Art. 9 
 
Modifiche  alla  Parte  Prima,  Titolo  III,  Capo  II,  del  decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «di  regolazione  della
crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di  accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a  una
procedura di insolvenza»; 
    b) al comma 2, primo periodo, le  parole  «di  regolazione  della
crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di  accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a  una
procedura di insolvenza»; 
    c) al comma 3, lettere a) e c),  le  parole  «attivita'  impresa»
sono sostituite dalle seguenti: «attivita' d'impresa». 
  2. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Trasferimento del centro degli interessi  principali).  -
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non  rileva
ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno  antecedente
al deposito della domanda di accesso a uno strumento  di  regolazione
della crisi  e  dell'insolvenza  o  di  apertura  della  liquidazione
giudiziale.». 
  3. All'articolo 30, comma 1, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «Quando una procedura regolatrice della  crisi
o dell'insolvenza e' stata aperta» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti  di  regolazione
della crisi e dell'insolvenza o a  una  procedura  di  insolvenza  e'
stato aperto». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del  citato  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 27 (Competenza per materia e per  territorio).  -
          1. Per  i  procedimenti  di  accesso  a  uno  strumento  di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura
          di insolvenza e le controversie che  ne  derivano  relativi
          alle imprese in amministrazione straordinaria e  ai  gruppi
          di  imprese  di  rilevante  dimensione  e'  competente   il
          tribunale sede delle sezioni specializzate  in  materia  di
          imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno
          2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata
          in materia di imprese e' individuato a  norma  dell'art.  4
          del decreto legislativo  27  giugno  2003,  n.  168,  avuto
          riguardo al luogo in cui il debitore  ha  il  centro  degli
          interessi principali. 
              2. Per i procedimenti di accesso  a  uno  strumento  di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura
          di insolvenza diversi da quelli di cui  al  comma  1  e  le
          controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel
          cui circondario il debitore ha il  centro  degli  interessi
          principali. 
              3. Il centro degli interessi principali del debitore si
          presume coincidente: 
                a)  per  la  persona   fisica   esercente   attivita'
          d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle
          imprese   o,   in   mancanza,   con   la   sede   effettiva
          dell'attivita' abituale; 
                b) per la  persona  fisica  non  esercente  attivita'
          d'impresa, con la residenza o il  domicilio  e,  se  questi
          sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in  mancanza,
          con il luogo di nascita. Se questo non  e'  in  Italia,  la
          competenza e' del Tribunale di Roma; 
                c) per la persona giuridica e  gli  enti,  anche  non
          esercenti  attivita'  d'impresa,   con   la   sede   legale
          risultante dal registro delle imprese o, in  mancanza,  con
          la   sede   effettiva   dell'attivita'   abituale   o,   se
          sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b),  con
          riguardo al legale rappresentante.».