Art. 12 
 
      Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale 
 
  1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy
di cui al capo II e' costituita presso il  Ministero  dell'istruzione
secondo  criteri  e  modalita'  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 
  2. Le funzioni e i  compiti  della  banca  dati  nazionale  di  cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con
decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi  dell'articolo
14, comma 6. 
  3. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  si  provvede  nel
limite  di  spesa  a  valere  sulla  dotazione  del  Fondo   di   cui
all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti  oneri  possono
concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  con  particolare  riferimento
alla valutazione degli esiti occupazionali dei  percorsi  di  cui  al
capo II. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          25   gennaio   2008,   recante:   «Linee   guida   per   la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile  2008,
          n. 86.