Art. 6 
 
Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi
                       e dei relativi crediti 
 
  1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2,
i percorsi  si  concludono  con  verifiche  finali  delle  competenze
acquisite, condotte da commissioni di esame  costituite  in  modo  da
assicurare   la   presenza   di    rappresentanti    della    scuola,
dell'universita', delle istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica e della formazione professionale  e  di  esperti
del mondo del lavoro, dell'universita', delle  istituzioni  dell'alta
formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  adottato  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalita' per
la costituzione delle commissioni di esame di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti
delle stesse, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  3  del
presente articolo, nonche' le indicazioni generali  per  la  verifica
finale delle competenze  acquisite  da  parte  di  coloro  che  hanno
frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo  5,
comma 1, e per la relativa certificazione, che e' conformata in  modo
da facilitare la riconoscibilita', in ambito nazionale e  dell'Unione
europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei  percorsi  formativi
medesimi. 
  3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al
comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi  spettanti
al presidente e ai componenti  delle  commissioni  sono  definiti  in
coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro  della  pubblica
istruzione del 24 maggio 2007 e alla relativa tabella. 
  4. Nel quadro dell'apprendimento  permanente  per  tutto  il  corso
della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli
ITS Academy e' determinata sulla base di criteri di  trasparenza  che
favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e  formazione  a
livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei
rispettivi percorsi e titoli. 
  5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  si  intende  l'insieme  di   competenze,
costituenti  esito  del  percorso  formativo,  che   possono   essere
riconosciute nell'ambito di  un  percorso  ulteriore  di  istruzione,
formazione  e  lavoro.  Al  riconoscimento  del   credito   formativo
acquisito provvede l'istituzione cui  accede  l'interessato,  tenendo
conto delle caratteristiche del nuovo percorso. 
  6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera: 
    a) al momento dell'accesso ai percorsi; 
    b) all'interno dei percorsi,  allo  scopo  di  abbreviarli  e  di
facilitare  eventuali  passaggi  verso  altri   percorsi   realizzati
nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
di cui all'articolo 1, comma 1; 
    c)  all'esterno  dei  percorsi,  al   fine   di   facilitare   il
riconoscimento, totale o  parziale,  delle  competenze  acquisite  da
parte del mondo del lavoro, delle  universita'  e  delle  istituzioni
dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  nella  loro
autonomia e di altri sistemi formativi. 
  7. Gli ITS Academy sono autorizzati  a  svolgere  le  attivita'  di
intermediazione di manodopera ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a
condizione che rendano  pubblici  e  gratuitamente  accessibili,  nei
relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti
dalla  data  di  immatricolazione  almeno  fino  al  dodicesimo  mese
successivo alla data del conseguimento del diploma. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  del
          24 maggio 2007, reca: «Esami di stato conclusivi dei  corsi
          di  studio  di  istruzione   secondaria   superiore.   Anno
          scolastico  2006-2007:  determinazione  della  misura   dei
          compensi  ai  presidenti  e  ai  commissari  d'esame  delle
          commissioni giudicatrici». 
              - Si riporta l'art. 6, comma 1, lettere a)  e  b),  del
          decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante:
          «Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30»., pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003,  n.  235,
          S.O.: 
                «Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). -  1.
          Sono  autorizzati  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
          intermediazione: 
                  a) gli istituti di  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  statali  e  paritari,  a  condizione  che   rendano
          pubblici e  gratuitamente  accessibili  sui  relativi  siti
          istituzionali i curricula dei  propri  studenti  all'ultimo
          anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi  alla
          data del conseguimento del titolo di studio; 
                  b)  le  universita',  pubbliche  e  private,  e   i
          consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici  e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula   dei   propri    studenti    dalla    data    di
          immatricolazione e fino ad almeno  dodici  mesi  successivi
          alla data del conseguimento del titolo di studio;»