Art. 2 
 
Deleghe al Governo per il riordino delle  disposizioni  di  legge  in
  materia di spettacolo e  per  il  riordino  e  la  revisione  degli
  strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore  nonche'
  per il riconoscimento di nuove tutele in materia  di  contratti  di
  lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il coordinamento e  il  riordino  delle  disposizioni
legislative vigenti e  di  quelle  regolamentari  adottate  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160,  in  materia  di  attivita',  organizzazione  e  gestione  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  e  degli  enti  di  cui   al   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, nonche' per la riforma, la  revisione  e  il  riassetto
della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica,  della
danza, degli spettacoli viaggianti,  delle  attivita'  circensi,  dei
carnevali  storici  e  delle  rievocazioni  storiche,   mediante   la
redazione di  un  unico  testo  normativo  denominato  «codice  dello
spettacolo»,  al  fine  di  conferire  al  settore  un  assetto  piu'
efficace, organico e conforme ai principi  di  semplificazione  delle
procedure amministrative e  ottimizzazione  della  spesa  e  volto  a
promuovere il riequilibrio di  genere  e  a  migliorare  la  qualita'
artistico-culturale delle attivita',  incentivandone  la  produzione,
l'innovazione, nonche' la fruizione da parte della collettivita', con
particolare riguardo all'educazione permanente, in  conformita'  alla
raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio  2018  (2018/C  189/01).
Tenuto conto dei principi  di  cui  all'articolo  1  della  legge  22
novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente
legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e  i  criteri
direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5)  della
lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo  il
procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7. 
  2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,  della  legge  22  novembre
2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati
altresi'  secondo  il  seguente  principio  e   criterio   direttivo:
revisione  dei  requisiti   necessari   per   il   reclutamento   del
sovrintendente e del direttore artistico attraverso  nuove  procedure
che prevedano in particolare: 
    a) l'assenza di conflitto di interessi  con  le  funzioni  svolte
all'interno della  fondazione  dal  sovrintendente  e  dal  direttore
artistico, nonche' da tutti i componenti  degli  organi  di  gestione
delle fondazioni; 
    b)  l'adozione  di  bandi  pubblici,  anche  internazionali,  che
consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti. 
  3.  Al  fine  di  valorizzare  la  funzione  sociale  della  musica
originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma  d'arte
performativa si realizza, i decreti legislativi di  cui  al  comma  1
recano  disposizioni  per  il  riconoscimento  dei  Live  club  quali
soggetti  che  operano  in  modo  prevalente  per  la  promozione   e
diffusione   di   produzioni   musicali   contemporanee,   vocali   o
strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'. 
  4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di
cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge  22  novembre  2017,  n.
175, un  decreto  legislativo  recante  disposizioni  in  materia  di
contratti di lavoro nel settore dello spettacolo,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e  del  carattere
strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel  settore
dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione  autonoma  o
subordinata del rapporto e dalla tipologia del  contratto  di  lavoro
sottoscritto dalle parti; 
    b) riconoscimento di un'indennita'  giornaliera,  quale  elemento
distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in  caso  di
obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilita'  su
chiamata o di garantire una prestazione esclusiva; 
    c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per  i
casi  di  contratto  di  lavoro  intermittente   o   di   prestazione
occasionale di lavoro; 
    d) previsione di tutele specifiche per l'attivita' preparatoria e
strumentale all'evento o all'esibizione artistica. 
  5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di
cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge  22  novembre  2017,  n.
175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia  di  equo
compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli
agenti  e  i  rappresentanti  dello  spettacolo  dal  vivo,  di   cui
all'articolo  4,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
    a) determinazione di parametri retributivi diretti ad  assicurare
ai  lavoratori  autonomi  la  corresponsione  di  un  equo  compenso,
proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto,
nonche' al contenuto, alle caratteristiche e alla complessita'  della
prestazione; 
    b) obbligo per le amministrazioni pubbliche  di  retribuire  ogni
prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi  o
procedure selettive. 
  6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di
cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge  22  novembre  2017,  n.
