art. Art. 1
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento  delle  procedure»,  e,  in  particolare,
l'articolo 7, comma 5; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»,  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e,   in   particolare,
l'articolo 31-septies, secondo cui ciascun Dipartimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, fatta eccezione  per  il  Dipartimento
delle finanze relativamente al Sistema informativo della  fiscalita',
entro il 31  dicembre  2021,  stipula  un  apposito  accordo  con  la
Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2008,  n.  133,  per  la  progettazione,  lo  sviluppo  e  la
conduzione  delle  infrastrutture,  dei  sistemi  e  delle  soluzioni
informatiche, della connettivita' e  per  l'erogazione  dei  connessi
servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento; 
  Visto l'articolo 1, comma 884, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto l'articolo 1, comma 1050,  della  citata  legge  30  dicembre
2020, n. 178, il quale prevede che, con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2021, e' istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  un'apposita
unita' di missione con compiti di coordinamento, raccordo e  sostegno
delle strutture del medesimo Dipartimento a  vario  titolo  coinvolte
nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello  dirigenziale
generale di consulenza, studio e ricerca; 
  Visto l'articolo 3, comma 9, del citato  decreto-legge  n.  22  del
2021, il quale prevede che le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa  e  contabile   attribuite   al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica
continuano ad essere svolte dall'ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
presso  il  quale  e'  istituito  un  ulteriore  posto  di   funzione
dirigenziale di livello non generale; 
  Visto l'articolo 7, comma 14, del citato decreto-legge  n.  22  del
2021, il quale prevede che entro  il  30  giugno  2022,  al  fine  di
assicurare l'esercizio delle funzioni di  controllo  sugli  atti  del
Ministero  del  turismo,  e'  istituito  nell'ambito   dello   stesso
Dipartimento un apposito ufficio  centrale  di  bilancio  di  livello
dirigenziale generale. Per  le  predette  finalita'  sono,  altresi',
istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'articolo 11-bis, comma 15, il  quale  prevede  che  in
aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono  istituiti
due ulteriori posti di funzione  di  livello  dirigenziale  generale,
assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  77  del
2021, il quale prevede che presso il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato e' istituito  un  ufficio  centrale  di  livello
dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR,  con
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e
controllo del PNRR, che rappresenta il punto  di  contatto  nazionale
per l'attuazione del PNRR.  Il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  si
articola in sei uffici di livello dirigenziale non  generale  e,  per
l'esercizio dei  propri  compiti,  puo'  avvalersi  del  supporto  di
societa' partecipate dallo Stato; 
  Visto l'articolo 6, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  77  del
2021, il quale prevede che nello svolgimento delle funzioni  ad  esso
assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con  l'Unita'
di  missione  e  con  gli  Ispettorati  competenti  della  Ragioneria
generale  dello  Stato.  A  tal  fine  sono  istituiti,   presso   il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cinque  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  77  del
2021, il quale prevede che presso il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale  di
livello non generale avente funzioni di audit del PNRR; 
  Visto l'articolo 7, comma 3, del citato  decreto-legge  n.  77  del
2021, ai sensi del quale  l'Unita'  di  missione  di  cui  al  citato
articolo 1, comma 1050, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  si
articola in due uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto l'articolo 7, comma 4, del citato  decreto-legge  n.  77  del
2021, il quale prevede che  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, presso il citato  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato, e' istituita una posizione di funzione  dirigenziale  di
livello generale di consulenza, studio e ricerca; 
  Visto l'articolo 11, commi 1 e 3, del citato  decreto-legge  n.  77
del 2021, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la societa' Consip S.p.A. un  apposito  disciplinare  per
realizzare le finalita' indicate al comma  1  del  medesimo  articolo
riguardanti, in particolare, la realizzazione di  progettualita'  per
l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 80 del
2021,  il  quale  prevede  che  al  fine  di  assicurare   la   piena
operativita' delle  strutture  del  Dipartimento  delle  finanze  per
l'attuazione dei  progetti  del  PNRR,  nonche'  per  il  connesso  e
necessario potenziamento della capacita' di  analisi  e  monitoraggio
degli effetti economici delle misure fiscali e,  in  particolare,  di
quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e  digitale
e ad aumentare  la  competitivita'  e  la  resilienza  delle  imprese
italiane, e' istituito presso lo  stesso  Dipartimento  un  posto  di
funzione dirigenziale di livello generale  di  consulenza,  studio  e
