  suo  interno  le
informazioni  sulla   propria   posizione   creditoria   e   i   dati
eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi  del  medesimo
articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni  inseriti
nella piattaforma dall'imprenditore al  momento  della  presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative.  La
documentazione e le  informazioni  inserite  nella  piattaforma  sono
accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo
creditore, ai sensi del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri  dell'esperto  e  delle
parti). - 1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399  del  codice  civile  e  non  deve  essere  legato
all'impresa  o  ad  altre   parti   interessate   all'operazione   di
risanamento da rapporti  di  natura  personale  o  professionale;  il
professionista ed i soggetti con i quali e'  eventualmente  unito  in
associazione professionale non  devono  aver  prestato  negli  ultimi
cinque anni attivita' di lavoro  subordinato  o  autonomo  in  favore
dell'imprenditore  ne'  essere   stati   membri   degli   organi   di
amministrazione  o  controllo   dell'impresa   ne'   aver   posseduto
partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non  puo'
intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore  se  non  sono
decorsi  almeno  due  anni  dall'archiviazione   della   composizione
negoziata. 
  2. L'esperto e' terzo rispetto a tutte le parti  e  opera  in  modo
professionale,  riservato,  imparziale   e   indipendente.   Non   e'
equiparabile al professionista indipendente di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera o). L'esperto,  nell'espletamento  dell'incarico  di
cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva  delle
informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo  al  medesimo  e  ai
creditori tutte le ulteriori informazioni utili  o  necessarie.  Puo'
avvalersi di soggetti  dotati  di  specifica  competenza,  anche  nel
settore economico in cui  opera  l'imprenditore,  e  di  un  revisore
legale,  non  legati  all'impresa  o  ad  altre   parti   interessate
all'operazione di risanamento  da  rapporti  di  natura  personale  o
professionale. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto
non puo' essere tenuto a deporre sul  contenuto  delle  dichiarazioni
rese  e  delle  informazioni  acquisite  nell'esercizio   delle   sue
funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad  altra
autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del  codice
di procedura penale e le garanzie previste  per  il  difensore  dalle
disposizioni dell'articolo 103 del  codice  di  procedura  penale  in
quanto compatibili. 
  4.  L'imprenditore  ha  il  dovere  di  rappresentare  la   propria
situazione  all'esperto,  ai  creditori   e   agli   altri   soggetti
interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio
e  l'impresa  senza  pregiudicare  ingiustamente  gli  interessi  dei
creditori. 
  5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro  mandatari  e  i
cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative
in modo attivo e informato.  L'accesso  alla  composizione  negoziata
della crisi non costituisce di per se'  causa  di  sospensione  e  di
revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.  In  ogni
caso la sospensione o la  revoca  degli  affidamenti  possono  essere
disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale,  con
comunicazione che da' conto delle ragioni della decisione assunta. 
  6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative  hanno  il  dovere  di
collaborare lealmente e in modo sollecito con  l'imprenditore  e  con
l'esperto e rispettano l'obbligo  di  riservatezza  sulla  situazione
dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e
sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le  medesime
parti danno riscontro alle proposte e  alle  richieste  che  ricevono
durante le trattative con risposta tempestiva e motivata. 
  Art. 17 (Accesso alla composizione negoziata e suo  funzionamento).
- 1. L'istanza di  nomina  dell'esperto  indipendente  e'  presentata
tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante  la
compilazione  di  un  modello,   ivi   disponibile,   contenente   le
informazioni  utili  ai  fini  della  nomina  e   dello   svolgimento
dell'incarico da parte dell'esperto nominato. 
  2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e'  definito  con  il
decreto  dirigenziale  del   Ministero   della   giustizia   di   cui
all'articolo 13, comma 2. 
  3. L'imprenditore, al  momento  della  presentazione  dell'istanza,
inserisce nella piattaforma telematica: 
    a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se  non  gia'  depositati
presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese,  oppure,  per   gli
imprenditori  che  non  sono  tenuti  al  deposito  dei  bilanci,  le
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA  degli  ultimi  tre  periodi  di
imposta, nonche' una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata
a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; 
    b) un  progetto  di  piano  di  risanamento  redatto  secondo  le
indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2,
e  una  relazione  chiara  e  sintetica  sull'attivita'  in  concreto
esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei  mesi  e
le iniziative che intende adottare; 
    c) l'elenco  dei  creditori,  con  l'indicazione  dei  rispettivi
crediti scaduti e a scadere  e  dell'esistenza  di  diritti  reali  e
personali di garanzia; 
    d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla  pendenza,  nei
suoi  confronti,  di  ricorsi  per  l'apertura   della   liquidazione
giudiziale o per l'accertamento  dello  stato  di  insolvenza  e  una
dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai
sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli  44,
comma 1, lettera a), e 54, comma 3; 
    e) il certificato unico dei debiti tributari di cui  all'articolo
364, comma 1; 
    f) la  situazione  debitoria  complessiva  richiesta  all'Agenzia
delle entrate-Riscossione; 
    g)  il  certificato  dei  debiti   contributivi   e   per   premi
assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1; 
    h) un estratto delle informazioni  presenti  nella  Centrale  dei
rischi gestita  dalla  Banca  d'Italia  non  anteriore  di  tre  mesi
rispetto alla presentazione dell'istanza. 
