Art. 5 
 
                   Fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali  di  pari
importo e spetta  a  condizione  che  le  erogazioni  liberali  siano
effettuate  esclusivamente  mediante  sistemi  di  pagamento  che  ne
garantiscano la tracciabilita', tramite banche, uffici postali ovvero
mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La causale  del  pagamento
dovra' contenere il riferimento al social bonus, all'ente  del  Terzo
settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione. 
  2. Le persone fisiche e gli  enti  non  commerciali  fruiscono  del
credito  d'imposta  a  decorrere  dalla  dichiarazione  dei   redditi
relativa all'anno in cui e' stata effettuata  l'erogazione  liberale.
La  quota  annuale  non  utilizzata  puo'  essere   riportata   nelle
dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad  esaurimento
del credito. 
  3. Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  il  credito
d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dal
periodo   d'imposta   successivo   a    quello    di    effettuazione
dell'erogazione liberale, presentando il modello  F24  esclusivamente
mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.  In  caso  di
mancato  utilizzo,  in  tutto  o  in  parte,  dell'importo   annuale,
l'ammontare residuo potra' essere utilizzato nel corso dei periodi di
imposta  successivi.  Con  apposita  risoluzione  dell'Agenzia  delle
entrate e' istituito il codice tributo per la fruizione  del  credito
d'imposta,  da  indicare  nel  modello  F24,  e  sono  impartite   le
istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo
d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative  ai  periodi
d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione. 
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito,
ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione,  ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme  vigenti
in materia di imposte sui redditi. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  l'articolo   23   del   citato   decreto
          legislativo n. 241 del 1997: 
                «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal  contante).
          - 1. I contribuenti possono mettere  a  disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
                2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti  mediante
          i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.». 
              - Per il testo  dell'articolo  17  del  citato  decreto
          legislativo n. 241  del  1997,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.