ricerca; 
  Visto l'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del
2021, il quale prevede che per le attivita' indicate all'articolo  8,
comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto
comma 3,  sono  istituite  presso  il  Dipartimento  del  tesoro  sei
posizioni di funzione dirigenziale di livello non  generale,  di  cui
tre di consulenza, studio e ricerca; 
  Visto l'articolo 7-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del
2021, il quale prevede che al  fine  di  curare  il  contenzioso  che
coinvolge piu'  dipartimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, presso il Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei  servizi  e'  istituita  una  posizione  di  funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  80  del
2021,  il  quale  prevede  che,  in  considerazione  delle   maggiori
responsabilita' connesse con le funzioni di supporto  ai  compiti  di
audit del PNRR, assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai
sensi dell'articolo 7  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  e  del
sostegno ai  competenti  uffici  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo  del
PNRR,  sono  istituite  sette  posizioni  dirigenziali   di   livello
generale, destinate alla direzione delle Ragionerie  territoriali  di
Milano, Venezia, Bologna,  Roma,  Napoli,  Bari  e  Palermo,  ed  una
posizione di funzione dirigenziale di livello non generale  destinata
alla Ragioneria territoriale di Roma,  nell'ambito  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'articolo 8, comma 3, del citato  decreto-legge  n.  80  del
2021, che prevede che il raccordo con il semestre europeo  in  merito
ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma
nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro,  che  provvede,  inoltre,  a
curare i rapporti con la Banca europea per  gli  investimenti  e  con
altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate
per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento  del  Tesoro  verifica  in
itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito  di
cui all'articolo 15 del  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  anche  di  tipo
integrativo, nel rispetto di quanto  indicato  dall'articolo  14  del
medesimo  regolamento.  A  tal  fine   sono   istituiti   presso   il
Dipartimento del Tesoro due posizioni  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», e, in particolare, l'articolo 9,  comma  9,  ai  sensi  del
quale per le attivita'  istruttorie  e  di  segreteria  del  Comitato
scientifico di cui al comma  8  e'  istituita,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, una apposita Unita'  di  missione,  che  svolge
anche attivita' di segreteria tecnica, cui e' preposto  un  dirigente
di livello generale e due dirigenti  di  livello  non  generale,  con
corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale; 
  Visto l'articolo 31-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152
del 2021, il quale prevede che in relazione alle esigenze di  cui  al
comma  1,  con  specifico  riferimento  alle  attivita'  di  supporto
riferite ai progetti ivi indicati, nonche' per le  finalita'  di  cui
all'articolo 9, comma 10, presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello  generale  per
lo svolgimento di attivita' di consulenza,  studio  e  ricerca  e  un
posto di  funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale  per  lo
svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca e presso  il
Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero e' istituito un  posto
di funzione dirigenziale di livello generale per  lo  svolgimento  di
attivita'  di  consulenza,  studio  e  ricerca;   si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge  n.  77  del
2021; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  legislativi»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 13, il quale  prevede  l'istituzione
di una  posizione  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale,
nell'ambito  del  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,   del
personale e dei servizi per lo svolgimento di compiti di  consulenza,
studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le
esigenze di raccordo con gli Uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro, con  particolare  riferimento  alle  attivita'  connesse  e
strumentali all'attuazione del PNRR; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'articolo  21-bis,  comma  3,  il  quale  prevede  che  al  fine  di
rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture,  anche  in
relazione agli obiettivi e agli  interventi  previsti  dal  PNRR,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  assumere
con decorrenza non anteriore al 1° ottobre  2022,  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali, con  corrispondente  incremento  della
vigente dotazione organica, con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, un contingente di personale cosi'  composto:  a)
25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5  unita'  da  destinare  alle
verifiche  amministrativo-contabili  extra  gerarchiche   nell'ambito
dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza  pubblica,
e 20 unita' cui conferire incarichi di consulenza, studio  e  ricerca
nel numero di 5 unita' per ciascuno dei dipartimenti del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,  n.
227, recante «Regolamento per la  riorganizzazione  degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n.  103,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del Presidente del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento  recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno  2019,  n.  103,  concernente  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana n. 266  dell'8  novembre  2021,  recante  individuazione  ed
attribuzione degli uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto  di  dover   adeguare   l'organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze alle diposizioni sopra richiamate; 
  Visto il citato articolo 10 del decreto-legge n. 22 del  2021,  che
prevede che sugli schemi dei  decreti  da  adottare  ai  sensi  della
medesima disposizione il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di  non  avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Riorganizzazione del Ministero 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26  giugno
2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  2,  le  parole  «seicentoquattro  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021,  seicentosei»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «seicentoquaranta e,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2022,
seicentosessantacinque»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis. Sono assegnati al Dipartimento due posti di  funzione
di livello  dirigenziale  generale  per  le  specifiche  esigenze  di
consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici
di cui al presente articolo, anche con riferimento alle  esigenze  di
supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che  riguardano
investimenti pubblici e privati, nonche'  per  le  esigenze  connesse
alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con  il
compito, tra  gli  altri,  di  assicurare  il  supporto  ai  progetti
trasversali  alle   strutture   dipartimentali   e   alle   attivita'
istituzionali d'interesse comune.»; 
      2) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
        «5-bis. I dirigenti generali di cui al  comma  4-bis  per  lo
svolgimento dei  compiti  assegnati  possono  avvalersi,  secondo  le
direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di  livello
dirigenziale non generale di cui al comma  5  e  delle  posizioni  di
consulenza, studio e ricerca di  livello  dirigenziale  non  generale
assegnate  alle  dirette  dipendenze  del  Direttore   generale   del
tesoro.»; 
    c) all'articolo 5, comma 1: 
      1) alla lettera d),  dopo  le  parole  «analisi  delle  riforme
strutturali, predisposizione del Programma nazionale  di  riforma  in
coordinamento  con  le  altre  amministrazioni»  sono   inserite   le
seguenti: «e con le unita' preposte all'attuazione e al  monitoraggio
del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
      2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) analisi
economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel  contesto
competitivo globale;»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera l), le parole «per i» sono sostituite dalla
seguente: «dei»; 
        1.2) dopo la lettera o), e'  inserita  la  seguente:  «o-bis)
svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione  del  PNRR,
attribuiti al Ministero  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;»; 
        2) al comma 4: 
          2.1) alla lettera i-bis), le parole «per i» sono sostituite
dalla seguente: «dei»; 
          2.2) alla lettera m), il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
          2.3) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: 
          «m-bis) Servizio centrale per il PNRR; 
          m-ter) Unita' di missione Next Generation EU; 
          m-quater) Unita' di missione per l'analisi e la valutazione
della spesa.»; 
        3) al comma 5: 
          3.1)  la  parola  «nove»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«undici»; 
          3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per
le finalita' di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del
2021 e uno per le finalita' di cui all'articolo 31-bis, comma 2,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»; 
          4) al comma 6, le  parole  «coordinamento  delle  attivita'
dipartimentali  in  materia   di   applicazione   dei   principi   di
contabilita' nazionale  elaborati  in  sede  europea  e  studi  sulla
regolamentazione emanata dalle autorita'  statistiche  internazionali
con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC,» sono soppresse; 
    e) all'articolo 8: 
      1) al comma 6: 
        1.1) alla lettera g-bis), il segno di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.2) dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente: 
          «g-ter) funzione di Autorita' di audit del Piano  Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22,  paragrafo
2,  lettera  c),  punto  ii),  del  regolamento  (UE)  2021/241   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»; 
      2) al  comma  9-bis,  lettera  g),  dopo  le  parole  «supporto
all'attivita'   normativa»   sono   inserite    le    seguenti:    «e
prelegislativa»; 
      3) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis. Il Servizio centrale per  il  PNRR  si  articola  in
uffici  dirigenziali  non  generali,   destinati   allo   svolgimento
dell'attivita'  di  coordinamento  delle  fasi   di   programmazione,
gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge
le seguenti funzioni: 
          a)  coordinamento  delle   attivita'   di   programmazione,
attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso  l'adozione  di
linee guida, la definizione di orientamenti  applicativi  indirizzati
alle Amministrazioni responsabili degli interventi e  la  definizione
della manualistica e della strumentazione operativa; 
          b) verifica della coerenza della  fase  di  attuazione  del
PNRR,  rispetto  agli  obiettivi  programmati,  e  definizione  delle
eventuali misure correttive ritenute necessarie; 
          c)  monitoraggio,  analisi  e  valutazione  dei   dati   di
avanzamento  procedurale,  fisico  e  finanziario  degli   interventi
programmati  nonche'  elaborazione  e   divulgazione   di   dati   ed
informazioni relativi ai risultati ottenuti; 
          d) assistenza alle Amministrazioni titolari  di  interventi
al fine di garantire correttezza, completezza e qualita' dei dati  di
monitoraggio; 
          e) attivita' di comunicazione istituzionale  e  pubblicita'
del PNRR; 
          f)  verifica  delle  rendicontazioni  di  spesa  dei  piani
attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR,  ai
fini della verifica della coerenza  con  la  normativa  nazionale  ed
europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione; 
          g)  coordinamento  del  processo  di  predisposizione   dei
programmi  UE  e  degli  interventi  progettuali   complementari   di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di  procedere  agli  adempimenti  di  gestione,  monitoraggio  e
controllo degli stessi; 
          h) gestione finanziaria del Fondo  di  rotazione  nazionale
Next  Generation  EU-Italia  e   dei   flussi   di   assegnazione   e
trasferimento  delle  risorse  alle  Amministrazioni  titolari  degli
interventi e  agli  altri  aventi  diritto  nonche'  vigilanza  sulle
attivita' di recupero degli importi  indebitamente  utilizzati  dalle
amministrazioni  responsabili   ed   attivazione   delle   necessarie
operazioni di compensazione; 
          i) definizione e gestione amministrativa delle  convenzioni
e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa'  in  house
della Pubblica amministrazione; 
          l) attivita' normativa e prelegislativa  nelle  materie  di
competenza del Servizio. 
        11-ter. L'Unita' di missione Next Generation EU,  di  seguito
Unita' di missione NG EU, si  articola  in  uffici  dirigenziali  non
generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento,
raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  coinvolte  nel  processo  di  attuazione  del
programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni: 
          a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo
infrastrutturale   e   sociale,   ivi   compresi   quelli    relativi
all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla  salute  contenuti
nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; 
          b) individuazione di eventuali  criticita'  nell'attuazione
del  PNRR  e  conseguente  formulazione  di  proposte  per  il   loro
superamento,   anche   in   collaborazione   con    altri    soggetti
istituzionali, con riferimento alle  riforme  non  settoriali,  della
digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle  infrastrutture  di
trasporto; 
          c) attivita' di supporto al Servizio Centrale per  il  PNRR
nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei
e nazionali, nei medesimi ambiti  e  partecipazione  ai  processi  di
definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione
annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento  UE  241/2021  e
degli indicatori di outcome del PNRR; 
          d) promozione di forme di partecipazione,  con  particolare
riferimento alle priorita' trasversali del PNRR, relative  ai  divari
di genere, generazionali e territoriali, favorite  dal  potenziamento
di iniziative di  trasparenza,  indirizzate  alle  istituzioni  e  ai
cittadini; 
          e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR  e
delle politiche sottostanti ex ante, in itinere  ed  ex  post,  anche
tramite convenzioni con altri soggetti e  in  base  alle  indicazioni
della  Cabina  di  regia  del  PNRR  di  cui   all'articolo   2   del
decreto-legge n. 77 del 2021 e attivita' di supporto agli Ispettorati
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo
di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica; 
          f) attivita' normativa e prelegislativa  nelle  materie  di
competenza dell'Unita'. 
        11-quater.  L'Unita'  di  missione   per   l'analisi   e   la
valutazione della spesa,  si  articola  in  uffici  dirigenziali  non
generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni: 
          a)  attivita'  istruttoria  e  di  segreteria  tecnica  del
Comitato  scientifico  di  cui   all'articolo   9,   comma   8,   del
decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attivita' inerenti  alla
revisione della spesa; 
          b) attivita' di analisi e valutazione della spesa  e  delle
politiche pubbliche, anche in collaborazione  con  le  strutture  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli
indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico
di cui alla lettera a); 
          c)  collaborazione,  nell'ambito  della  procedura  di  cui
all'articolo 22-bis della legge del 31 dicembre 2009,  n.  196,  alle
attivita' necessarie alla definizione degli  obiettivi  di  spesa  di
ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attivita'; 
          d) partecipazione alle attivita' dei nuclei  di  analisi  e
valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge  n.
196 del 2009; 
          e)  stipula,  con  societa'  a  prevalente   partecipazione
pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni  con
altri soggetti istituzionali, quali universita', enti e  istituti  di
ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza; 
          f) supporto all'attivita' prelegislativa nelle  materie  di
competenza,  anche  ai  fini   della   predisposizione   del   quadro
finanziario della manovra di finanza pubblica.»; 
    f) all'articolo 10: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), dopo le parole:  «affari  esteri»  sono
aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»; 
        1.2) alla lettera g), le parole: «, alimentari,  forestali  e
del  turismo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «alimentari   e
forestali»; 
        1.3) alla lettera  h),  le  parole:  «dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della transizione ecologica»; 
        1.4) alla lettera i),  le  parole:  «e  dei  trasporti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e della mobilita' sostenibili»; 
        1.5) alla lettera o), le parole: «per i beni e  le  attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»; 
        1.6) alla lettera  o),  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.7) dopo la lettera o)  e'  aggiunta  la  seguente:  «o-bis)
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si
articola in uffici dirigenziali non generali.»; 
    g) all'articolo 11, comma 4, la parola «due» e' sostituita  dalla
seguente: «tre»; 
    h) all'articolo 13: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera d), dopo le parole «della legge 27 dicembre
2019, n. 160» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo  31-septies
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»; 
        1.2) alla lettera e), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, ai sensi dell'articolo  31-septies  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176»; 
        1.3) alla lettera g),  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti
parole: «del Dipartimento, nonche'  contenzioso  che  coinvolge  piu'
dipartimenti»; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
        «4. Per  le  specifiche  esigenze  di  consulenza,  studio  e
ricerca nelle materie di competenza  del  Dipartimento,  al  medesimo
sono  assegnati  tre  posti  di  funzione  di  livello   dirigenziale
generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti: 
          a)  garantire   il   supporto   alle   attivita'   relative
all'attuazione del programma di razionalizzazione degli  acquisti  di
beni e servizi  da  parte  di  pubbliche  amministrazioni,  anche  in
riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  9
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e  delle  attivita'
di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending
review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici,  di
cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, nonche' per  la  definizione  degli  indirizzi  e  del  controllo
strategico nei confronti della societa' dedicata di  cui  al  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414,  in  materia  di  programma  di
razionalizzazione degli acquisti; 
          b) curare il contenzioso che coinvolge  piu'  dipartimenti,
ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
          c) supportare il capo del Dipartimento per le  esigenze  di
raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del  Ministro,  con
particolare  riferimento  alle  attivita'  connesse   e   strumentali
all'attuazione del PNRR, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  13,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.»; 
      3) il comma 6, e' sostituito dal seguente: 
        «6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento
dei compiti assegnati possono avvalersi,  secondo  le  direttive  del
capo del Dipartimento,  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale
non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate  alle  dirette
dipendenze del capo del Dipartimento.»; 
    i) all'articolo 14: 
      1) al comma 1: 
        1.1) la lettera h), e' sostituita dalle seguenti: 
          «h)  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  strategico  nei
confronti della societa' dedicata di cui al  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione
dirigenziale di livello generale di cui  all'articolo  13,  comma  4,
lettera a);»; 
          «h-bis) definizione degli indirizzi per la  gestione  della
piattaforma  di  e-procurement,  anche  in  riferimento  al   sistema
nazionale di public procurement,  in  raccordo  con  il  responsabile
della posizione dirigenziale di livello generale di cui  all'articolo
13, comma 4,  lettera  a),  nonche'  con  la  Direzione  dei  sistemi
informativi e dell'innovazione;»; 
        2) al comma 2: 
          2.1) alla lettera a): 
          2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi  informativi
specifici  per  lo  svolgimento   dei   compiti   istituzionali   del
Dipartimento»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  a  supporto  della
transizione digitale»; 
          2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti  parole:  «,  ivi
incluse le attivita' relative al comma 1, lettera h-bis)»; 
          2.2) alla lettera e), sono aggiunte,  infine,  le  seguenti
parole: «, anche a supporto della transizione digitale»; 
    l) all'articolo 16, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello  generale  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge  9  giugno  2021  n.  80,
nell'ambito   delle   rispettive   circoscrizioni   territoriali   di
riferimento, fatte  salve  eventuali  specificita'  previste  per  le
province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre  le  attivita'
proprie dei  direttori  delle  Ragionerie  territoriali  ubicate  nei
capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni: 
        a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno  ai
competenti uffici del Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello
Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR; 
        b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi  di
regolarita' amministrativa e contabile ai  sensi  delle  disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del  riscontro  della
legalita' della spesa e del  monitoraggio  della  stessa,  garantendo
l'unitarieta' di indirizzo della funzione  di  controllo  sulla  base
degli indirizzi e delle linee guida formulate dal  Servizio  centrale
per il  sistema  delle  ragionerie  e  dall'Ispettorato  generale  di
finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
        c) il coordinamento dei  servizi  amministrativi  sulla  base
degli indirizzi e delle linee guida  dei  Dipartimenti  centrali  del
Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia; 
        d) lo studio, su richiesta dei direttori  interessati,  delle
questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento  delle
attivita'  istituzionali  al  fine  di  pervenire  alle  proposte  di
soluzioni di competenza da sottoporre agli  uffici  dei  Dipartimenti
centrali del Ministero dell'economia e delle finanze; 
        e) l'assunzione delle funzioni di datore di  lavoro,  per  le
Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi
previsti in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul
lavoro; 
        f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre  2002,
n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al  funzionamento
delle Ragionerie territoriali dello Stato; 
        g) la gestione delle procedure  di  acquisizione  di  beni  e
servizi  connessi  al  funzionamento  dei  presidi  territoriali  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  con  esclusione  di  quelli
connessi  alla  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro   delle
Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed  in  forza  del
decentramento  delle  risorse  operato  dai  competenti  uffici   del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi - Direzione per la  razionalizzazione  della  gestione  degli
immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; 
        h) la  formulazione  delle  proposte  al  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  delle  risorse  e   dei   profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici; 
        i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi  -  Direzione  per  la  razionalizzazione
della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e  gli
affari  generali,  per  le   attivita'   da   svolgersi   a   livello
territoriale,  finalizzate  alla  realizzazione  di  poli   logistici
territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145.»; 
    m) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente:  «A  decorrere  dal  1°   ottobre   2022,   in   attuazione
dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
la dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella
tabella B allegata al presente decreto.»; 
    n) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B  allegate
al presente decreto.