  4. L'esperto, verificati la  propria  indipendenza  e  il  possesso
delle competenze e della disponibilita' di tempo  necessarie  per  lo
svolgimento  dell'incarico,  entro  due   giorni   lavorativi   dalla
ricezione della nomina, comunica  all'imprenditore  l'accettazione  e
contestualmente  inserisce  nella  piattaforma  la  dichiarazione  di
accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso
dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo  16,  comma  1.  In
caso contrario ne da' comunicazione riservata al  soggetto  che  l'ha
nominato perche' provveda alla sua sostituzione. L'esperto  non  puo'
assumere piu' di due incarichi contemporaneamente. 
  5.  L'esperto,  accettato   l'incarico,   convoca   senza   indugio
l'imprenditore per valutare l'esistenza di una  concreta  prospettiva
di  risanamento,  anche  alla   luce   delle   informazioni   assunte
dall'organo di controllo  e  dal  revisore  legale,  ove  in  carica.
L'imprenditore partecipa personalmente  e  puo'  farsi  assistere  da
consulenti.  Se  ritiene  che  le  prospettive  di  risanamento  sono
concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di
risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando
i successivi incontri  con  cadenza  periodica  ravvicinata.  Se  non
ravvisa  concrete  prospettive  di   risanamento,   all'esito   della
convocazione o in un momento successivo,  l'esperto  ne  da'  notizia
all'imprenditore e al segretario generale della camera  di  commercio
che dispone l'archiviazione dell'istanza  di  composizione  negoziata
entro  i  successivi  cinque  giorni  lavorativi.  Nel  corso   delle
trattative l'esperto puo' invitare le parti a rideterminare,  secondo
buona fede, il contenuto dei contratti  ad  esecuzione  continuata  o
periodica  ovvero  ad  esecuzione  differita  se  la  prestazione  e'
divenuta eccessivamente onerosa o se  e'  alterato  l'equilibrio  del
rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute
a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o
adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. 
  6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti
possono presentare  osservazioni  sull'indipendenza  dell'esperto  al
segretario generale della camera  di  commercio  il  quale  riferisce
senza indugio  alla  commissione  perche',  valutate  le  circostanze
esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene  opportuno  provveda  alla
sua sostituzione entro i successivi cinque  giorni  lavorativi.  Allo
stesso modo la commissione  procede  se  l'imprenditore  e  le  parti
interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto. 
  7.  L'incarico  dell'esperto  si  considera  concluso  se,  decorsi
centottanta giorni dalla accettazione  della  nomina,  le  parti  non
hanno individuato, anche a seguito di  sua  proposta,  una  soluzione
adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo  12,
comma 1. L'incarico puo' proseguire per non oltre centottanta  giorni
quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure
quando la prosecuzione dell'incarico e' resa necessaria  dal  ricorso
dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19  e  22.  In
caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui  all'articolo
25,  comma  7,  il  termine  di  cui   al   primo   periodo   decorre
dall'accettazione del primo esperto nominato. 
  8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una  relazione  finale
che inserisce nella piattaforma e  comunica  all'imprenditore  e,  in
caso di concessione delle misure protettive e cautelari di  cui  agli
articoli 18 e 19, al giudice  che  le  ha  emesse,  che  ne  dichiara
cessati gli  effetti.  Eseguiti  gli  adempimenti  di  cui  al  primo
periodo, l'esperto ne da' comunicazione al segretario generale  della
camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di  composizione
negoziata. 
  9. In caso  di  archiviazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  1,
l'imprenditore non puo' presentare una nuova istanza prima di un anno
dall'archiviazione. Se l'archiviazione e' richiesta dall'imprenditore
con istanza depositata con le modalita' previste nel  comma  1  entro
due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui  al  primo
periodo e' ridotto, per una sola volta, a quattro mesi. 
  10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio  per  consentire
il funzionamento della procedura di  composizione  negoziata  per  la
soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a
carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti  di  segreteria
determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29  dicembre  1993,
n. 580. 
  Art. 18 (Misure protettive). - 1. L'imprenditore puo' chiedere, con
l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza  presentata
con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1,  l'applicazione  di
misure protettive del patrimonio.  L'istanza  di  applicazione  delle
misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente
all'accettazione dell'esperto e, dal giorno  della  pubblicazione,  i
creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione  se
non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare  o  proseguire
azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio  o  sui  beni  e  sui
diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non  sono
inibiti i pagamenti. 
  2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce  nella
piattaforma telematica una  dichiarazione  sull'esistenza  di  misure
esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un  aggiornamento
sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, lettera d). 
  3. Con l'istanza di cui al comma 1,  l'imprenditore  puo'  chiedere
che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate
iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti  o  a
determinati creditori o categorie di creditori.  Sono  esclusi  dalle
misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. 
  4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1  e
fino  alla   conclusione   delle   trattative   o   all'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato  di  insolvenza
non puo' essere pronunciata,  salvo  che  il  tribunale  disponga  la
revoca delle misure protettive. Restano fermi  i  provvedimenti  gia'
concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1. 
  5. I creditori nei cui confronti operano le misure  protettive  non
possono,  unilateralmente,  rifiutare  l'adempimento  dei   contratti
pendenti o provocarne la  risoluzione,  ne'  possono  anticiparne  la
scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il  solo  fatto
del  mancato   pagamento   di   crediti   anteriori   rispetto   alla
pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.  I  medesimi  creditori
possono  sospendere  l'adempimento  dei  contratti   pendenti   dalla
pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle
misure richieste. 
