Art. 9 Esame dei progetti 1. Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze di cui all'articolo 8, comma 2 sono esaminate da una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; c) un rappresentante del Ministero della cultura; d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; e) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); g) un rappresentante designato dall'associazione di enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono. Per ogni componente effettivo della commissione e' nominato un supplente. 2. Ai componenti della commissione si applica l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La partecipazione alla commissione e' gratuita e ai suoi componenti non e' corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese o emolumento comunque denominato. 3. La commissione di cui al comma 1 e' regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente. 4. La commissione verifica: a) la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 7; b) la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 81 del Codice, relativamente alla natura dei beni oggetto di intervento, all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla destinazione in via esclusiva allo svolgimento di attivita' di interesse generale, alla non commercialita' dell'esercizio delle stesse, nonche' alla tipologia di interventi indicati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento; c) la completezza della documentazione indicata nell'articolo 8, comma 1. 5. In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il Ministero puo' assegnare all'ente proponente un termine non superiore a 15 giorni per l'integrazione della documentazione. 6. A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, la commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, che e' approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese. Il provvedimento di approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali e' possibile godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del presente decreto. Ad esso e' data pubblicita' nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. - sezione «Pubblicita' Legale». 7. La dichiarazione di inammissibilita' e' comunicata all'ente proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione attestante l'inammissibilita'.
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.». - Per il testo dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile): «Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».