Art. 5 
 
           Ulteriori modifiche a disposizioni legislative 
 
  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 17, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Copia della dichiarazione, contenente le informazioni  di  cui  alle
lettere da a) ad e) e' trasmessa, in formato elettronico,  oppure  e'
consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.»; 
    b) al comma 20:  al  secondo  periodo,  le  parole  «In  caso  di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui  al  comma  17»  sono
sostituite dalle seguenti: «In caso  di  violazione  dell'obbligo  di
comunicazione di cui al primo periodo del comma 17»;  dopo  il  terzo
periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:  «In  caso  di  violazione
dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma  17,  si
applica la sanzione di cui all'articolo  19,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.». 
  2. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in  forma
scritta ai fini  della  prova  e,  oltre  alle  informazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.
152, deve contenere i seguenti elementi: 
        a) la  natura  variabile  della  programmazione  del  lavoro,
durata  e  ipotesi,  oggettive  o  soggettive,  che   consentono   la
stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; 
        b) il luogo e le modalita' della disponibilita' eventualmente
garantita dal lavoratore; 
        c)  il  trattamento  economico  e  normativo   spettante   al
lavoratore   per   la   prestazione   eseguita,   con   l'indicazione
dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore
e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in  aggiunta  alle
ore garantite nonche' la relativa indennita' di  disponibilita',  ove
prevista; 
        d) le forme e le modalita' con cui il  datore  di  lavoro  e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di  lavoro  e
del  relativo  preavviso  di  chiamata  del  lavoratore,  nonche'  le
modalita' di rilevazione della prestazione; 
        e) i tempi e le modalita' di pagamento della  retribuzione  e
dell'indennita' di disponibilita'; 
        f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo  di
attivita' dedotta in contratto; 
        g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui
il lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.»; 
    b) all'articolo 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le informazioni di cui al comma 1, la data di inizio  e  la
durata prevedibile della missione, nonche'  le  informazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.
152, sono comunicate  per  iscritto  al  lavoratore  dall'agenzia  di
somministrazione secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1997,  ovvero
prima dell'invio in missione presso l'utilizzatore.»; 
    c) all'articolo 47-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I contratti  individuali  di  lavoro  di  cui  all'articolo
47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere entro
la data di instaurazione del rapporto di lavoro  le  informazioni  di
cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 26  maggio  1997,
n. 152, in quanto compatibili, nonche' le informazioni inerenti  alla
tutela  della  sicurezza  ai  sensi   del   comma   3   dell'articolo
47-septies.»; 
  3. Al  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,  n.  608,  all'articolo
9-bis, comma 2, al quinto periodo, le parole «Le  Agenzie  di  lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Le   Agenzie   di   somministrazione
autorizzate ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276.». 
  4. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  all'articolo
19, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  La  violazione  degli
obblighi  di  cui  all'articolo  1,  commi  da  1  a  4  del  decreto
legislativo 26 maggio  1997,  n.  152,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  250  a  euro  1.500  per   ogni
lavoratore interessato. In caso di violazione degli obblighi  di  cui
all'articolo 1-bis, commi 2,  3,  secondo  periodo,  5  del  medesimo
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si applica,  per  ciascun
mese di riferimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da  100  a
750 euro, ferma restando la configurabilita' di eventuali  violazioni
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  ove  sussistano  i
presupposti di cui agli articoli 83 del Regolamento (UE)  2016/679  e
166 del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.196  e  successive
modificazioni. Se  la  violazione  si  riferisce  a  piu'  di  cinque
lavoratori la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro.  Se  la
violazione si riferisce a  piu'  di  dieci  lavoratori,  la  sanzione
amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il pagamento
della sanzione  in  misura  ridotta.  In  caso  di  violazione  degli
obblighi di cui al comma 6, secondo periodo,  del  medesimo  articolo
1-bis si applica, per ciascun mese in cui si verifica la  violazione,
la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro.». 