  Art. 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari).
- 1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di  cui  all'articolo
18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai  sensi
dell'articolo 27,  entro  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione
dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la  conferma  o
la modifica delle misure protettive e, ove  occorre,  l'adozione  dei
provvedimenti  cautelari  necessari  per  condurre   a   termine   le
trattative.  Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  di  cui  al
medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione
nel  registro  delle  imprese  del  numero  di  ruolo  generale   del
procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso
e' causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma
1, e, decorso inutilmente il  termine  di  cui  al  secondo  periodo,
l'iscrizione dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese. 
  2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: 
    a) i bilanci degli ultimi tre  esercizi  oppure,  quando  non  e'
tenuto al deposito  dei  bilanci,  le  dichiarazioni  dei  redditi  e
dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; 
    b) una situazione patrimoniale e  finanziaria  aggiornata  a  non
oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; 
    c)  l'elenco  dei  creditori,  individuando  i  primi  dieci  per
ammontare,  con  indicazione  dei   relativi   indirizzi   di   posta
elettronica certificata, se disponibili, oppure  degli  indirizzi  di
posta elettronica non  certificata  per  i  quali  sia  verificata  o
verificabile la titolarita' della singola casella; 
    d) un  progetto  di  piano  di  risanamento  redatto  secondo  le
indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2,
un piano finanziario per i successivi sei mesi e un  prospetto  delle
iniziative che intende adottare; 
    e)  una  dichiarazione  avente   valore   di   autocertificazione
attestante,   sulla   base   di   criteri   di    ragionevolezza    e
proporzionalita', che l'impresa puo' essere risanata; 
    f) l'accettazione dell'esperto nominato  ai  sensi  dell'articolo
13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. 
  3. Il tribunale, entro  dieci  giorni  dal  deposito  del  ricorso,
fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi
di videoconferenza. Il ricorso, unitamente al decreto, e'  notificato
dal ricorrente, anche all'esperto,  con  le  modalita'  indicate  dal
tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo  151  del  codice  di
procedura civile, le forme di notificazione opportune  per  garantire
la celerita' del procedimento.  Il  tribunale,  se  verifica  che  il
ricorso non e' stato depositato nel termine  previsto  dal  comma  1,
dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle  misure  protettive
senza fissare l'udienza  prevista  dal  primo  periodo.  Gli  effetti
protettivi prodotti ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  cessano
altresi' se, nel termine di cui al  primo  periodo,  il  giudice  non
provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal terzo  e
quarto periodo la domanda puo' essere riproposta. 
  4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato  l'esperto
a esprimere  il  proprio  parere  sulla  funzionalita'  delle  misure
richieste ad assicurare il buon esito delle trattative,  omessa  ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre,  un
ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e
procede agli  atti  di  istruzione  indispensabili  in  relazione  ai
provvedimenti  cautelari  richiesti  ai  sensi  del  comma  1  e   ai
provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive.
Il  tribunale  puo'  assumere  informazioni  dai  creditori  indicati
nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive  o
i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti  dei  terzi,
devono essere sentiti. Il tribunale provvede  con  ordinanza  con  la
quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore  a
centoventi  giorni,  delle  misure  protettive  e,  se  occorre,  dei
provvedimenti  cautelari  disposti,  tenendo   conto   delle   misure
eventualmente gia' concesse  ai  sensi  dell'articolo  54,  comma  1.
Sentito l'esperto, il tribunale puo' limitare le misure a determinate
iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti  o  a
determinati creditori o categorie di creditori. 
  5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma  4,  su
istanza  delle  parti  e  acquisito  il  parere  dell'esperto,   puo'
prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario  ad
assicurare il buon esito delle trattative. La proroga non e' concessa
se  il  centro  degli  interessi  principali  dell'impresa  e'  stato
trasferito da un altro Stato membro  nei  tre  mesi  precedenti  alla
formulazione della richiesta di cui  all'articolo  18,  comma  1.  La
durata complessiva delle misure non puo' superare i  duecentoquaranta
giorni. 
  6. Su istanza dell'imprenditore, di  uno  o  piu'  creditori  o  su
segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso  i  provvedimenti
di cui al comma 4  puo',  in  qualunque  momento,  sentite  le  parti
interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza
ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive
e cautelari, o abbreviarne la  durata,  quando  esse  non  soddisfano
l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative  o  appaiono
sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. 
  7. I procedimenti disciplinati dal presente  articolo  si  svolgono
nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice  di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione  monocratica
con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle  imprese
entro il giorno successivo. Non si applicano  l'articolo  669-octies,
primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies,  primo  comma,
del codice di procedura civile. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo
ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. 
  8. In caso di revoca  o  cessazione  delle  misure  protettive,  il
divieto di acquisire diritti di  prelazione  se  non  concordati  con
l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla  cessazione
delle misure protettive. 
  Art. 20 (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di  cui
agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484  e  2545-duodecies
del codice civile). - 1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o  con
dichiarazione successivamente presentata  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore puo'  dichiarare  che,  sino
alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di
composizione negoziata, non  si  applicano  nei  suoi  confronti  gli
articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto,  quinto
e sesto comma, e 2482-ter del codice civile  e  non  si  verifica  la
causa di scioglimento della societa'  per  riduzione  o  perdita  del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies  del  codice  civile.  A  tal  fine,  l'istanza  o  la
dichiarazione sono  pubblicate  nel  registro  delle  imprese  e  gli
effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione. 