175, un decreto legislativo per il  riordino  e  la  revisione  degli
ammortizzatori  e  delle   indennita'   e   per   l'introduzione   di
un'indennita'  di  discontinuita',  quale  indennita'  strutturale  e
permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  182,  nonche'
dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di  cui  alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Il decreto  legislativo  e'  adottato
tenuto  conto  del  carattere   strutturalmente   discontinuo   delle
prestazioni lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi  e
criteri direttivi: 
    a) aggiornamento e definizione  dei  requisiti  di  accesso  agli
strumenti di sostegno, anche in  ragione  del  carattere  discontinuo
delle prestazioni lavorative, fondati su: 
      1) limite massimo annuo di  reddito  riferito  all'anno  solare
precedente a quello di corresponsione dei sostegni; 
      2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive  nell'anno
solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni; 
      3) reddito derivante in  misura  prevalente  dalle  prestazioni
lavorative rese nel settore dello spettacolo; 
    b)  determinazione  dei  criteri   di   calcolo   dell'indennita'
giornaliera, della sua entita' massima  su  base  giornaliera  e  del
numero  massimo  di  giornate  indennizzabili  e  oggetto  di  tutela
economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui  al  comma
7; 
    c)  incompatibilita'  con  eventuali   sostegni,   indennita'   e
assicurazioni gia' esistenti; 
    d) individuazione  di  misure  dirette  a  favorire  percorsi  di
formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni; 
    e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di
lavoro, nonche' di un contributo di solidarieta' a  carico  dei  soli
lavoratori che percepiscono  retribuzioni  o  compensi  superiori  al
massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione  lavoratori
dello spettacolo, stabilito annualmente  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per  la  sola  quota  di
retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede,  a
decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle  risorse  iscritte
sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di  cui
alla lettera e) del comma 6 nonche' dalla revisione  e  dal  riordino
degli ammortizzatori sociali e delle indennita'. 
  8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,  dall'attuazione  delle
deleghe di cui al presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno  o  piu'  decreti
legislativi determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione  al  proprio   interno,   essi   sono   adottati   solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore  dei
provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti   risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113  (Misure  finanziarie
          urgenti  per  gli  enti  territoriali  e  il   territorio),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160: 
                «3-bis. Al fine di garantire il consolidamento  e  la
          stabilizzazione del  risanamento  economico-finanziario  di
          cui al comma 1, nonche'  di  prevenire  il  verificarsi  di
          ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio  nel
          settore, con uno o piu' regolamenti da adottare,  entro  il
          30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e
          delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  il   Governo
          provvede, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  alla  revisione  dell'assetto  ordinamentale   e
          organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di  cui  alla
          legge  11  novembre  2003,  n.  310,  anche  modificando  o
          abrogando le disposizioni legislative vigenti  in  materia,
          secondo i seguenti criteri e principi: 
                  a)  individuazione  di  modelli   organizzativi   e
          gestionali  efficaci,  idonei  a  garantire  la  stabilita'
          economico-finanziaria; 
                  b) individuazione dei requisiti che  devono  essere
          posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del
          31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali  enti,
          alternativamente,  come  "fondazione  lirico-sinfonica"   o
          "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione  delle
          modalita'  di  organizzazione,  gestione  e  funzionamento,
          secondo principi di efficienza,  efficacia,  sostenibilita'
          economica e valorizzazione della qualita'; 
                  c) previsione, tra i requisiti di cui alla  lettera
          b),   anche   della   dimostrazione   del    raggiungimento
          dell'equilibrio economico-finanziario, della  capacita'  di
          autofinanziamento e di reperimento  di  risorse  private  a
          sostegno dell'attivita', della realizzazione di  un  numero
          adeguato di  produzioni  e  coproduzioni,  del  livello  di
          internazionalizzazione, della specificita' nella  storia  e
          nella cultura operistica e sinfonica italiana; 
                  d) definizione delle modalita' attraverso le  quali
          viene  accertato  il  possesso  dei  requisiti  e  disposta
          l'attribuzione della qualifica conseguente; 
                  e)  previsione  che,  nell'attuazione   di   quanto
          previsto alla lettera b),  l'eventuale  mantenimento  della
          partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme  e
          nei  limiti  stabiliti  dalla  legislazione   vigente   con
          riferimento agli enti di  cui  al  decreto  legislativo  29
          giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre  2003,
          n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle
          fondazioni lirico-sinfoniche.». 
