Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2,  pari
complessivamente a 160 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni
di euro per l'anno 2023 ed a 250 milioni di euro per l'anno 2024,  si
provvede: 
    a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813,
della legge 208 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla  legge
30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 15 milioni per l'anno 2022,  mediante  corrispondente
utilizzo del fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
    c) quanto a 15 milioni per l'anno 2022,  mediante  corrispondente
riduzione  del   fondo   di   cui   all'articolo   13-duodecies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    d) quanto a 30 milioni per l'anno 2022,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.