  2. Se l'imprenditore ha  chiesto  anche  l'applicazione  di  misure
protettive del patrimonio  ai  sensi  degli  articoli  18  e  19,  la
sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel
comma 1 cessa  a  partire  dalla  pubblicazione  nel  registro  delle
imprese  del  provvedimento  con  il  quale  il  tribunale   dichiara
l'inefficacia delle misure  richieste,  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 3, o ne dispone la revoca. 
  Art. 21 (Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative). -  1.
Nel  corso  delle  trattative  l'imprenditore  conserva  la  gestione
ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore  in  stato  di
crisi  gestisce  l'impresa  in  modo  da  evitare  pregiudizio   alla
sostenibilita'  economico-finanziaria  dell'attivita'.  Quando,   nel
corso della composizione negoziata,  risulta  che  l'imprenditore  e'
insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso
gestisce l'impresa nel prevalente interesse  dei  creditori.  Restano
ferme le responsabilita' dell'imprenditore. 
  2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per  iscritto,
del compimento  di  atti  di  straordinaria  amministrazione  nonche'
dell'esecuzione di pagamenti che  non  sono  coerenti  rispetto  alle
trattative o alle prospettive di risanamento. 
  3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo'  arrecare  pregiudizio
ai creditori, alle trattative o alle prospettive di  risanamento,  lo
segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. 
  4.  Se,  nonostante  la  segnalazione,   l'atto   viene   compiuto,
l'imprenditore ne informa  immediatamente  l'esperto  il  quale,  nei
successivi dieci giorni,  puo'  iscrivere  il  proprio  dissenso  nel
registro  delle  imprese.  Quando  l'atto  compiuto  pregiudica   gli
interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria. 
  5.  Quando  sono  state  concesse  misure  protettive  o  cautelari
l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro  delle  imprese,
procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6. 
  Art.  22  (Autorizzazioni  del  tribunale).  -  1.   Su   richiesta
dell'imprenditore il tribunale,  verificata  la  funzionalita'  degli
atti  rispetto   alla   continuita'   aziendale   e   alla   migliore
soddisfazione dei creditori, puo': 
    a)   autorizzare   l'imprenditore   a   contrarre   finanziamenti
prededucibili ai sensi dell'articolo 6; 
    b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai  soci
prededucibili ai sensi dell'articolo 6; 
    c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un  gruppo  di
imprese  di   cui   all'articolo   25   a   contrarre   finanziamenti
prededucibili ai sensi dell'articolo 6; 
    d) autorizzare l'imprenditore a  trasferire  in  qualunque  forma
l'azienda  o  uno  o  piu'  suoi  rami  senza  gli  effetti  di   cui
all'articolo 2560, secondo comma,  del  codice  civile,  dettando  le
misure ritenute opportune, tenuto conto  delle  istanze  delle  parti
interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta  fermo
l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi'  il
rispetto   del   principio   di   competitivita'   nella    selezione
dell'acquirente. 
  2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale
competente  ai  sensi  dell'articolo  27  che,   sentite   le   parti
interessate e assunte le informazioni  necessarie,  provvedendo,  ove
occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice  di  procedura  civile,
decide  in  composizione  monocratica.  Si   applicano,   in   quanto
compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. Il reclamo si propone al tribunale e del  collegio  non  puo'
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
  Art. 23 (Conclusione delle trattative). - 1. Quando e'  individuata
una  soluzione  idonea  al  superamento  della  situazione   di   cui
all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: 
    a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce
gli effetti di cui all'articolo  25-bis,  comma  1,  se,  secondo  la
relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo  ad
assicurare la continuita' aziendale per un periodo  non  inferiore  a
due anni; 
    b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62; 
    c) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli
166, comma 3, lettera d), e 324. Con la  sottoscrizione  dell'accordo
l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la
regolazione della crisi o dell'insolvenza. 
  2. Se all'esito delle trattative non e' individuata  una  soluzione
tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa: 
    a)  predisporre  il  piano  attestato  di  risanamento   di   cui
all'articolo 56; 
    b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.  La  percentuale  di  cui
all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per  cento  se
il  raggiungimento  dell'accordo  risulta  dalla   relazione   finale
dell'esperto; 
    c)  proporre  la  domanda  di  concordato  semplificato  per   la
liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; 
    d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della  crisi  e
dell'insolvenza  disciplinati  dal  presente  codice,   dal   decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o  dal  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39. L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti  di
cui all'articolo 25-quater, comma 4. 
  Art. 24 (Conservazione degli effetti). - 1.  Gli  atti  autorizzati
dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i  propri  effetti
se successivamente intervengono un accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti omologato, un concordato preventivo  omologato,  un  piano  di
ristrutturazione proposto ai sensi  dell'articolo  64-bis  omologato,
l'apertura della  liquidazione  giudiziale,  la  liquidazione  coatta
amministrativa,  l'amministrazione  straordinaria  o  il   concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di  cui  all'articolo
25-sexies omologato. 
