Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per la gestione  e  la  sicurezza  delle  tratte
                       autostradali A24 e A25 
 
  1. La Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra  ANAS
s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a.  per  la  gestione  in  concessione
della rete autostradale costituita dalle  autostrade  A24  e  A25  e'
risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi
s.p.a., sulla base delle  motivazioni  del  decreto  della  Direzione
generale per le strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 29 del 14  giugno  2022,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data  7
luglio 2022. Con la presente  disposizione,  il  citato  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibile  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  reso
immediatamente e  definitivamente  efficace.  Fermo  quanto  previsto
dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si
applica, ancorche' non sottoposti a visto e registrazione della Corte
dei conti, la disciplina prevista dall'articolo 1,  comma  1,  quarto
periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, ultimo periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in  considerazione
della  retrocessione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita'  sostenibili  in  qualita'   di   concedente   della   rete
autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more  del
trasferimento della  titolarita'  della  concessione  di  detta  rete
autostradale, alla societa' in-house di  cui  all'articolo  2,  comma
2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021,  n.  121,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e,  comunque,
non oltre la data  del  31  dicembre  2023,  ANAS  s.p.a.  assume,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decreto e al
fine di assicurare la continuita' della circolazione in condizione di
sicurezza, la gestione delle autostrade  A24  e  A25,  ai  sensi  del
medesimo comma 1 del citato articolo 35, provvedendo, altresi',  allo
svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)   completamento   degli   interventi   di   cui   all'articolo
52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96  e   di   cui
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  a
valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni; 
    c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione
di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero  dal  Commissario
straordinario di cui all'articolo 206  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020 n. 77. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  comma  2,  nonche'
per assicurare la continuita' della circolazione lungo le  autostrade
A24 e A25, la societa' ANAS s.p.a.: 
    a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a  valere  sulle
risorse di cui al comma 8, del personale della  societa'  Strada  dei
Parchi s.p.a., nonche' delle societa' Parchi Global Service s.p.a.  e
Infraengineering S.r.l., titolare, alla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, di un contratto  di  lavoro  subordinato
alle dipendenze di dette societa' e assegnato,  alla  medesima  data,
allo  svolgimento  del  servizio  autostradale,  con  esclusione  del
personale  inquadrato  come  dirigente.  ANAS  s.p.a.  e',  altresi',
autorizzata ad assumere, nella misura  necessaria  ad  assicurare  lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, il personale di cui al
primo periodo, che, a tal fine, non e' tenuto ad osservare i  termini
di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie  e  che  viene
inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo  nazionale
di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente
a quello riconosciuto da Strada dei Parchi s.p.a., da  Parchi  Global
Service s.p.a. o da Infraengineering  S.r.l.,  con  salvaguardia,  ad
ogni  effetto  economico  e  normativo,  dell'anzianita'   lavorativa
maturata presso dette societa'. Il personale assunto da ANAS  s.p.a.,
ai sensi del secondo  periodo,  e'  trasferito,  con  esclusione  del
diritto d'opzione e fatta salva la possibilita' di detto personale di
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui  all'articolo
2119, primo comma,  del  codice  civile,  alla  societa'  di  cui  al
articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre  2021,  n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.
156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma  2-septies
del  medesimo  articolo   2   ovvero,   se   posteriore,   a   quella
dell'effettivo affidamento a detta societa' della  titolarita'  della
concessione  relativa  alla  rete   autostradale   costituita   dalle
autostrade A24 e A25; 
    b)   per   l'affidamento   delle   attivita'   necessarie    alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga  ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e  42  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  del  2016  e   delle
disposizioni in materia di subappalto; 
    c)  puo'  effettuare  la  selezione  degli  operatori   economici
affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2  di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54  del
citato codice dei contratti, in relazione  ai  quali  non  e'  ancora
intervenuta  l'aggiudicazione  degli  appalti  basati  sui   medesimi
accordi quadro ovvero non  si  e'  provveduto  alla  loro  esecuzione
secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3,  4,
5 e 6 del codice dei contratti pubblici; 
    d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe  da  pedaggio,
comprensive del sovraprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021,  della
legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31  dicembre
2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di
gestione, nonche' all'effettuazione  degli  interventi  di  cui  alla
lettera a) del comma 2 e, per la parte eccedente, a  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 2. E' esclusa ogni ulteriore remunerazione  in
favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento delle attivita' affidate  ai
sensi del presente articolo. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, la societa'  Strada
dei Parchi s.p.a., la  societa'  Parchi  Global  Service  s.p.a.,  la
societa' Infraengineering S.r.l. e la societa'  Toto  Holding  s.p.a.
