Art. 13 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. Il sistema  nazionale  di  monitoraggio  e  valutazione  di  cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,  e'  realizzato  dal  Ministero  dell'istruzione,  anche
avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed e'
attuato, in conformita' a quanto previsto dalla presente  legge,  con
decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi  dell'articolo
14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e  valutazione  dei  percorsi
formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera
b), e' realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e  dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, con  la  possibilita'  di
avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti
a livello nazionale per le attivita' di valutazione della  formazione
superiore. 
  2. Gli indicatori del sistema di  monitoraggio  e  valutazione  dei
percorsi di cui al capo II nonche' le modalita' per il loro periodico
aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro  dell'istruzione
adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di  cui
al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, con  decreto  del
Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto  di
competenza del Ministero dell'istruzione, a  valere  sulla  dotazione
del Fondo  di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  e,  per  quanto  di
competenza  del  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   in
relazione all'avvalimento di enti  pubblici  vigilati  o  controllati
ovvero  riconosciuti  a  livello  nazionale  per  le   attivita'   di
valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per i riferimenti del DPCM  25  gennaio  2008  si  veda
          nella nota all'art. 12.