  2. Non sono soggetti all'azione  revocatoria  di  cui  all'articolo
166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le  garanzie  posti  in  essere
dall'imprenditore   nel   periodo   successivo   alla    accettazione
dell'incarico da parte dell'esperto, purche' coerenti con l'andamento
e lo stato delle trattative  e  con  le  prospettive  di  risanamento
esistenti al momento in cui sono stati compiuti. 
  3.  Gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  e  i   pagamenti
effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico  da
parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli
articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il
proprio dissenso nel registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo
21, comma  4,  o  se  il  tribunale  ha  rigettato  la  richiesta  di
autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22. 
  4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e  3  resta  ferma  la
responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non  si
applicano  ai  pagamenti  e  alle  operazioni  compiuti  nel  periodo
successivo alla accettazione dell'incarico da parte  dell'esperto  in
coerenza con l'andamento delle  trattative  e  nella  prospettiva  di
risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo
17, comma  5,  purche'  non  siano  state  effettuate  le  iscrizioni
previste dall'articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui  al  primo
periodo non si applicano  inoltre  ai  pagamenti  e  alle  operazioni
autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22. 
  Art. 25 (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese).
-  1.  Piu'  imprese  che  si  trovano  nelle   condizioni   indicate
nell'articolo 12, comma 1, appartenenti  al  medesimo  gruppo  e  che
hanno, ciascuna, il proprio centro  degli  interessi  principali  nel
territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale  della
camera di  commercio  la  nomina  dell'esperto  indipendente  di  cui
all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalita'  di  cui
all'articolo 13. 
  2. L'istanza e' presentata alla camera di commercio ove e' iscritta
la societa' o  l'ente,  avente  il  proprio  centro  degli  interessi
principali nel territorio dello Stato, che, in base alla  pubblicita'
prevista  dall'articolo  2497-bis   del   codice   civile,   esercita
l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  oppure,  in   mancanza,
l'impresa avente il proprio centro  degli  interessi  principali  nel
territorio  dello  Stato  che  presenta   la   maggiore   esposizione
debitoria,  costituita  dalla  voce  D  del   passivo   nello   stato
patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice  civile  in  base
all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica
ai sensi del comma 4. 
  3. L'imprenditore inserisce nella  piattaforma  telematica  di  cui
all'articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17,
comma 3,  una  relazione  contenente  informazioni  analitiche  sulla
struttura del gruppo e  sui  vincoli  partecipativi  o  contrattuali,
l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese
in cui e' stata effettuata  la  pubblicita'  ai  sensi  dell'articolo
2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di  gruppo,  ove
redatto. 
  4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli  18  e  19
sono adottate dal tribunale  competente  ai  sensi  dell'articolo  27
rispetto alla societa' o  all'ente  che,  in  base  alla  pubblicita'
prevista  dall'articolo  2497-bis   del   codice   civile,   esercita
l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  oppure,  in   mancanza,
rispetto all'impresa che presenta la maggiore  esposizione  debitoria
come definita nel comma 2. 
  5. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in
modo unitario per tutte le imprese che  hanno  presentato  l'istanza,
salvo che lo svolgimento congiunto non renda  eccessivamente  gravose
le trattative. In tal caso puo' svolgere le  trattative  per  singole
imprese. 
  6. Le imprese partecipanti al  gruppo  che  non  si  trovano  nelle
condizioni indicate nell' articolo 12, comma  1,  possono,  anche  su
invito dell'esperto, partecipare alle trattative. 
  7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo  presentano
piu' istanze ai sensi  dell'articolo  12,  comma  1,  e  gli  esperti
nominati, sentiti i richiedenti e  i  creditori,  propongono  che  la
composizione negoziata si svolga in modo  unitario  oppure  per  piu'
imprese  appositamente  individuate,  la  composizione  prosegue  con
l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto
di designazione, la composizione prosegue con  l'esperto  nominato  a
seguito della prima istanza presentata. 
  8. I finanziamenti  eseguiti  in  favore  di  societa'  controllate
oppure sottoposte a comune controllo,  in  qualsiasi  forma  pattuiti
dopo la presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  17,  sono
esclusi  dalla  postergazione   di   cui   agli   articoli   2467   e
2497-quinquies del codice civile,  sempre  che  l'imprenditore  abbia
informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21,  comma
2, e che  l'esperto,  dopo  avere  segnalato  che  l'operazione  puo'
arrecare pregiudizio ai creditori,  non  abbia  iscritto  il  proprio
dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma
4. 
  9. Al termine delle  trattative,  le  imprese  del  gruppo  possono
stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi,
di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o  in
via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23. 
  Art. 25-bis (Misure premiali). - 1. Dall'accettazione dell'incarico
da parte dell'esperto e sino alla conclusione  delle  trattative  con
una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e  2,  lettera
b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore
sono ridotti alla misura legale. 
  2. Le sanzioni tributarie per le quali e'  prevista  l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un  determinato  termine
dalla comunicazione dell'ufficio che le  irroga,  sono  ridotte  alla
misura  minima  se  il  termine  per  il  pagamento  scade  dopo   la
presentazione della istanza di cui all'articolo 17. 
  3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del
deposito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  17  e  oggetto   della
composizione  negoziata  sono  ridotti  della  meta'  nelle   ipotesi
previste dall'articolo 23, comma 2. 