  5. Al decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  all'articolo
4-bis,  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:   «2.   All'atto
dell'instaurazione  del  rapporto  di   lavoro,   prima   dell'inizio
dell'attivita' lavorativa, i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti a fornire  al  lavoratore  le  informazioni  sul  rapporto  di
lavoro, secondo le modalita' e i tempi di cui agli articoli 1 e 1-bis
del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  152.  Tale  obbligo  non
sussiste  per  il  personale  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 54-bis del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   54-bis    (Disciplina    delle    prestazioni
          occasionali. Libretto Famiglia.  Contratto  di  prestazione
          occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
          al  presente  articolo  e'  ammessa  la   possibilita'   di
          acquisire prestazioni di lavoro  occasionali,  intendendosi
          per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
          di un anno civile: 
                  a) per ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla
          totalita'  degli  utilizzatori,  a  compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla
          totalita'   dei   prestatori,   a   compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
          prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a  compensi
          di importo non superiore a 2.500 euro; 
                  c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita'  di
          cui al decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore  di  cui
          alla legge 23 marzo 1981, n.  91,  a  compensi  di  importo
          complessivo non superiore a 5.000 euro (260). 
                2. Il prestatore  ha  diritto  all'assicurazione  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con  iscrizione
          alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  all'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          disciplinata  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
                3. Il prestatore ha diritto  al  riposo  giornaliero,
          alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto  previsto
          agli articoli 7, 8 e 9 del  decreto  legislativo  8  aprile
          2003, n. 66. Ai fini della  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
                4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
          imposizione  fiscale,  non  incidono  sul  suo   stato   di
          disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
          del reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del
          permesso di soggiorno. 
                5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
          occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
          corso o abbia cessato da meno di sei mesi  un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa. 
                6. Alle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo
          possono fare ricorso: 
                  a)   le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio
          dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso  a
          prestazioni occasionali mediante il  Libretto  Famiglia  di
          cui al comma 10; 
                  b) gli altri utilizzatori, nei  limiti  di  cui  al
          comma 14,  per  l'acquisizione  di  prestazioni  di  lavoro
          mediante il contratto di prestazione occasionale di cui  al
          comma 13; 
                  b-bis) le societa' sportive di cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91. 
                7. Le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          possono  fare   ricorso   al   contratto   di   prestazione
          occasionale,  in  deroga  al  comma  14,  lettera  a),  del
          presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
          vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese
          di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
          comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
          temporanee o eccezionali: 
                  a)  nell'ambito  di  progetti  speciali  rivolti  a
          specifiche categorie di soggetti in stato di  poverta',  di
          disabilita', di  detenzione,  di  tossicodipendenza  o  che
          fruiscono di ammortizzatori sociali; 
                  b)  per  lo  svolgimento  di  lavori  di  emergenza
          correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; 
                  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
          con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; 
                  d) per l'organizzazione di manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritative. 
                8. Sono computati in misura pari al 75 per cento  del
          loro importo, ai fini del comma 1, lettera b),  i  compensi
          per prestazioni di lavoro  occasionali  rese  dai  seguenti
          soggetti , purche'  i  prestatori  stessi,  all'atto  della
          propria registrazione nella piattaforma informatica di  cui
          al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: 
                  a)  titolari  di  pensione  di   vecchiaia   o   di
          invalidita'; 
                  b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
          regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un
          istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
          ciclo di studi presso l'universita'; 
                  c) persone disoccupate, ai sensi  dell'articolo  19
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
                  d)  percettori  di  prestazioni   integrative   del
          salario, di reddito di inclusione  (REI)  ovvero  di  altre
          prestazioni di sostegno del reddito.  In  tal  caso  l'INPS
          provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa
          relativa alle prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno del reddito gli accrediti  contributivi  derivanti
          dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
                8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
          del  settore  agricolo,  il   prestatore   e'   tenuto   ad
          autocertificare, nella piattaforma informatica  di  cui  al
          comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
                9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al  presente
          articolo, gli utilizzatori e i  prestatori  sono  tenuti  a
          registrarsi e a  svolgere  i  relativi  adempimenti,  anche
          tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
