(Accordo-art. VII)
                            ARTICOLO VII 
 
                       PERSONALITA' GIURIDICA 
 
1.  Il  Governo  riconosce  che  l'Istituto  Forestale   Europeo   e'
un'organizzazione internazionale  dotata  di  personalita'  giuridica
internazionale e capacita'  di  compiere  tutti  gli  atti  giuridici
necessari per l'esercizio delle sue  funzioni  costituzionali  e  per
l'adempimento dei suoi scopi, in particolare di concludere  trattati,
di contrarre, acquisire e alienare beni mobili e immobili e di essere
parte convenuta in procedimenti giudiziari.