  4.  In  caso  di  pubblicazione  nel  registro  delle  imprese  del
contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo
di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle  entrate
concede all'imprenditore che lo richiede,  con  istanza  sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione  fino  ad  un  massimo  di
settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di
imposte sul reddito, ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di
sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta  regionale
sulle attivita' produttive non ancora iscritte a  ruolo,  e  relativi
accessori. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. La  sottoscrizione  dell'esperto  costituisce
prova  dell'esistenza  della  temporanea  situazione   di   obiettiva
difficolta'.  L'imprenditore  decade  automaticamente  dal  beneficio
della rateazione anche in caso di successivo deposito di  ricorso  ai
sensi dell'articolo 40 o in  caso  di  apertura  della  procedura  di
liquidazione  giudiziale  o  della  liquidazione  controllata  o   di
accertamento dello stato di insolvenza  oppure  in  caso  di  mancato
pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. 
  5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del  contratto  e
dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1,  lettere  a)  e  c),  o
degli accordi di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  si
applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101,  comma  5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6. Nel caso di successiva apertura della procedura di  liquidazione
giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso  di  accertamento
dello stato di insolvenza, gli interessi e le  sanzioni  sono  dovuti
senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2. 
  Art. 25-ter (Compenso dell'esperto). - 1. Il compenso  dell'esperto
e'  determinato,  tenuto  conto  dell'opera   prestata,   della   sua
complessita',  del  contributo  dato  nella  negoziazione   e   della
sollecitudine  con  cui  sono  state  condotte  le   trattative,   in
percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo
i seguenti scaglioni: 
    a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento; 
    b) da  euro  100.000,01  e  fino  a  euro  500.000,00,  dall'1,00
all'1,50 per cento; 
    c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo
0,80 per cento; 
    d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro  2.500.000,00,  dallo  0,25
allo 0,43 per cento; 
    e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00,  dallo  0,05
allo 0,10 per cento; 
    f) da euro 50.000.000,01 e  fino  a  euro  400.000.000,00,  dallo
0,010 allo 0,025 per cento; 
    g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro  1.300.000.000,00,  dallo
0,002 allo 0,008 per cento; 
    h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005  allo
0,002 per cento. 
  2.  In  caso  di   composizione   negoziata   condotta   ai   sensi
dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o  alcune  delle  imprese
che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo  17,  il  compenso
dell'esperto designato e' determinato  esclusivamente  tenendo  conto
della percentuale  sull'ammontare  dell'attivo  di  ciascuna  impresa
istante partecipante al gruppo. 
  3. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore
a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. 
  4. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti  di
cui al comma 3, come di seguito indicato: 
    a) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative e' compreso tra ventuno e  cinquanta,  il
compenso e' aumentato del 25 per cento; 
    b) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative e' superiore a cinquanta, il compenso  e'
aumentato del 35 per cento; 
    c) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative non e' superiore a cinque, il compenso e'
ridotto del 40 per cento; 
    d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione
di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato  del
10 per cento. 
  5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono  considerati
nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini  del
riconoscimento degli aumenti di cui al comma  4,  lettere  a)  e  b);
all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per  ogni  ora
di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, quinto periodo. 
  6. Il compenso e' aumentato del 100 per cento in tutti  i  casi  in
cui, anche successivamente alla redazione della relazione  finale  di
cui  all'articolo  17,  comma  8,  si  concludono  il  contratto,  la
convenzione o gli accordi di  cui  all'articolo  23,  commi  1  e  2,
lettera b). 
  7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma
1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del  10  per  cento
sul compenso determinato ai sensi del comma 6. 
  8. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  3,  il  compenso  e'
liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore  non  compare  davanti
all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo  il
primo incontro. 
  9. Le percentuali di cui al comma  1  sono  calcolate  sulla  media
dell'attivo risultante dagli  ultimi  tre  bilanci  o,  in  mancanza,
sull'attivo risultante dalla situazione  patrimoniale  e  finanziaria
depositata ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  lettera  a).  Se
l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la  media  e'  calcolata
sui bilanci depositati dal suo inizio. 
  10. All'esperto e' dovuto il rimborso delle  spese  necessarie  per
l'adempimento    dell'incarico,    purche'     accompagnate     dalla
corrispondente  documentazione.  Non  sono  rimborsati  gli   esborsi
sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e'
avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2. 
  11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso  e'  liquidato
dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6,  ed  e'  a  carico
dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta  idonea
a norma dell'articolo 633, primo comma,  numero  1),  del  codice  di
procedura civile nonche' titolo per  la  concessione  dell'esecuzione
provvisoria ai  sensi  dell'articolo  642  del  codice  di  procedura
civile. 
  12.  Il   compenso   dell'esperto   e'   prededucibile   ai   sensi
dell'articolo 6. 
  13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su
richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto
in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso  finale,
tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata. 
  Art.  25-quater  (Imprese  sotto  soglia).  -   1.   L'imprenditore
commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente  i  requisiti  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in  condizioni
di squilibrio patrimoniale o  economico-finanziario  che  ne  rendono
probabile  la  crisi  o  l'insolvenza,  puo'   chiedere   la   nomina
dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile
il risanamento dell'impresa. 