          n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma  informatica,
          gestita  dall'INPS,  di  seguito  denominata   «piattaforma
          informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione
          e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione  della
          posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
          di  pagamento  elettronico.  I  pagamenti  possono   essere
          altresi' effettuati utilizzando il  modello  di  versamento
          F24, con esclusione della  facolta'  di  compensazione  dei
          crediti di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
          Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e  i
          relativi adempimenti possono essere svolti tramite un  ente
          di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
                10. Ciascun utilizzatore di cui al comma  6,  lettere
          a) e b-bis), puo'  acquistare,  attraverso  la  piattaforma
          informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9  ovvero
          presso  gli  uffici   postali,   un   libretto   nominativo
          prefinanziato,  denominato  «Libretto  Famiglia»,  per   il
          pagamento delle prestazioni occasionali rese a  suo  favore
          da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli  lavori
          domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
          manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini  e  alle
          persone   anziane,   ammalate   o   con   disabilita';   c)
          insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
          al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8  agosto   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al  comma
          6, lettera  b-bis),  del  presente  articolo.  Mediante  il
          Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di  cui
          al presente articolo, il contributo di cui all'articolo  4,
          comma 24, lettera b), della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per  fare
          fronte agli oneri  della  rete  pubblica  dei  servizi  per
          l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 
                11. Ciascun  Libretto  Famiglia  contiene  titoli  di
          pagamento, il cui valore nominale e' fissato  in  10  euro,
          utilizzabili  per  compensare  prestazioni  di  durata  non
          superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
          sono   interamente   a    carico    dell'utilizzatore    la
          contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
          comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  stabilita
          nella misura di 1,65 euro, e il  premio  dell'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di cui al testo unico di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
          stabilito nella misura di 0,25 euro;  un  importo  di  0,10
          euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 
                12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
          avvalendosi  dei  servizi  di  contact   center   messi   a
          disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al  comma  6,
          lettera a), entro il giorno  3  del  mese  successivo  allo
          svolgimento   della   prestazione,    comunica    i    dati
          identificativi del prestatore,  il  compenso  pattuito,  il
          luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
          ogni altra informazione necessaria ai fini  della  gestione
          del rapporto. Il  prestatore  riceve  contestuale  notifica
          attraverso comunicazione di short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica. 
                13. Il contratto di  prestazione  occasionale  e'  il
          contratto mediante il quale  un  utilizzatore,  di  cui  ai
          commi  6,  lettera  b),  e  7,  acquisisce,  con  modalita'
          semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
          di ridotta entita', entro i limiti di  importo  di  cui  al
          comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
          14 e seguenti. 
                14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
          occasionale: 
                  a) da  parte  degli  utilizzatori  che  hanno  alle
          proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati  a
          tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
          e delle strutture ricettive che  operano  nel  settore  del
          turismo, per le attivita' lavorative rese dai  soggetti  di
          cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino  a
          otto lavoratori; 
                  b) da parte delle  imprese  del  settore  agricolo,
          salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti  di
          cui al comma 8 purche' non  iscritti  nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; 
                  c)  da  parte  delle  imprese  dell'edilizia  e  di
          settori affini,  delle  imprese  esercenti  l'attivita'  di
          escavazione  o  lavorazione  di  materiale  lapideo,  delle
          imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 
                  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di  opere
          o servizi. 
                15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di
          prestazione occasionale, ciascun  utilizzatore  di  cui  al
          comma 6, lettera b), versa, anche tramite un  intermediario
          di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
          responsabilita'    dell'utilizzatore,     attraverso     la
          piattaforma informatica INPS, con le modalita'  di  cui  al
          comma  9,  le  somme   utilizzabili   per   compensare   le
          prestazioni.  L'1  per  cento  degli  importi  versati   e'
          destinato al finanziamento degli oneri gestionali a  favore
          dell'INPS. 
                16. La misura minima oraria del compenso e' pari a  9
          euro, tranne che nel settore  agricolo,  per  il  quale  il
          compenso minimo  e'  pari  all'importo  della  retribuzione
          oraria delle prestazioni di natura subordinata  individuata
          dal  contratto  collettivo  di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano  nazionale.  Sono  interamente  a
          carico dell'utilizzatore  la  contribuzione  alla  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, nella misura  del  33  per  cento  del
          compenso,  e  il  premio  dell'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella  misura  del  3,5
          per cento del compenso. 