              - Per il testo dell'art.  1  della  legge  22  novembre
          2017, n. 175 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  22
          novembre 2017, n. 175: 
                «Art. 2 (Deleghe al governo).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi  per  il  coordinamento  e  il  riordino  delle
          disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate
          ai sensi dell'art. 24, comma 3-bis,  del  decreto-legge  24
          giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2016,  n.  160,  in  materia  di  attivita',
          organizzazione     e     gestione     delle      fondazioni
          lirico-sinfoniche  e  degli  enti   di   cui   al   decreto
          legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11
          novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la revisione
          e il riassetto della vigente  disciplina  nei  settori  del
          teatro,  della  musica,  della  danza,   degli   spettacoli
          viaggianti, delle attivita' circensi, dei carnevali storici
          e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di  un
          unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo»,
          al fine di conferire al settore un assetto  piu'  efficace,
          organico e conforme ai principi  di  semplificazione  delle
          procedure amministrative e  ottimizzazione  della  spesa  e
          volto a migliorare la  qualita'  artistico-culturale  delle
          attivita',  incentivandone  la  produzione,  l'innovazione,
          nonche' la fruizione  da  parte  della  collettivita',  con
          particolare   riguardo   all'educazione   permanente,    in
          conformita' alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.  1
          e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  adeguamento  agli  articoli  117  e  118  della
          Costituzione, anche alla luce  della  giurisprudenza  della
          Corte costituzionale intervenuta nelle materie  oggetto  di
          delega; 
                  b) razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
          dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro,  tra  le
          attribuzioni statali: 
                    1) la gestione del Fondo unico per lo  spettacolo
          di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; 
                    2) la determinazione dei criteri per l'erogazione
          e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
          contributi a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo  con
          decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito
          il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'art.
          3 della presente legge e previa intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281; 
                    3) l'armonizzazione degli interventi dello  Stato
          con  quelli  degli   enti   pubblici   territoriali   anche
          attraverso lo strumento dell'accordo di programma; 
                    4)   la   promozione   della   diffusione   delle
          produzioni italiane ed europee  dello  spettacolo  e  delle
          opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui  al
          comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n. 112, attraverso appositi spazi di  programmazione  nelle
          piattaforme  radiotelevisive   anche   mediante   specifici
          obblighi di trasmissione nel contratto di servizio  tra  il
          Ministero   dello   sviluppo   economico   e   la   RAI   -
          Radiotelevisione italiana s.p.a.; 
                    5) l'attivazione di un tavolo  programmatico  tra
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  ed  ENIT  -   Agenzia   nazionale   del   turismo,
          finalizzato all'inserimento delle attivita'  di  spettacolo
          nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale; 
                    6) la promozione tra le giovani generazioni della
          cultura e delle pratiche dello spettacolo,  anche  mediante
          le  nuove  tecnologie,  attraverso  misure   rivolte   alle
          istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli  enti
          o istituti di alta formazione; 
                    7)    la    promozione    dell'integrazione     e
          dell'inclusione, attraverso  attivita'  formative,  nonche'
          mediante la pratica  e  la  fruizione  delle  attivita'  di
          spettacolo anche in contesti disagiati; 
                    8) l'individuazione, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata, di strumenti di  accesso  al  credito  agevolato
          anche attraverso convenzioni con il sistema  bancario,  ivi
          incluso l'Istituto per il credito sportivo; 
                  c)   indicazione   esplicita   delle   disposizioni
          abrogate, fatta salva  l'applicazione  dell'art.  15  delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile; 
                  d) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                  e) aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo  la
          piu'  estesa  e  ottimale  utilizzazione  delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                  f) riconoscimento dell'importanza di assicurare  la
          piu'  ampia  fruizione  dello  spettacolo,  tenendo   conto
          altresi'  delle  specifiche  esigenze  delle  persone   con
          disabilita', secondo i principi stabiliti dalle convenzioni
          internazionali applicabili in materia. 
                3.  Con  particolare  riferimento   alle   fondazioni
          lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma  1
          sono adottati nel rispetto del seguente criterio  direttivo
          specifico:  revisione  dei  criteri  di  ripartizione   del
          contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo  unico
          per lo spettacolo  delle  risorse  ad  esse  destinate,  in
          coerenza con le disposizioni adottate  ai  sensi  dell'art.