  2. L'istanza e' presentata al segretario generale della  camera  di
commercio nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale
dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3,
lettere a), c),  d),  e),  f),  g)  e  h),  e  nelle  forme  previste
dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui  all'articolo  17,
comma 3, lettera  d),  riguarda  la  pendenza  di  una  procedura  di
liquidazione controllata  e  contiene  l'attestazione  di  non  avere
depositato ricorso ai  sensi  dell'articolo  74  e,  per  le  imprese
agricole, anche ai sensi dell'articolo  57.  La  nomina  dell'esperto
avviene ad opera del  segretario  generale  al  quale  e'  presentata
l'istanza. 
  3. Se all'esito  delle  trattative  e'  individuata  una  soluzione
idonea al superamento della situazione di cui al comma  1,  le  parti
possono, alternativamente: 
    a) concludere un contratto privo di  effetti  nei  confronti  dei
terzi e idoneo ad assicurare la continuita' aziendale; 
    b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62; 
    c) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto,  idoneo  a  produrre  gli  effetti  di  cui
all'articolo 25-bis, comma  5.  Con  la  sottoscrizione  dell'accordo
l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la
regolazione della crisi o dell'insolvenza. 
  4. Se all'esito  delle  trattative  non  e'  possibile  raggiungere
l'accordo, l'imprenditore puo': 
    a) proporre la domanda di concordato minore di  cui  all'articolo
74; 
    b)  chiedere  la  liquidazione  controllata  dei  beni  ai  sensi
dell'articolo 268; 
    c)  proporre  la  domanda  di  concordato  semplificato  per   la
liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; 
    d) per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione  di  un
accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60
e 61. 
  5. Si applicano,  per  quanto  non  specificamente  previsto  dalle
disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13,  commi  1,2,
3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e  10,  18,
19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4, 25,  25-bis,  25-ter,  25-quinquies,
25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili. 
  6. Gli atti autorizzati dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo  22
conservano  i  propri  effetti  se  successivamente  intervengono  un
accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  omologato,  un  concordato
minore omologato, l'apertura  della  liquidazione  controllata  o  il
concordato semplificato per la liquidazione  del  patrimonio  di  cui
all'articolo 25-sexies omologato. 
  7. Il compenso dell'esperto e' liquidato,  ai  sensi  dell'articolo
25-ter, dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o
dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato. 
  Art. 25-quinquies (Limiti di accesso alla composizione  negoziata).
- 1. L'istanza di cui all'articolo 17,  non  puo'  essere  presentata
dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso
depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli
articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e  74.  L'istanza  non
puo' essere altresi' presentata nel caso in cui  l'imprenditore,  nei
quattro mesi precedenti l'istanza  medesima,  abbia  rinunciato  alle
domande indicate nel primo periodo. 
  Capo II (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
all'esito della composizione negoziata) - Art. 25-sexies  (Concordato
semplificato  per  la  liquidazione  del  patrimonio).  -  1.  Quando
l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative  si  sono
svolte secondo correttezza e buona fede, che non  hanno  avuto  esito
positivo e che le soluzioni individuate ai  sensi  dell'articolo  23,
commi 1 e 2, lettera b) non  sono  praticabili,  l'imprenditore  puo'
presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di  cui
all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei
beni unitamente al piano di  liquidazione  e  ai  documenti  indicati
nell'articolo 39. La proposta  puo'  prevedere  la  suddivisione  dei
creditori in classi. 
  2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con  ricorso
presentato al tribunale del luogo in  cui  l'impresa  ha  il  proprio
centro degli  interessi  principali.  Il  ricorso  e'  comunicato  al
pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro
delle imprese entro il giorno successivo alla data  del  deposito  in
cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si  producono
gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. 
  3. Il tribunale, valutata la ritualita' della  proposta,  acquisiti
la relazione finale di cui al comma 1 e il  parere  dell'esperto  con
specifico riferimento ai presumibili risultati della  liquidazione  e
alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68
del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per
il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario  fa  pervenire
l'accettazione dell'incarico entro tre  giorni  dalla  comunicazione.
All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159. Si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 
  4. Con il medesimo decreto il tribunale  ordina  che  la  proposta,
unitamente al parere dell'ausiliario e alla  relazione  finale  e  al
parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai  creditori
risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a
mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento,  specificando  dove
possono essere reperiti  i  dati  per  la  sua  valutazione  e  fissa
l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza  del  termine  concesso
all'ausiliario ai sensi del  comma  3  e  l'udienza  di  omologazione
devono decorrere non meno di quarantacinque  giorni.  I  creditori  e
qualsiasi interessato possono proporre  opposizione  all'omologazione
costituendosi  nel  termine  perentorio   di   dieci   giorni   prima
dell'udienza fissata. 
  5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio,  omologa  il  concordato  quando,  verificata  la
regolarita'  del  contraddittorio  e  del  procedimento,  nonche'  il
rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilita'  del
piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca  pregiudizio
ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e
comunque assicura un'utilita' a ciascun creditore. 
  6. Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato,  immediatamente
esecutivo.  Il  decreto,  pubblicato  a  norma  dell'articolo  45  e'
comunicato dalla cancelleria alle parti che,  nei  successivi  trenta
giorni, possono proporre reclamo  alla  corte  di  appello  ai  sensi
dell'articolo 247. 
  7. Contro il decreto della corte  d'appello  puo'  essere  proposto
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. 
  8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 106, 117, 118, 119, 324 e  341,  sostituita  la  figura  del
commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.  Ai  fini  di  cui
all'articolo  106,  il  decreto  di   cui   al   comma   4   equivale
all'ammissione al concordato. 