                17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),  e'
          tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio  della
          prestazione, attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS
          ovvero avvalendosi dei servizi di contact  center  messi  a
          disposizione dall'INPS, una dichiarazione  contenente,  tra
          l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati  anagrafici  e
          identificativi del prestatore; b) il luogo  di  svolgimento
          della prestazione; c) l'oggetto della  prestazione;  d)  la
          data e l'ora di  inizio  e  di  termine  della  prestazione
          ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo,  di  azienda
          alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del
          turismo o di ente locale, la data  di  inizio  e  il  monte
          orario complessivo  presunto  con  riferimento  a  un  arco
          temporale non superiore a  dieci  giorni;  e)  il  compenso
          pattuito per la prestazione, in misura non inferiore  a  36
          euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore
          continuative nell'arco della giornata, fatto  salvo  quanto
          stabilito per il settore agricolo ai sensi  del  comma  16,
          fermo restando che per il settore agricolo le  quattro  ore
          continuative  di   prestazione   sono   riferite   all'arco
          temporale di cui alla lettera d) del presente comma.  Copia
          della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle
          lettere da a) ad e) e' trasmessa, in  formato  elettronico,
          oppure e' consegnata in forma  cartacea  prima  dell'inizio
          della prestazione. 
                18. Nel caso in cui  la  prestazione  lavorativa  non
          abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera  b),
          e'  tenuto  a   comunicare,   attraverso   la   piattaforma
          informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di  contact
          center messi a  disposizione  dall'INPS,  la  revoca  della
          dichiarazione  trasmessa  all'INPS  entro  i   tre   giorni
          successivi  al  giorno  programmato  di  svolgimento  della
          prestazione. In  mancanza  della  predetta  revoca,  l'INPS
          provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
          contributi  previdenziali  e  dei  premi  assicurativi  nel
          termine di cui al comma 19. 
                19. Con  riferimento  a  tutte  le  prestazioni  rese
          nell'ambito  del  Libretto  Famiglia  e  del  contratto  di
          prestazione  occasionale  nel  corso   del   mese,   l'INPS
          provvede, nel limite delle somme  previamente  acquisite  a
          tale scopo dagli utilizzatori  rispettivamente  di  cui  al
          comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
          del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
          attraverso accredito  delle  spettanze  su  conto  corrente
          bancario risultante sull'anagrafica del prestatore  ovvero,
          in  mancanza  della  registrazione   del   conto   corrente
          bancario, mediante bonifico bancario  domiciliato  pagabile
          presso gli uffici della societa' Poste  italiane  Spa.  Gli
          oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
          carico del prestatore. A richiesta del prestatore  espressa
          all'atto della registrazione nella piattaforma  informatica
          INPS,  invece  che  con  le  modalita'  indicate  al  primo
          periodo, il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'
          essere effettuato, decorsi quindici giorni dal  momento  in
          cui la dichiarazione relativa alla  prestazione  lavorativa
          inserita   nella   procedura   informatica   e'    divenuta
          irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a  fronte
          della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
          di autorizzazione di  pagamento  emesso  dalla  piattaforma
          informatica INPS, stampato dall'utilizzatore  e  consegnato
          al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
          della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri
          del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
          carico   del   prestatore.   Attraverso   la    piattaforma
          informatica di cui al comma  9,  l'INPS  provvede  altresi'
          all'accreditamento  dei  contributi   previdenziali   sulla
          posizione contributiva del prestatore  e  al  trasferimento
          all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di  ciascun  anno,
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei  dati
          relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
          rendicontato. 
                20.  In  caso  di  superamento,  da   parte   di   un
          utilizzatore diverso da una pubblica  amministrazione,  del
          limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
          del limite di durata  della  prestazione  pari  a  280  ore
          nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite  di
          durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di  cui
          al  comma  1,  lettera  c),  e   la   retribuzione   oraria
          individuata ai sensi del comma 16. In  caso  di  violazione
          dell'obbligo di comunicazione di cui al primo  periodo  del
          comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma  14,  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
          di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni  prestazione
          lavorativa  giornaliera  per  cui  risulta   accertata   la
          violazione, salvo che la violazione del comma 14  da  parte
          dell'imprenditore agricolo non  derivi  dalle  informazioni
          incomplete    o    non    veritiere     contenute     nelle
          autocertificazioni rese nella piattaforma informatica  INPS
          dai prestatori di  cui  al  comma  8.  Non  si  applica  la
          procedura di diffida di cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso  di  violazione
          dell'obbligo informativo di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 17, si applica la sanzione di  cui  all'articolo  19,
          comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
                21. Entro il 31 marzo di ogni anno  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con  le
          parti sociali, trasmette alle Camere  una  relazione  sullo
          sviluppo  delle  attivita'  lavorative   disciplinate   dal
          presente articolo." 