          24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160, e con i principi di riparto delle  risorse  di  cui
          all'art. 1, comma 583, della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, nonche' sulla base dei seguenti ulteriori parametri: 
                  a)   rafforzamento   della   responsabilita'    del
          sovrintendente sulla gestione  economico-finanziaria  delle
          singole fondazioni; 
                  b)  revisione  delle  modalita'  di  nomina  e  dei
          requisiti del  sovrintendente  e  del  direttore  artistico
          prevedendo in  particolare,  nei  casi  di  responsabilita'
          accertata  per  lo  scorretto  svolgimento  delle  funzioni
          relative  alla  gestione  economico-finanziaria,   che   al
          sovrintendente  sia  preclusa  la  possibilita'  di  essere
          nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre
          fondazioni; 
                  c)  realizzazione  di  coproduzioni   nazionali   e
          internazionali; 
                  d) promozione e diffusione  della  cultura  lirica,
          con particolare riguardo alle aree disagiate; 
                  e) risultati artistici e  gestionali  del  triennio
          precedente. 
                4. Con particolare riferimento ai settori del teatro,
          della musica, della danza, degli  spettacoli  viaggianti  e
          delle attivita' circensi, dei  carnevali  storici  e  delle
          rievocazioni storiche, i  decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                  a)   ottimizzazione   dell'organizzazione   e   del
          funzionamento dei diversi settori sulla base  dei  principi
          di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di
          efficienza,      corretta      gestione,      economicita',
          imprenditorialita' e sinergia tra i diversi enti e soggetti
          operanti  in  ciascun  settore  o  nell'ambito  di  settori
          diversi, anche al fine di favorire  l'intervento  congiunto
          di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacita'  di
          operare in  rete  tra  soggetti  e  strutture  del  sistema
          artistico  e   culturale,   adeguando   il   quadro   delle
          disposizioni legislative alla pluralita'  dei  linguaggi  e
          delle espressioni dello spettacolo contemporaneo; 
                  b) riconoscimento  del  ruolo  dell'associazionismo
          nell'ambito della promozione delle attivita' di spettacolo; 
                  c)  miglioramento  e   responsabilizzazione   della
          gestione; 
                  d)   ottimizzazione   delle   risorse    attraverso
          l'individuazione di criteri e modalita'  di  collaborazione
          nelle produzioni; 
                  e) previsione, ai fini del riparto del Fondo  unico
          per  lo  spettacolo,  che  i  decreti  non  aventi   natura
          regolamentare di cui al comma 2,  lettera  b),  numero  2),
          definiscano i seguenti criteri: 
                    1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla
          base  dell'esame  comparativo  di  appositi  programmi   di
          attivita'  pluriennale  presentati  dagli  enti   e   dagli
          organismi dello  spettacolo,  corredati  di  programmi  per
          ciascuna annualita'; 
                    2)  la  valorizzazione   della   qualita'   delle
          produzioni; 
                    3) la definizione di  categorie  tipologiche  dei
          soggetti ammessi a presentare  domanda,  per  ciascuno  dei
          settori  della  danza,  della  musica,  del  teatro,  delle
          attivita'  circensi,  degli  spettacoli   viaggianti,   dei
          carnevali storici e delle rievocazioni storiche; 
                    4) l'adozione di misure per favorire la mobilita'
          artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e
          internazionale; 
                    5)  il  finanziamento   selettivo   di   progetti
          predisposti da giovani di eta'  inferiore  ai  trentacinque
          anni; 
                    6) l'erogazione di contributi per  manifestazioni
          e spettacoli all'estero; 
                    7) l'attivazione di piani straordinari, di durata
          pluriennale,  per  la  ristrutturazione  e  l'aggiornamento
          tecnologico di  teatri  o  strutture  e  spazi  stabilmente
          destinati allo spettacolo, con  particolare  riferimento  a
          quelli ubicati  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          15.000 abitanti; 
                    8)  il  sostegno  ad   azioni   di   riequilibrio
          territoriale e diffusione, anche tramite  la  realizzazione
          di specifici progetti di promozione e di  sensibilizzazione
          del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli  enti
          territoriali, mediante  i  circuiti  di  distribuzione  che
          includano anche i piccoli centri urbani; 
                  f) in relazione al settore delle attivita' musicali
          di cui alla legge 14  agosto  1967,  n.  800,  revisione  e
          riassetto della disciplina al fine di assicurare: 
                    1) l'interazione tra i diversi organismi operanti
          nel  settore,  con  particolare  riguardo  alle  fondazioni
