Art. 3 
 
     Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR 
 
  1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sulla
base di quanto rappresentato  dalle  amministrazioni  o  dalle  altre
parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto  qualsiasi  procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte
con le risorse previste dal  PNRR,  in  caso  di  accoglimento  della
istanza cautelare, il  tribunale  amministrativo  regionale,  con  la
medesima ordinanza, fissa la data  di  discussione  del  merito  alla
prima udienza successiva alla scadenza del termine di  trenta  giorni
dalla  data  di  deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'   il
deposito dei documenti necessari  e  l'acquisizione  delle  eventuali
altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare  da
parte del tribunale amministrativo regionale,  ove  il  Consiglio  di
Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello  e'
trasmessa al tribunale amministrativo  regionale  per  la  fissazione
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo  periodo
del presente comma e il termine di trenta giorni decorre  dalla  data
di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. Nel  caso  in
cui l'udienza di merito non si svolga entro i  termini  previsti  dal
presente comma, la misura cautelare perde  efficacia,  anche  qualora
sia diretta a determinare un nuovo  esercizio  del  potere  da  parte
della pubblica amministrazione. 
  2. Nella decisione cautelare  e  nel  provvedimento  di  fissazione
dell'udienza  di  merito,  il  giudice  motiva  espressamente   sulla
compatibilita' della misura e della data dell'udienza con il rispetto
dei termini previsti dal PNRR. 
  3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che  il
ricorso ha ad  oggetto  una  procedura  amministrativa  che  riguarda
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR. 
  4. Sono parti necessarie  dei  giudizi  disciplinati  dal  presente
articolo  le  amministrazioni  centrali  titolari  degli   interventi
previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 109, per  le  quali  si  osservano  le
disposizioni delle leggi speciali che  prescrivono  la  notificazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica  l'articolo
49  del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano,
in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104. 
  6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. 
  7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
109: 
    a) dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le  seguenti:
«e  nei  giudizi  che  riguardano  le  procedure  di   progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle  opere  finanziate
in tutto o in parte con le  risorse  previste  dal  PNRR  e  relative
attivita' di espropriazione, occupazione e di  asservimento,  nonche'
in  qualsiasi  procedura  amministrativa  che   riguardi   interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR»; 
    b) dopo le parole «al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»
sono aggiunte le seguenti: «In sede di  pronuncia  del  provvedimento
cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con  la
realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi  di  attuazione
del PNRR.». 
  8. Nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore  del
presente decreto,  la  misura  cautelare  sia  gia'  stata  concessa,
qualora   il   ricorso   abbia   ad   oggetto   qualsiasi   procedura
amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto  o
in  parte  con  le  risorse  previste  dal  PNRR,  l'udienza  per  la
discussione del merito e' anticipata d'ufficio entro il  termine  del
comma 1. In tale  ipotesi  si  applicano  le  ulteriori  disposizioni
contenute nel presente articolo.