              - Si riporta il testo degli artt. 15, 33 e  47-ter  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 15. (Forma e comunicazioni). - 1. Il  contratto
          di lavoro intermittente e' stipulato in  forma  scritta  ai
          fini  della  prova  e,  oltre  alle  informazioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26  maggio
          1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi: 
                  a) la natura  variabile  della  programmazione  del
          lavoro, durata  e  ipotesi,  oggettive  o  soggettive,  che
          consentono  la   stipulazione   del   contratto   a   norma
          dell'articolo 13; 
                  b) il luogo e  le  modalita'  della  disponibilita'
          eventualmente garantita dal lavoratore; 
                  c) il trattamento economico e  normativo  spettante
          al   lavoratore   per   la   prestazione   eseguita,    con
          l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite
          garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per  il
          lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite  nonche'  la
          relativa indennita' di disponibilita', ove prevista; 
                  d) le forme e le modalita' con  cui  il  datore  di
          lavoro  e'  legittimato  a  richiedere  l'esecuzione  della
          prestazione di lavoro e del relativo preavviso di  chiamata
          del lavoratore, nonche' le modalita' di  rilevazione  della
          prestazione; 
                  e) i  tempi  e  le  modalita'  di  pagamento  della
          retribuzione e dell'indennita' di disponibilita'; 
                  f) le misure di sicurezza necessarie  in  relazione
          al tipo di attivita' dedotta in contratto; 
                  g)  le  eventuali   fasce   orarie   e   i   giorni
          predeterminati in cui il lavoratore e' tenuto a svolgere le
          prestazioni lavorative. 
                2. Fatte salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei
          contratti collettivi, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          informare con cadenza annuale le  rappresentanze  sindacali
          aziendali   o   la   rappresentanza   sindacale    unitaria
          sull'andamento  del  ricorso   al   contratto   di   lavoro
          intermittente. 
                3. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa  o
          di  un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata   non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  alla  direzione  territoriale  del
          lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o  posta
          elettronica. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al primo periodo,  nonche'  ulteriori  modalita'  di
          comunicazione in funzione dello sviluppo delle  tecnologie.
          In caso di violazione degli obblighi  di  cui  al  presente
          comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400  ad
          euro 2.400 in relazione a ciascun  lavoratore  per  cui  e'
          stata omessa la comunicazione. Non si applica la  procedura
          di diffida di cui all' articolo 13 del decreto  legislativo
          23 aprile 2004, n. 124.» 
                «Art. 33 (Forma del contratto di somministrazione). -
          1. Il contratto di somministrazione di lavoro e'  stipulato
          in forma scritta e contiene i seguenti elementi: 
                  a) gli estremi  dell'autorizzazione  rilasciata  al
          somministratore; 
                  b) il numero dei lavoratori da somministrare; 
                  c) l'indicazione di eventuali rischi per la  salute
          e la sicurezza del lavoratore e le  misure  di  prevenzione
          adottate; 
                  d) la data di inizio e  la  durata  prevista  della
          somministrazione di lavoro; 
                  e)  le  mansioni  alle  quali  saranno  adibiti   i
          lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; 
                  f) il luogo, l'orario di lavoro  e  il  trattamento
          economico e normativo dei lavoratori. 
                2. Con il contratto  di  somministrazione  di  lavoro
          l'utilizzatore   assume   l'obbligo   di   comunicare    al
          somministratore  il  trattamento  economico   e   normativo
          applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che  svolgono  le
          medesime mansioni  dei  lavoratori  da  somministrare  e  a
          rimborsare  al  somministratore  gli  oneri  retributivi  e
          previdenziali da questo effettivamente sostenuti in  favore
          dei lavoratori. 
                3. Le informazioni di cui al  comma  1,  la  data  di
          inizio e la durata prevedibile della missione,  nonche'  le
          informazioni di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
          legislativo 26 maggio 1997, n.  152,  sono  comunicate  per
          iscritto al  lavoratore  dall'agenzia  di  somministrazione
          secondo le modalita' e i termini  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del  1997,
          ovvero prima dell'invio in missione presso l'utilizzatore.» 