          lirico-sinfoniche,   ai   teatri   di   tradizione,    alle
          istituzioni  concertistico-orchestrali   e   ai   complessi
          strumentali; 
                    2) l'estensione delle  misure  di  sostegno  alle
          attivita' musicali popolari contemporanee quali  componenti
          fondamentali del patrimonio culturale,  artistico,  sociale
          ed economico del Paese, nonche' quali elementi di  coesione
          sociale e di  aggregazione  e  strumenti  centrali  per  lo
          sviluppo dell'offerta turistico-culturale; 
                    3) la definizione delle  figure  che  afferiscono
          all'organizzazione e alla  produzione  di  musica  popolare
          contemporanea e dei criteri  e  requisiti  per  l'esercizio
          della suddetta attivita'; 
                    4)  la   valorizzazione   delle   musiche   della
          tradizione   popolare    italiana,    anche    in    chiave
          contemporanea, con progetti artistico-culturali di  valenza
          regionale e locale; 
                    5) il progressivo superamento dello strumento del
          contrassegno SIAE di cui all'art. 181-bis  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, per quanto concerne  la  registrazione
          di opere musicali; 
                  g) in relazione al settore della danza: 
                    1)  revisione  della  normativa  in  materia   di
          promozione delle attivita' di danza, d'intesa con le  altre
          amministrazioni   competenti,   con    l'introduzione    di
          disposizioni finalizzate  a  dare  impulso  alle  opere  di
          ricostruzione   del   repertorio   coreutico   classico   e
          contemporaneo,   alla   produzione   artistica    e    alla
          sperimentazione; 
                    2)  introduzione  di   una   normativa   relativa
          all'istituzione delle scuole di  danza  e  al  controllo  e
          vigilanza sulle medesime nonche', al fine di  regolamentare
          e     garantire     le     professionalita'      specifiche
          nell'insegnamento   della   danza   in   questi   contesti,
          individuazione   di   criteri   e   requisiti   finalizzati
          all'abilitazione   di   tale   insegnamento   tramite    la
          definizione di  percorsi  formativi  e  professionalizzanti
          certificati e validi su tutto il territorio nazionale; 
                  h) revisione delle disposizioni nei  settori  delle
          attivita'   circensi   e   degli   spettacoli   viaggianti,
          specificamente   finalizzata   al   graduale    superamento
          dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse; 
                  i) introduzione  di  norme,  nonche'  revisione  di
          quelle vigenti  in  materia,  volte  all'avvicinamento  dei
          giovani alle attivita' di spettacolo e finalizzate a creare
          un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni,
          con riserva di un importo complessivo pari ad almeno  il  3
          per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo
          per la promozione di programmi di  educazione  nei  settori
          dello spettacolo nelle scuole di ogni  ordine  e  grado  in
          coerenza con l'art. 1, comma 7,  lettere  c)  e  f),  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'art.  5  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 
                  l) riordino e introduzione di norme che, in armonia
          e  coerenza  con  le  disposizioni  generali  in   materia,
          disciplinino  in  modo  sistematico  e  unitario,  con   le
          opportune differenziazioni correlate allo specifico  ambito
          di attivita', il  rapporto  di  lavoro  nel  settore  dello
          spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti  retributivi,
          dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 del codice
          civile, tenuto  conto  anche  del  carattere  intermittente
          delle   prestazioni   lavorative   con   riferimento   alle
          specificita' contrattuali  e  alle  tutele  sociali,  anche
          previdenziali e assicurative; 
                  m)  fermo  restando  quanto  previsto  dai  decreti
          adottati in attuazione dell'art. 5  della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  introduzione  di  disposizioni   volte   a
          semplificare  gli  iter  autorizzativi  e  gli  adempimenti
          burocratici  relativi  allo  svolgimento  di  attivita'  di
          pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le  altre
          amministrazioni competenti,  l'autorizzazione  di  pubblica
          sicurezza; 
                  n)  sostegno  alla  diffusione   dello   spettacolo
          italiano     all'estero     e      ai      processi      di
          internazionalizzazione, in particolare in  ambito  europeo,
          attraverso   iniziative    di    coproduzione    artistica,
          collaborazione e  scambio,  favorendo  la  mobilita'  e  la
          circolazione delle opere, lo sviluppo di  reti  di  offerta
          artistico-culturale di qualificato livello  internazionale,
          ferme restando le competenze  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale di cui  all'art.
