Art. 16 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a  tutti
i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022. 
  2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta  scritta  del
lavoratore gia' assunto alla data del 1° agosto  2022,  e'  tenuto  a
fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni
di cui agli articoli 1, 1-bis, 2  e  3  del  decreto  legislativo  26
maggio 1997, n.152, come  modificati  dall'articolo  4  del  presente
decreto. In  caso  di  inadempimento  del  datore  di  lavoro  o  del
committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma  2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  3. L'assenza della richiesta di cui al comma  2,  non  preclude  al
lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del  Capo  IIII  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, si veda nelle note  all'articolo
          5.