                «Art. 47-ter (Forma contrattuale e  informazioni).  -
          1. I contratti individuali di lavoro  di  cui  all'articolo
          47-bis sono provati per  iscritto  e  i  lavoratori  devono
          ricevere entro la data di  instaurazione  del  rapporto  di
          lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e  1-bis  del
          decreto legislativo 26  maggio  1997,  n.  152,  in  quanto
          compatibili, nonche' le informazioni inerenti  alla  tutela
          della  sicurezza  ai  sensi  del  comma   3   dell'articolo
          47-septies. 
                2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma
          1, si applica  l'articolo  4  del  decreto  legislativo  26
          maggio  1997,  n.  152,  e  il  lavoratore  ha  diritto   a
          un'indennita' risarcitoria  di  entita'  non  superiore  ai
          compensi   percepiti    nell'ultimo    anno,    determinata
          equitativamente con riguardo alla gravita'  e  alla  durata
          delle violazioni e al comportamento delle parti. 
                3. La violazione di quanto previsto dal  comma  1  e'
          valutata  come   elemento   di   prova   delle   condizioni
          effettivamente applicate al  rapporto  di  lavoro  e  delle
          connesse  lesioni  dei  diritti   previsti   dal   presente
          decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, comma 2, del
          decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  510  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   9-bis    (Disposizioni    in    materia    di
          collocamento). - 1. 
                2. In caso di instaurazione del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, nonche' di lavoro  intermediato  da
          piattaforma  digitale,  comprese  le  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente  di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 2-quinquies. La comunicazione deve  indicare  i  dati
          anagrafici del lavoratore, la data di assunzione,  la  data
          di  cessazione  qualora  il  rapporto  non  sia   a   tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad  essi  assimilata.  Le   Agenzie   di   somministrazione
          autorizzate  ai   sensi   dell'articolo   4   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  sono  tenute  a
          comunicare, entro il ventesimo giorno del  mese  successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi  al  mese  precedente.  Tali  comunicazioni   sono
          effettuate  anche  nel  caso  di  lavoratori   detenuti   o
          internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli
          istituti penitenziari alle dipendenze  dell'amministrazione
          penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  19.  (Sanzioni  amministrative).  -   1.   Gli
          editori, i direttori responsabili e i gestori di  siti  sui
          quali  siano  pubblicati  annunci   in   violazione   delle
          disposizioni di cui all'articolo  9  sono  puniti  con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. 
                2. La violazione degli obblighi di  cui  all'articolo
          1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26  maggio  1997,
          n. 152, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro 250 a euro 1.500 per ogni  lavoratore  interessato.
          In caso di violazione degli obblighi  di  cui  all'articolo
          1-bis, commi 2, 3, secondo periodo, 5 del medesimo  decreto
          legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si applica, per ciascun
          mese di riferimento, la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 100 a 750 euro, ferma restando  la  configurabilita'  di
          eventuali violazioni in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali ove sussistano i presupposti di cui agli articoli
          83  del  Regolamento  (UE)  2016/679  e  166  del   decreto
          legislativo  30  giugno   2003,   n.   196   e   successive
          modificazioni. Se la violazione  si  riferisce  a  piu'  di
          cinque lavoratori la sanzione amministrativa e'  da  400  a
          1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di  dieci
          lavoratori, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a  5.000
          euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
          ridotta. In caso di violazione degli  obblighi  di  cui  al
          comma 6, secondo periodo, del medesimo  articolo  1-bis  si
          applica, per ciascun mese in cui si verifica la violazione,
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro. 
                3. La violazione degli obblighi di  cui  all'articolo
          4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
          n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
          decreto legislativo  19  dicembre  2002,  n.  297,  di  cui
          all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito  dall'articolo
          6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
          e di cui all'articolo 21, comma 1, della  legge  24  aprile
          1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6,  comma
          2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e'  punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
          ogni lavoratore interessato. 
                4. La violazione degli obblighi di  cui  all'articolo
          4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
          181, cosi' come modificato dall'articolo 6,  comma  1,  del
          decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro  per
          ogni lavoratore interessato. 