          12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
                  o)   sostegno   all'internazionalizzazione    delle
          produzioni  di  giovani  artisti  italiani,  nonche'  degli
          spettacoli  di   musica   popolare   contemporanea,   anche
          attraverso   iniziative   di   coproduzione   artistica   e
          collaborazioni intersettoriali. 
                5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma
          1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni  e  delle
          attivita' culturali e del  turismo,  sentito  il  Consiglio
          superiore dello spettacolo di cui all'art. 3 della presente
          legge e di concerto  con  i  Ministri  interessati,  previa
          acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata  e
          del parere del Consiglio di Stato, da rendere  nel  termine
          di quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione  dello
          schema di decreto legislativo, decorso il quale il  Governo
          puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto  legislativo
          sono   successivamente   trasmessi    alle    Camere    per
          l'espressione dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  che  si
          pronunciano nel termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  decorso  il  quale  i  decreti   legislativi
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,   trasmette
          nuovamente il testo alle Camere con le sue  osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei   necessari
          elementi integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari  possono  esprimersi  sulle   osservazioni   del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          essere comunque adottati. 
                6. Dal decreto o dai decreti legislativi  di  cui  al
          comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. In conformita' all'art.  17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
          decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri  che
          non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
          decreti legislativi sono  emanati  solo  successivamente  o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
                7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate,  nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime procedure di cui al presente articolo,  entro  due
          anni dalla data della loro entrata in vigore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere  a)
          e b), del  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  182
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22  e
          23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in  materia
          di regime pensionistico per i lavoratori  dello  spettacolo
          iscritti all'ENPALS): 
                «Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo istituito presso  l'ENPALS).  -
          1. Nell'ambito  delle  categorie  di  cui  all'art.  3  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
          luglio 1947, n.  708  ,  come  modificato  dalla  legge  29
          novembre 1952,  n.  2388,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai  fini  dell'individuazione  dei  requisiti
          contributivi   e   delle   modalita'   di   calcolo   delle
          contribuzioni e delle  prestazioni,  i  lavoratori  vengono
          distinti in  tre  gruppi,  indipendentemente  dalla  natura
          autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
          con successivo decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  a  seconda
          che: 
                  a)  prestino   a   tempo   determinato,   attivita'
          artistica  o  tecnica,   direttamente   connessa   con   la
          produzione e la realizzazione di spettacoli; 
                  b) prestino a tempo  determinato  attivita'  al  di
          fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); 
                  (Omissis)». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  18,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
                «18. A decorrere dal periodo di paga  in  corso  alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  rientra
          nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art.  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni  e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale della provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti
          concessi dal datore di lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
          agevolato, se inferiore al  predetto  costo,  applicato  ai
          dipendenti stessi. Per i lavoratori,  privi  di  anzianita'
          contributiva, che si iscrivono a far data  dal  1°  gennaio
          1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per  coloro  che
          esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai  sensi
          del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un  massimale  annuo
          della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
          con effetto sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di
          pensione successivi alla data di prima  assunzione,  ovvero
          successivi  alla  data  di  esercizio  dell'opzione.  Detta
          misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,
          cosi'  come  calcolato   dall'ISTAT.   Il   Governo   della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
          relative al trattamento fiscale e contributivo della  parte
          di reddito eccedente l'importo del  tetto  in  vigore,  ove
          destinata al finanziamento dei Fondi  pensione  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto ai principi gia' previsti nel predetto  decreto  e
          successive modificazioni ed integrazioni.». 
              - Si riporta il comma 352 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024): 
                «352.  Al  fine  di  introdurre  nell'ordinamento  un
          sostegno economico temporaneo in favore dei  lavoratori  di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 30  aprile  1997,  n.  182,  tenuto  conto  del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative, nello stato di previsione del  Ministero  della
          cultura e' istituito un fondo,  denominato  «Fondo  per  il
          sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione  di
          40 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022.  Con
          apposito provvedimento normativo, nei limiti delle  risorse
          di cui al primo  periodo,  che  costituiscono  il  relativo
          limite  di   spesa,   si   provvede   a   dare   attuazione
          all'intervento previsto.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                «2. Le leggi di delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.».