Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «programmazione del lavoro»: la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro; b) «ore e giorni di riferimento»: le fasce orarie di giorni specificati durante le quali puo' essere svolto il lavoro su richiesta del datore di lavoro; c) «organizzazione del lavoro»: la forma di organizzazione dell'orario di lavoro e la sua ripartizione conformemente a una determinata organizzazione stabilita dal datore di lavoro.