                5.» 
              - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4.5.2016. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma 2  del
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 4-bis (Modalita' di  assunzione  e  adempimenti
          successivi). - 1. I datori di lavoro  privati  e  gli  enti
          pubblici economici,  procedono  all'assunzione  diretta  di
          tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di  rapporto  di
          lavoro, salvo l'obbligo  di  assunzione  mediante  concorso
          eventualmente previsto dagli statuti  degli  enti  pubblici
          economici. Restano ferme le disposizioni speciali  previste
          per l'assunzione di lavoratori non  comunitari  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
          per l'assunzione di  lavoratori  italiani  da  impiegare  o
          trasferire all'estero di cui  al  decreto-legge  31  luglio
          1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68. 
                2.  All'atto  dell'instaurazione  del   rapporto   di
          lavoro,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  lavorativa,  i
          datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti  a  fornire
          al lavoratore  le  informazioni  sul  rapporto  di  lavoro,
          secondo le modalita' e i tempi di cui  agli  articoli  1  e
          1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.  Tale
          obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
          Regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni
          effettuate dai  datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti
          pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
          lavoratori a rischio di esclusione sociale. 
                4. Le imprese fornitrici di  lavoro  temporaneo  sono
          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno  venti  del  mese
          successivo alla data di assunzione, al servizio  competente
          nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede
          operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione  dei
          lavoratori  temporanei   assunti   nel   corso   del   mese
          precedente. 
                5. I datori di lavoro privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche  in
          caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di  altra
          esperienza professionale a rapporto di lavoro  subordinato,
          a comunicare, entro cinque giorni, al  servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
          seguenti variazioni del rapporto di lavoro: 
                  a) proroga del termine inizialmente fissato; 
                  b) trasformazione  da  tempo  determinato  a  tempo
          indeterminato; 
                  c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
                  d) trasformazione da contratto di  apprendistato  a
          contratto a tempo indeterminato; 
                  e) trasformazione  da  contratto  di  formazione  e
          lavoro a contratto a tempo indeterminato; 
                  e-bis) trasferimento del lavoratore; 
                  e-ter) distacco del lavoratore; 
                  e-quater) modifica della ragione sociale del datore
          di lavoro; 
                  e-quinquies) trasferimento d'azienda o di  ramo  di
          essa. 
                6.  Le  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione,
          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo,
          subordinato, associato, dei tirocini e di altre  esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio competente nel cui ambito territoriale e'  ubicata
          la sede di lavoro con i moduli di  cui  al  comma  7,  sono
          valide  ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          comunicazione nei confronti  delle  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o di  altre
          forme previdenziali sostitutive o  esclusive,  nonche'  nei
          confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
          e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. 
                6-bis. All'articolo 7, comma 1, del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  le
          parole: "o lo  assume  per  qualsiasi  causa  alle  proprie
          dipendenze" sono soppresse. 
                6-ter.  Per  le  comunicazioni  di  cui  al  presente
          articolo, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  devono
          avvalersi dei  servizi  informatici  resi  disponibili  dai
          servizi competenti presso i quali e'  ubicata  la  sede  di
          lavoro. Il decreto di cui al comma 7  disciplina  anche  le
          modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal
          presente comma. 
                7.   Al   fine   di   assicurare   l'unitarieta'    e
          l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, i moduli  per
          le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e  delle
          imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo,   nonche'   le
          modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di  cui  al
          comma 6 da parte dei servizi competenti sono  definiti  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. 
                8. I datori di lavoro privati  e  gli  enti  pubblici
          economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
          e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29
          aprile 1949, n. 264, per il tramite  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e  degli
          altri soggetti abilitati dalle  vigenti  disposizioni  alla
          gestione ed alla amministrazione del  personale  dipendente
          del settore agricolo, ovvero delle  associazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi   aderiscono   o
          conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
          pubblici economici, con  riferimento  all'assolvimento  dei
          predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di  cui
          all'articolo 5, primo comma, della legge 11  gennaio  1979,
          n. 12, anche  nei  confronti  delle  medesime  associazioni
          sindacali che provvedono  alla  tenuta  dei  documenti  con
          personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo  1,
          primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.»