provvedono a mettere immediatamente a  disposizione  di  ANAS  s.p.a.
tutta la  documentazione,  anche  tecnica,  relativa  allo  stato  di
funzionalita' delle infrastrutture autostradali  e  ai  programmi  di
manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i
beni immobili, e i beni immateriali necessari per la  gestione  e  la
manutenzione  ordinaria  delle  autostrade  A24  e  A25,  nonche'   a
garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso  a  tutta
la documentazione pertinente detenuta da  dette  societa'  ovvero  da
altre societa' controllate dalla societa'  Toto  Holding  s.p.a..  La
documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS s.p.a, ai  sensi
del presente comma, sono analiticamente indicati in appositi  verbali
sottoscritti dai rappresentanti delle parti. 
  5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4,  fatto
salvo quanto  previsto  dall'articolo  340  del  codice  penale,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, e' un nominato un commissario ad acta che si sostituisce
agli organi di amministrazione delle  societa'  di  cui  al  medesimo
comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei
beni indicati nel citato comma 4.  Nello  svolgimento  della  propria
attivita', il commissario ad  acta  puo'  avvalersi,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della  collaborazione
dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le
facolta' previsti dai decreti  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973,  n.  600,  e  dalle  altre
disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di altri organi
dello Stato. 
  6. Al fine di consentire lo svolgimento da  parte  di  ANAS  s.p.a.
delle attivita'  di  cui  al  comma  2,  nonche'  per  assicurare  la
continuita' della circolazione lungo le  autostrade  A24  e  A25,  le
prestazioni previste dai contratti stipulati  da  Strada  dei  Parchi
s.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione
degli interventi di cui alle lettera a) e b) del  medesimo  comma  2,
qualora non gia' integralmente  eseguite  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono rese nei confronti  di  ANAS
s.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, ANAS subentra nei contratti di  cui  al  primo
periodo e dalla stessa ritenuti indispensabili. 
  7. L'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali  provvede   ad   effettuare
ispezioni finalizzate a verificare, entro il  31  dicembre  2022,  le
condizioni   sicurezza   dell'intera   infrastruttura   autostradale,
costituita dell'autostrade A24 e  A25,  informando  mensilmente  ANAS
s.p.a.  e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili sui risultati dell'attivita' ispettiva svolta. 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a) del  comma
2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' dai commi 4 e 6, si
provvede a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi  della
lettera d) del citato comma 3. Per l'anno 2022,  e'  riconosciuta  in
favore di ANAS s.p.a. un'anticipazione di euro 60 milioni, che  viene
dalla medesima societa' restituita, senza applicazione di  interessi,
entro sessanta  giorni  dal  trasferimento  della  titolarita'  della
concessione   relativa   infrastruttura   autostradale,    costituita
dell'autostrade A24 e A25, alla societa' in-house di cui all'articolo
2, comma 2-sexies, del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
mediante apposito versamento all'entrata dello  Stato,  effettuato  a
valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del
citato trasferimento, al netto di quelli impiegati  per  i  costi  di
gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2. Detto importo
e' riassegnato al fondo di cui all'articolo 1, comma 3. 
  9. Fermo il diritto al risarcimento del  danno  causato  dal  grave
inadempimento della societa' Strada dei Parchi s.p.a.  agli  obblighi
previsti dalla  Convenzione  unica  di  cui  al  comma  1,  l'importo
previsto dall'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8 e' determinato secondo le  modalita'  previste
dall'articolo 1, comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, si
provvede a valere sulle risorse del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 3. 
  10. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile
provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 9, ai sensi e  per
gli effetti  dell'articolo  1,  comma  2,  una  somma  corrispondente
all'entita' delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3,  comma
3.0, lettera c), della Convenzione unica del 18 novembre 2009  dovute
e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a.  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il versamento ad ANAS
s.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente
comma avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2. 
  11. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8, pari a 60
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
4.