  Art. 25-septies (Disciplina della liquidazione del  patrimonio).  -
1.  Il  tribunale  nomina,  con  il  decreto  di   omologazione,   un
liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 114. 
  2. Quando il piano di liquidazione di  cui  all'articolo  25-sexies
comprende un'offerta da parte di un soggetto  individuato  avente  ad
oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno  o  piu'
rami d'azienda  o  di  specifici  beni,  il  liquidatore  giudiziale,
verificata  l'assenza  di  soluzioni  migliori   sul   mercato,   da'
esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano  gli  articoli  da
2919 a 2929 del codice civile. 
  3. Quando il piano di liquidazione  prevede  che  il  trasferimento
debba essere  eseguito  prima  della  omologazione,  all'offerta  da'
esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di  soluzioni  migliori
sul  mercato,  con  le  modalita'  di  cui   al   comma   2,   previa
autorizzazione del tribunale. 
  Capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione  della  crisi  e
programma informatico di verifica della sostenibilita' del  debito  e
di  elaborazione  di  piani  di  rateizzazione)  -   Art.   25-octies
(Segnalazione dell'organo di controllo). - 1. L'organo  di  controllo
societario  segnala,  per  iscritto,  all'organo  amministrativo   la
sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di  cui
all'articolo 17. La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con  mezzi
che  assicurano  la  prova  dell'avvenuta  ricezione  e  contiene  la
fissazione di un congruo termine,  non  superiore  a  trenta  giorni,
entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in  ordine  alle
iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo  il
dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. 
  2. La tempestiva segnalazione all'organo  amministrativo  ai  sensi
del comma 1 e  la  vigilanza  sull'andamento  delle  trattative  sono
valutate ai fini della responsabilita'  prevista  dall'articolo  2407
del codice civile. 
  Art. 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). -
1.  L'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale,   l'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia   delle   entrate-Riscossione
segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo,
nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo
collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in  mancanza,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe tributaria: 
    a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il  ritardo
di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di
ammontare superiore: 
      1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente  e  all'importo
di euro 15.000; 
      2)   per   le   imprese   senza   lavoratori   subordinati    e
parasubordinati, all'importo di euro 5.000; 
    b)  per  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi
scaduto da oltre novanta giorni e non versato  superiore  all'importo
di euro 5.000; 
    c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito  scaduto
e non versato relativo all'imposta sul  valore  aggiunto,  risultante
dalla comunicazione dei dati delle  liquidazioni  periodiche  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
superiore all'importo di euro 5.000; 
    d)  per  l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  l'esistenza   di
crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente
accertati e scaduti  da  oltre  novanta  giorni,  superiori,  per  le
imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'  di
persone, all'importo di  euro  200.000  e,  per  le  altre  societa',
all'importo di euro 500.000. 
  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: 
    a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal  termine
di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo  21-bis  del
decreto-legge n. 78 del 2010; 
    b)   dall'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro  e  dall'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  entro  sessanta
giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal  superamento
degli importi indicati nel medesimo comma 1. 
  3. Le segnalazioni di cui  al  comma  1  contengono  l'invito  alla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17,  comma  1,  se  ne
ricorrono i presupposti. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 
    a)  con  riferimento  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale e  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti  accertati  a  decorrere
dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo; 
    b) con riferimento all'Agenzia delle  entrate,  in  relazione  ai
debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche  relative  al  primo
trimestre dell'anno 2022; 
    c) con  riferimento  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  in
relazione  ai  carichi  affidati  all'agente  della   riscossione   a
decorrere dal 1° luglio 2022. 
  Art. 25-decies (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari
finanziari). - 1. Le banche e gli altri  intermediari  finanziari  di
cui all'articolo 106 del testo unico bancario,  nel  momento  in  cui
comunicano  al  cliente  variazioni,  revisioni   o   revoche   degli
affidamenti,  ne  danno  notizia  anche  agli  organi  di   controllo
societari, se esistenti. 
  Art. 25-undecies (Istituzione di programma informatico di  verifica
della sostenibilita' del debito e  per  l'elaborazione  di  piani  di
rateizzazione automatici). - 1. Sulla piattaforma di cui all'articolo
13 e' disponibile un programma informatico  gratuito  che  elabora  i
dati necessari per accertare la sostenibilita' del debito esistente e
che consente all'imprenditore di condurre  il  test  pratico  di  cui
all'articolo  13,  comma  2,  per  la  verifica   della   ragionevole
perseguibilita' del risanamento. 
  2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore  non  supera  i
30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma  di
cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora
un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica  la  rateizzazione
ai creditori interessati avvertendoli  che,  se  non  manifestano  il
proprio dissenso entro il termine di trenta  giorni  dalla  ricezione
della comunicazione,  il  piano  si  intendera'  approvato  e  verra'
eseguito secondo le modalita' e i tempi nello stesso  indicati.  Sono
fatte salve le disposizioni in materia di  crediti  di  lavoro  e  di
riscossione dei crediti fiscali e  previdenziali.  Restano  ferme  le
responsabilita'  per  l'inserimento   nel   programma   di   dati   o
informazioni non veritieri. 
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma  informatico,
le specifiche tecniche per il suo funzionamento  e  le  modalita'  di
calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono
definiti con decreto non regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il  Ministro  della  giustizia  e  con  il
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto».