Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. All'individuazione nonche' alla definizione  dei  compiti  degli
uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici  centrali  e
delle articolazioni territoriali del Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e di comunita', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17
del decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  si  provvede,  nei  limiti
della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma  4,  del
decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  da  adottarsi  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   17   del
          decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36  (Ulteriori  misure
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR))  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 giugno 2022, n. 79: 
                «Art. 17  (Misure  di  potenziamento  dell'esecuzione
          penale esterna e rideterminazione della dotazione  organica
          dell'Amministrazione  per  la  giustizia  minorile   e   di
          comunita', nonche' autorizzazione all'assunzione). - 1.  Ai
          fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale
          esterna e per garantire la piena operativita' degli  uffici
          territoriali del Dipartimento per la Giustizia  minorile  e
          di comunita' del Ministero della  giustizia,  la  dotazione
          organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione
          penale esterna e' incrementata di 11 unita'. A tale fine e'
          autorizzata la spesa di euro 521.938 per  l'anno  2022,  di
          euro 1.043.876 per  l'anno  2023,  di  euro  1.071.475  per
          ciascuno degli anni 2024 e  2025,  di  euro  1.099.074  per
          ciascuno degli anni 2026 e  2027,  di  euro  1.126.674  per
          ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a
          decorrere dall'anno 2030. 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  la
          dotazione  organica  del  Dipartimento  per  la   giustizia
          minorile e di comunita' e' aumentata  di  1.092  unita'  di
          personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unita'
          dell'Area  III,  posizione  economica  F1  e   197   unita'
          dell'Area II,  posizione  economica  F2.  A  tale  fine  e'
          autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di
          euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023. 
                3. In attuazione di quanto disposto al  comma  1,  il
          Ministero  della  giustizia  e'   autorizzato   a   bandire
          nell'anno 2022, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          le procedure concorsuali  finalizzate  all'assunzione,  con
          contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  con
          decorrenza  1°  luglio  2022,  del  citato  contingente  di
          personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facolta'
          assunzionali, anche tramite scorrimento  delle  graduatorie
          in corso di validita' alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
                4.  Per  la  copertura   della   dotazione   organica
          conseguente a quanto disposto  dal  comma  2  il  Ministero
          della giustizia e' autorizzato ad assumere,  con  contratto
          di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data  non
          anteriore al 1° novembre 2022, 1.092  unita'  di  personale
          amministrativo non dirigenziale, di  cui  895  appartenenti
          all'Area  III,  posizione  economica  F1,  e   197   unita'
          appartenenti all'Area II, posizione economica F2,  mediante
          l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto
          previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n.  165,  anche  tramite  scorrimento  delle
          graduatorie in corso di validita' alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e in  aggiunta  alle  ordinarie
          facolta' assunzionali dell'amministrazione per la giustizia
          minorile e di comunita' previste dalla  normativa  vigente.
          L'amministrazione comunica alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della ragioneria generale  dello  Stato,  entro  30  giorni
          dalle assunzioni, i dati concernenti le unita' di personale
          effettivamente assunte ai sensi dei precedenti  commi  e  i
          relativi oneri sostenuti. 
                5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti
          le   dotazioni   organiche   di   personale    dirigenziale
          penitenziario e del personale  non  dirigenziale,  indicate
          nel  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
          giustizia di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 5,  del  decreto-legge  6  novembre
          2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre 2021, n. 233. 
                6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali  di
          cui ai commi  3  e  4  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          2.000.000 per l'anno 2022. 
                7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,
          2 e 6 del presente articolo  pari  a  euro  10.313.266  per
          l'anno 2022, a euro 47.791.843  per  l'anno  2023,  a  euro
          47.819.442 per ciascuno degli anni  2024  e  2025,  a  euro
          47.847.041 per ciascuno degli anni  2026  e  2027,  a  euro
          47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e  2029  e  a  euro
          47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede: 
                  a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022  e  ad
          euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  Programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          giustizia; 
                  b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023,  euro
          30.319.442 per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  euro
          30.347.041 per  ciascuno  degli  anni  2026  e  2027,  euro
          30.374.641 per ciascuno degli anni  2028  e  2029  ed  euro
          30.402.240  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.». 
              - Per l'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 e per l'articolo 4,  comma  4,
          del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, si vedano le
          note alle premesse.